La mancata comparizione della persona offesa al dibattimento non integra remissione tacita di querela

Non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinuncia alla querela.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12187/2016, depositata il 22 marzo u.s., torna a pronunciarsi su una questione più che dibattuta che, sebbene risolta dalle Sezioni Unite, rimane ancora oggi punto di incertezza per alcuni operatori di giustizia. Il caso. La quaestio trae origine dalla sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Riva del Garda, pronunciata in data 12.01.2015, con cui veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una donna, accusata dei reati di lesioni personali volontarie e minaccia, per intervenuta estinzione delle fattispecie incriminatrici contestate conseguente a remissione tacita di querela. Nel caso di specie, il giudice, in ragione della reiterata assenza della querelante all’udienza, aveva inviato rituale avviso che l’ennesima mancata comparizione sarebbe stata interpretata in tal senso, in quanto ritenuta incompatibile con al volontà di instare per la punizione della responsabile. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovereto, deducendo l’inosservanza della legge penale con riferimento all’articolo 152 c.p. e chiedendo l’annullamento della sentenza. L’intervento delle Sezioni Unite in materia. Il ricorso è fondato. I giudici della Quinta Sezione richiamano la sentenza SS.UU. numero 46088/2008, con cui veniva finalmente composto l’ annoso contrasto circa la valenza della mancata presentazione della persona offesa in dibattimento ai fini della individuazione di una volontà tacita di rinuncia all’azione penale instaurata. Col prefato decisum SS.UU. numero 46088/2008, detta sentenza Viele è stato sancito che non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinuncia alla querela. Ciò posto, evidenziano gli Ermellini che l’articolo 152 c.p. prevede che solo la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita. Conclusione corroborata dal fatto che il legislatore laddove abbia inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito espressamente come nel caso di ricorso immediato al giudice ex articolo 28, comma 3, d.lgs. numero 274/2000 . Vero è che di recente si è assistito ad un reviremint della stessa Quinta Sezione della Suprema Corte sentenza numero 8638/2016 , in base al quale il favor conciliationis , cui è ispirato il processo dinanzi al Giudice di Pace, deve far propendere per la qualificazione come remissione tacita della mancata comparizione della persona offesa, ma le argomentazioni di siffatto indirizzo non sono idonee a minare le basi dell’ orientamento delineato dalle Sezioni Unite. In ipotesi contraria, si concretizzerebbe un’evidente distonia rispetto al rafforzamento della tutela riconosciuta alle persone offese dal reato nell’ordinamento interno anche in esecuzione di direttive comunitarie, quali, da ultimo, il d.lgs., numero 212/2015, di Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato anche attraverso modifiche al codice di procedura penale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 - 22 marzo 2016, numero 12187 Presidente/Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. II Giudice di Pace di Riva del Garda, con sentenza in data 12-1-2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. M. per i reati di lesioni personali e minaccia in danno di P.P. perché estinti per remissione tacita di querela, stante la reiterata assenza all'udienza della p.o., avvisata che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata in tal senso, che era ritenuta incompatibile con la volontà di instare per la punizione della responsabile. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Rovereto deducendo inosservanza della legge penale art. 152 cod. penumero e chiedendo l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Costituisce infatti indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa corte, sulla scia della pronuncia delle Sez. U 46088/2008, PG in proc. Viele, intervenuta a comporre un precedente contrasto, quello per cui non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito dei giudice a presentarsi e nonostante l'eventuale avvertimento che l'omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela Cass. 18187/2013, 11142/2010, 447097/2009, 17663/2008 . 3. Tanto sul rilievo che, secondo l'art. 152 cod. penumero , soltanto la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione in dibattimento realizza una forma di inerzia e di disinteresse al processo i cui effetti si realizzano solo all'interno di questo. Conclusione corroborata dal rilievo che, laddove il legislatore ha inteso collegare l'effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso art. 28, comma 3, d.lgs 274/2000, relativamente al caso di ricorso immediato al giudice, non ricorrente nella fattispecie in esame . 4. La mancata comparizione dell'offeso è quindi valorizzabile non già autonomamente, ma solo come conferma di condotte extraprocessuali assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva Cass. 4059/2014 . 5. Non si ritiene di dar seguito al contrario orientamento di recente espresso da questa stessa sezione 8638/2016, udienza 22-12-2015, PG contro Pepkola , secondo il quale il favor conciliationis che ispira la normativa regolatrice dei procedimento dinanzi al Giudice di Pace, espressione del principio della ragionevole durata dei processo, giustificherebbe la qualificazione come remissione tacita di querela della mancata comparizione del querelante, previamente e chiaramente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non proseguire nell'istanza di punizione, e non comparso per libera scelta. 6. Le argomentazioni a sostegno di tale indirizzo non sembrano infatti idonee a minare quelle alla base della decisione delle sezioni unite Viele. 7. Esse, invero, non risultano in primo luogo sufficienti al superamento del dato normativo della previsione della remissione tacita della querela soltanto come extraprocessuale art. 152, secondo comma, cod. penumero , mentre la mancata comparizione, per quanto a seguito di sollecitazione del giudice a comparire, è fatto esclusivamente processuale, non potendo quindi configurare remissione tacita extra processuale. 8. Nè la mancata comparizione potrebbe eventualmente qualificarsi come remissione processuale espressa, concetto che rimanda ad un'espressione della volontà remissoria in forma orale o scritta, comunque manifesta, mentre l'assenza della p.o. in udienza è comportamento non solo non espresso, ma comunque neutro, non univocamente interpretabile in quanto attribuibile alle più diverse ragioni o valutazioni, di natura non necessariamente abdicativa o remissoria quali, ad esempio, volontà di non sostenere spese o di non subire perdite per mancato svolgimento dell'attività lavorativa, oppure affidamento sulla prosecuzione dell'istanza punitiva da parte degli organi dello Stato . 9. Con la conseguenza, già ineccepibilmente raggiunta dalle sezioni unite Viele, che anche nel caso, come quello di specie, in cui il giudice di pace abbia chiaramente informato la p.o. che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela, a tale assenza non è attribuibile tale significato non essendo tale conseguenza sanzionatoria contemplata nell'ordinamento ed essendo principio generale che gli oneri processuali a carico delle parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice, il quale quindi non può imporre alle parti oneri non previsti dalla legge né procedimentalizzare condotte per attribuire alle stesse conseguenze del pari non previste dall'ordinamento. 10.Anche il richiamo al favor conciliationis che connota il procedimento dinanzi al giudice di pace art. 2, comma 2 d.lgs. 274/2000, secondo il quale, nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti , ma che non è estraneo neppure ai procedimenti a citazione diretta art. 555, comma 3, cod. proc. penumero , è stato tenuto presente nelle sezioni unite Viele ma reputato inidoneo a giustificare, in mancanza di espressa previsione normativa, un potere del giudice di fissare e predeterminare una specifica condotta che debba poi essere interpretata come sicura accettazione del tentativo di conciliazione, e le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall'inottemperanza all'invito a comparire. 11.A ciò osta anche l'espressa previsione, proprio nella normativa regolatrice del procedimento dinanzi al giudice di pace, a dimostrazione che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che tale mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero a remissione della querela, se già presentata, nel solo, diverso caso di ricorso immediato al giudice art. 21 d.lgs. 274/2000 , previsione in linea con le iniziative di impulso attribuite in quel caso alla persona offesa-querelante, onde il venir meno dell'impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, lo ha posto in essere giustifica coerentemente la conseguente improcedibilità dell'azione penale, non sussistendo più alcun interesse, né da parte dello Stato né da parte della persona offesa-querelante, all'ulteriore proseguimento del processo artt. 28, comma 3, e 30, comma 1, decreto legislativo citato . 12. Negli altri casi, per contro, una volta che la condizione di procedibilità sia stata realizzata tramite la presentazione della querela, l'esercizio della pretesa punitiva incombe allo Stato, con conseguente impossibilità di attribuire a condotte della p.o. significati non predeterminati dalla legge. 