Diritto di astensione e udienze camerali: rinvio o trattazione dell’udienza?

In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12464/16, depositata il 24 marzo. Il caso. La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il Tribunale di Udine aveva condannato A.F. per il reato di cui all’art. 349 c.p., per avere violato i sigilli apposti sulla propria autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, articolando tre differenti motivi di gravame, di cui il primo ritenuto dalla Suprema Corte assorbente e preclusivo rispetto all’esame degli ulteriori in particolare, il ricorrente lamentava come i giudici di merito avessero definito il giudizio nonostante l’adesione del proprio difensore di fiducia all’astensione dalla udienze penali proclamata dall’Unione Camere penali, in tal modo comprimendo il diritto di difesa. La Corte Regolatrice ha ritenuto fondato il motivo de quo ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La disciplina alla luce della più recente giurisprudenza. La Corte territoriale, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità stratificatasi sul punto, ha rigettato l’istanza di rinvio, sul rilievo che, trattandosi di udienza in camera di consiglio a partecipazione facoltativa, non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell’impedimento dedotto, anche in virtù della formulazione dell’art. 599 c.p.p Tuttavia, chiariscono i Supremi Giudici, va al riguardo rilevato che in una recente decisione le Sezioni Unite hanno affermato il diverso principio secondo cui in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3 comma 1 del vigente codice di autoregolamentazione. In altri termini, il Supremo Consesso ha specificato come il predetto articolo 3 si riferisce esplicitamente alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria . Esso, dunque, non opera, evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Donde, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione il quale, se ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3 comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa. Pertanto, precisa la Suprema Corte, appare chiaramente come la norma si riferisce a tutti gli atti o procedimento in cui è prevista la presenza del difensore, ancorché non obbligatoria, e quindi anche ai giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione ed a tutti gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le medesime caratteristiche – come nel caso di specie, trattandosi di giudizio di appello afferente un procedimento definitosi in primo grado con le forme del rito abbreviato. Per cui, in conclusione, trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non è obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell’imputato ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c e 180 c.p.p. nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex art. 179 comma 1 c.p.p., dal momento che, appunto, l’assistenza del difensore non è prevista come obbligatoria. Diversamente, il diritto di astensione del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 – 24 marzo 2016, n. 12464 Presidente Ramacci – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 settembre 2013 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di A.F. dal Tribunale di Udine in data 16/02/2012 in ordine al reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., per avere violato i sigilli apposti sulla propria autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia. 2. Avverso tale provvedimento ricorre personalmente A.F. , articolando tre motivi di impugnazione, e chiedendo l’annullamento della sentenza. Con un primo motivo lamenta che la Corte di Appello abbia definito il giudizio all’udienza del 19/09/2013 nonostante l’adesione del proprio difensore di fiducia all’astensione dalle udienze penali proclamata dall’Unione Camere penali, in tal modo comprimendo il diritto di difesa. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza, per non essere stato sentito in seguito alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur avendolo espressamente richiesto la nullità, riverberatasi sull’esercizio dell’azione penale, non potrebbe ritenersi sanata dalla scelta del rito abbreviato. Lamenta, inoltre, la mancata rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, e l’erronea affermazione di responsabilità, asseritamente contraddetta dalle fonti di prova in particolare, dalle dichiarazioni del teste C. . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Assorbente, invero, appare la questione della mancata partecipazione del difensore all’udienza di appello, nonostante l’adesione alla proclamata astensione la Corte territoriale, invero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità stratificatasi sul punto, ha rigettato l’istanza di rinvio, sul rilievo che, trattandosi di udienza in camera di consiglio a partecipazione facoltativa, non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell’impedimento dedotto, anche in virtù della formulazione dell’art. 599 cod. proc. pen Tuttavia, va al riguardo evidenziato che, con una recente decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il diverso principio di diritto, secondo il quale In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Guerrieri, non ancora massimata . Le Sezioni Unite hanno sottolineato che l’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce esplicitamente alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria . Esso dunque non opera, evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di conseguenza, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa. La norma si riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore, ancorché non obbligatoria, e quindi anche ai giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione artt. 409 e 410 cod. proc. pen. ed a tutti gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le medesime caratteristiche come, nel caso di specie, i giudizi di appello nei procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato . D’altra parte, la norma si fonda su una evidente giustificazione logica, perché, se così non fosse, il diritto di astensione del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito. Ciò mostra anche come non sia ipotizzabile alcuna ragione che possa giustificare una disapplicazione dell’art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione. Una giustificazione non potrebbe certamente essere rinvenuta in una presunta difformità con norme del codice di rito, come gli artt. 127 e 599, che danno rilievo soltanto al legittimo impedimento dell’imputato e non anche a quello del difensore. E difatti - oltre alla prevalenza che dovrebbe comunque accordarsi al norma del codice di autoregolamentazione in quanto norma speciale e norma posta dalla fonte competente in materia e alla insussistenza di un insanabile contrasto di una antinomia reale assoluta , giacché le due norme hanno un oggetto diverso - non vi è alcun elemento che indichi in modo inequivoco che la norma generale di rito sia diretta a sottrarre lo specifico rapporto dell’astensione collettiva alla norma speciale per assoggettarlo alla disciplina generale sul legittimo impedimento. Questa eventualità è anzi pacificamente esclusa dalla giurisprudenza che nega la riconducibilità dell’astensione ad una ipotesi di legittimo impedimento. Pertanto, trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non è obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell’imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 180, cod. proc. pen. nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., dal momento che l’assistenza del difensore non è prevista come obbligatoria. 3. L’accoglimento del primo motivo, riguardando la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, assorbe e preclude l’esame degli altri motivi. Non va pronunciato l’annullamento per senza rinvio per prescrizione, come richiesto, in quanto il reato non risulta estinto il termine massimo, coincidente con il 23/01/2016, è rimasto sospeso, in ragione dei rinvii per impedimenti dell’imputato, del difensore, o per adesione dello stesso alle astensioni proclamate dalla categoria, per un periodo di 9 mesi e 23 giorni. Va pertanto pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste.