Rapinatrici in fuga, poliziotti all’inseguimento grazie a una segnalazione: arresto non convalidato

Respinte le contestazioni del pm. Confermata la decisione del Gip. Gli uomini delle forze dell’ordine non hanno avuto percezione diretta del reato, e sono partiti all’inseguimento delle due donne solo grazie alla segnalazione da parte di terze persone.

Colpo non riuscito. Le due giovani rapinatrici provano la fuga, ma vengono inseguite e poi fermate dalle forze dell’ordine. Arresto, però, non convalidato dai giudici. Ciò perché la caccia alle due donne è stata possibile grazie alla segnalazione da parte di terze persone Cassazione, sentenza n. 12492/2016, Sezione Seconda Penale, depositata il 24 marzo 2016 . Percezione del reato. Sorprendente la decisione del Giudice per le indagini preliminari non convalidato l’arresto di due donne marocchine, fermate con l’accusa di tentata rapina . Secondo il Gip non vi sono i presupposti per ritenere concreto lo stato di quasi flagranza posto a base dell’arresto . Piccata la replica del Pubblico Ministero che in Cassazione contesta duramente le valutazioni del Gip. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, invece, la decisione del Giudice per le indagini preliminari è lineare e solida. Legittimamente è stato escluso lo stato di quasi flagranza , poiché l’ inseguimento delle due donne è stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terze persone . Da escludere categoricamente, quindi, che gli uomini delle forze dell’ordine abbiano avuto diretta percezione del reato . Confermata, quindi, la decisione niente arresto per le due donne.

Corte di Cassazione, II Penale, sentenza 11 – 24 marzo 2016, n. 12492 Presidente Gallo – Relatore Carrelli Palombo di Montrone Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/6/2014 il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Lodi non convalidava l'arresto di K.S. e L.R. eseguito in data 20/6/2014 in relazione al delitto di tentata rapina rigettando altresì la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti degli stessi dal P.M 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Lodi, sollevando il seguente motivo di gravame erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., per non essere stato ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza posto a base dell'arresto. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato l'unico motivo proposto. Difatti il Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità ed in particolare dalle sezioni unite con la decisione adottata all'udienza del 24/11/2015 R.G. 34098/2014 PM C/Ventrice Carmelo - motivazione non ancora depositata . Segnatamente è stata correttamente esclusa la ricorrenza dello stato di quasi flagranza nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, dovendosi escludere che gli organi di RG. abbiano avuto diretta percezione del reato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.