13. Per di più l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo sopra citato prevede, in caso di conciliazione tra le parti, la redazione di un verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato, che produce gli effetti della remissione di querela, con la relativa accettazione, in tal modo ulteriormente confermando l'impraticabilità della tesi che conferisce al comportamento processuale meramente omissivo della persona offesa significati non previsti, che vanificherebbe la cadenza procedimentale prevista in tale norma. 14. Neppure, d'altro canto, la pronuncia di una sentenza di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, nella fattispecie in esame, potrebbe essere astrattamente autorizzata dal richiamo all'art. 531, comma 2, cod. proc. penumero posto che il dubbio ivi previsto deve riguardare l'esistenza di una causa estintiva del reato, mentre nella specie il dubbio investe la configurabilità stessa di una condotta come causa estintiva di un reato. 15.11 principio espresso di recente dalle sezioni unite Steger, secondo cui la mancata comparizione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto in quanto l'opposizione, prevista come condizione ostativa dall'art. 34 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, deve essere necessariamente espressa e non è desumibile da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso Sez. U, numero 43264 del 16/07/2015, P.G. in proc. Steger, Rv. 264547 , non collide, poi, come evidenziato nella stessa pronuncia, con quanto affermato dalle sezioni unite Viele. 16.Infatti, posto che in forza dell'art. 152 cod. penumero l'effetto estintivo si determina in base a un comportamento dei querelante dal quale è ricavabile una volontà di rimettere la querela, nel caso di cui all'art. 34, comma 3, d.lgs. numero 274 del 2000, un comportamento positivo dell'offeso è invece richiesto per impedire il verificarsi della causa di non procedibilità, che ben può dirsi rinunciato in caso di mancata comparizione dello stesso, non diversamente dal caso in cui, ad esempio, la mancata comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla, è stata ritenuta integrare, ex art. 155, comma primo, cod. penumero , la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato Sez. U, 27610/2011, PG in proc. Marano . 17.11 comportamento positivo non realizzato può essere quindi letto in chiave di rinuncia all'esercizio di una facoltà prevista dalla legge, mentre alla mancata comparizione, senza che un comportamento positivo sia previsto dall'ordinamento, ma solo in ipotesi richiesto dal giudice, non può essere attribuito un significato univoco. 18. Del tutto condivisibilmente, quindi, le sezioni unite Viele hanno ritenuto che l'assenza della p.o. non possa configurare rinuncia all'istanza punitiva giacché questa, una volta presentata la querela, non richiede alcuna ulteriore iniziativa della p.o., sì da non potersi attribuire alcun significato certo alla sua mancanza. 19. L'affermazione delle sezioni unite Steger che l'interpretazione cui è approdata la pronuncia Viele è improntata a estremo rigore nella definizione della nozione di remissione extraprocessuale della querela, in una ipotesi di esplicito avvertimento del giudice circa le conseguenze di una mancata partecipazione al dibattimento , per quanto evidentemente ispirata, come dei resto la giurisprudenza minoritaria anteriore alle sezioni unite Viele, al principio di ragionevole durata del processo e a comprensibili esigenze di snellezza e di decongestionamento, nonché, forse, ad un auspicio de iure condendo, non trova tuttavia agganci nel diritto vigente, non offrendo quindi concreti spunti per un ripensamento dei principi espressi nella sentenza Viele, giacché non esplicita le ragioni, né era la sede per farlo, per le quali l'esplicito avvertimento alla p.o. potrebbe dar luogo a remissione extraprocessuale della querela essendo la mancata comparizione un comportamento processuale. 20. Non va poi trascurato che l'orientamento contrario alle sezioni unite Viele avrebbe effetto anche sui reati, di maggior gravità, non di competenza dei giudice di pace, perseguibili a querela, giacché l'attribuzione del significato di remissione tacita alla mancata comparizione in udienza della p.o. non potrebbe non essere estesa anche ad essi essendo l'art. 152 cod. penumero norma generale. 21. Da ultimo sembra pure potersi evidenziare una certa distonia di tale orientamento rispetto al rafforzamento della tutela riconosciuta alla persona offesa dal reato nell'ordinamento interno anche in esecuzione di direttive comunitarie, quali, da ultimo, il d.lgs. 15 dicembre 2015, numero 212 di Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e dei Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato attraverso modifiche al codice di procedura penale. 22. La sentenza va quindi annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Riva del Garda. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Riva dei Garda per il giudizio.