La rilevanza del termine di deposito della sentenza per il decorso del termine di fase

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c . c.p.p., durante il periodo stabilito dall’art. 544, comma 3, c.p.p. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo nella sola ipotesi che tale periodo temporale sia utilizzato per intero, mentre esso termine cessa al momento dell’effettivo deposito della motivazione qualora questo avvenga in un termine inferiore.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11626/16, depositata il 18 marzo. Il caso. La questione nasce dal rigetto dell’appello, proposto dall’imputato con il conseguente diniego dell’immediata scarcerazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di merito, nel conteggio per l’individuazione del termine di fase della misura cautelare in carcere, aveva tenuto conto del periodo integrale indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza. La Corte territoriale, invero, affermava che indipendentemente dal tempo inferiore concretamente utilizzato dal giudice, occorreva conteggiare per intero i 90 giorni indicati in sentenza, richiamando un orientamento giurisprudenziale che prevede, come per la materia dell’impugnazione, che si tenga conto del termine indicato nel dispositivo. La questione giuridica. La questione posta alla Corte, pertanto, è stata se la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell’art. 304 comma 1, lett. c , durante il periodo stabilito dall’art. 544 comma 3 per la stesura della motivazione particolarmente complessa cessi alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, o, se inferiore, nel termine più breve in concreto utilizzato dal giudice. Sulla rilevanza del termine per il deposito. Orbene, mentre il giudice di merito ha richiamato, per la soluzione del quesito, una sentenza della Corte secondo la quale la sospensione dei termini ex art. 304 comma 1 , in questi casi, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice in sentenza sez. I, sentenza n. 22584/2015 , in ragione del tenore letterale della norma di rito ed in ossequio a quanto stabilito, con riguardo alla disciplina dei termini di impugnazione, dall’art. 585 comma 2 per cui i termini decorrono dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito , la Corte, invece, si discosta da tale orientamento. Sulla importanza del termine effettivamente utilizzato. Gli Ermellini, invero, nel caso di specie, risolvono la questione secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22584/2015, per il quale in caso di deposito anticipato rispetto al prefissato termine differito della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione . Tale soluzione appare preferibile nonché costituzionalmente orientata, dato che incide il meno possibile sulla limitazione della libertà personale del soggetto sottoposto a cautela. Non può rilevare, evidentemente, stante la diversità di ratio , la rilevanza della persistenza del termine ai fini impugnatori. Infatti, mentre il regime delle impugnazioni esige certa e immediata individuazione sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata del termine di cui si può avvalere l’impugnante , nell’altro caso, le sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà personaleimpongono la scelta sopra prospettata .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 febbraio – 18 marzo 2016, n. 11626 Presidente Novik – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2015 pronunciata ai sensi dell’art. 310 c.p.p. il Tribunale di Torino rigettava l’appello avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello torinese, in data 27 febbraio 2015 ordinanza notificata il 25 settembre successivo aveva individuato il termine di fase della misura cautelare in carcere a carico di C.S. nel 23.12.2015, negando per questo la immediata scarcerazione della misura cautelare in corso richiesta dal predetto. Motivava il tribunale il C. è stato condannato con sentenza del 23.9.2014 dal GUP del Tribunale di Torino alla pena di otto anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello in data 30.1.2015 e lo stesso risulta sottoposto a misura cautelare personale a far tempo dal giorno 11 agosto 2013 il giudice di primo grado, nel deliberare la sentenza, ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione avuto riguardo alla complessità del processo ed ai carichi di ufficio cionondimeno il gup provvedeva a depositare la sentenza il 21 ottobre 2014 sia il giudice di prime cure che la corte distrettuale, quest’ultima con l’ordinanza impugnata per il riesame, individuavano il termine di fase della misura in corso nei confronti del C. al 23.12.2015 ai sensi del combinato disposto degli artt. 303 co. 1, lett. c n. 2 e 304 co. 1 lett. c c.p.p. la difesa dell’imputato presentava in data 24.9.2015 istanza alla Corte di appello per la scarcerazione dell’imputato, indicando il termine di fase nel frattempo maturato nel 22.9.2015, per tale termine non tenendo conto dei 90 giorni indicati dal GUP per il deposito della motivazione perché da conteggiare, ad avviso della difesa, soltanto i giorni effettivamente occorsi al giudicante per il deposito detto la corte adita respingeva tale istanza ribadendo la tesi, che ai fini del conteggio dei termini di fase, occorreva conteggiare per intero i 90 giorni indicati dalla sentenza per il deposito della motivazione indipendentemente dal tempo minore concretamente utilizzato a tal fine dal giudicante di qui l’impugnazione della difesa dell’ordinanza del 27.2.2015, notificata il 25.9.2015, impugnazione respinta dal giudice per il riesame che ha fatto propria la tesi contraria all’imputato richiamando a. un recentissimo arresto di questa sezione, Cass., sez. 1, 24.3.2015, n. 22584, Rv. 263786, confermativo di essa, b. il dato letterale dell’art. 304 co. 1 lett. c e c l’analoga disciplina dettata in tema di termini per l’impugnazione, i quali decorrono, a norma dell’art. 585 co. 2 lett. c c.p.p., dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza anzidetta il C. , assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, in particolare degli artt. 303 co. 1 lett. c n. 2 e 304 co. 1 lett. c-bis c.p.p., nonché vizio della motivazione. Argomenta, in particolare, la difesa ricorrente il tribunale ha acriticamente dato adesione al richiamato precedente della corte di legittimità 22584/2015 peraltro in contrasto con Cass. SS.UU. 31.03.2011, n. 27361 in tale occasione le ss.uu., chiamate a risolvere un contrasto relativo ad altra vicenda processuale, ha comunque affrontato la questione di diritto dedotta nel presente giudizio, risolvendola nel senso che, ai fini della individuazione del termine di fase, la sospensione indotta per il deposito della sentenza deve limitarsi al tempo in concreto impiegato per questo se inferiore a quello prefissato al riguardo le ss.uu. hanno opportunamente rilevato che la sospensione di un termine maggiore inciderebbe, limitandola, sulla libertà personale né decisivo appare il richiamo alla disciplina dettata per le impugnazioni, viceversa regolamentate nel senso che, comunque, il termine ad impugnare deve necessariamente tener presente il termine prefissato per il deposito della sentenza indipendentemente dal tempo effettivamente utilizzato, giacché, come opportunamente, anche in questo caso, annottato dalle ss.uu., per l’impugnazione è imprescindibile la certezza del termine ad impugnare, mentre nel caso in esame vengono in rilievo i diritti di libertà e la loro immotivata compressione. 3. Il ricorso è fondato. La questione giuridica posta dalla difesa pone la seguente duplice opzione se la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessi alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo o, se inferiore, nel termine più breve in concreto utilizzato dal giudicante per il suo deposito. Correttamente ponendosi tale quesito, il tribunale torinese lo ha risolto affermando il principio che, in ogni caso, indipendentemente dal tempo utilizzato per la stesura ed il deposito della motivazione, ai fini detti il termine rimane sospeso per tutto il periodo indicato inizialmente dal giudice ai sensi dell’art. 544 c.p.p., co. 3. Non ha mancato poi il giudice territoriale di richiamare, a conferma delle conclusioni in tal guisa esposte, una recente pronuncia di questa stessa sezione della corte assertiva di tale principio Cass. Sez. 1, n. 22584 del 24/03/2015, Rv. 263786 . L’arresto interpretativo citato è stato massimato nei seguenti termini La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l’evento accidentale dell’effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve . A sua volta quel Collegio richiamava un ulteriore precedente Sez. 1, n. 38596 del 30/09/2005, Cuomo, Rv. 232604 e motivava osservando che la proposta opzione ermeneutica si imporrebbe sia per l’univoco tenore letterale dell’art. 304, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., sia perché solo in questo modo verrebbe assicurato il necessario coordinamento sistematico con la disciplina dei termini previsti per l’impugnazione, anch’essi decorrenti, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. c , cod. proc. pen., dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza di primo grado. Ne consegue, scrive ancora la corte del 24 marzo 2015, che la preventiva indicazione di siffatto termine giudiziale ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. consente l’avvio di una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori evenienze, comporta, mediante l’individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l’immodificabile decorrenza sia del termine per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare. Orbene, ritiene il Collegio non condivisibile la tesi esposta e con essa le ragioni diligentemente sviluppate a sostegno e tanto in forza di quanto motivato, in contrario, dalle ss.uu. della corte, come opportunamente evidenziato dalla difesa ricorrente, con la sentenza n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane. Chiamato, in quella occasione, a risolvere il conflitto evidenziatosi tra le sezioni semplici in ordine alla questione se fosse o meno legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma primo, lett. c , cod. proc. pen., assunto d’ufficio senza il previo contraddittorio delle parti, quesito risolto in senso affermativo cfr. rv. 249969 , ebbe modo il supremo collegio, ai fini della decisione del ricorso in quel contesto comunque dedotto, di affrontare la medesima questione ora all’attenzione di questo Collegio, motivando come segue deve precisarsi che, in caso di deposito anticipato rispetto al prefissato termine differito della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione la sottolineata necessità di correlazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l’esigenza di contenere quanto possibile l’incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione. Né rileva, contrariamente a quanto affermato da altra pronuncia cfr. Sez. 1, n. 38596, del 30.9.2005, Cuomo, rv. 232604 , la persistente rilevanza ai fini impugnatori del prefissato termine differito. Se è vero che l’indicazione del termine differito dà avvio ad una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l’individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l’immodificabile decorrenza del termine per impugnare cfr. sent. cit. , da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclusione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo i presupposti ed ambito dei due istituti da un lato il regime delle impugnazioni esige certa ed immediata individuazione sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata del termine di cui si può avvalere l’impugnante dall’altro lato le sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà personale, così da essere la limitazione sempre rispondente ai principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneutica sopra prospettata . Come di tutta evidenza, la motivazione appena riportata si è fatta carico delle ragioni esposte dall’arresto recente 22584/2015 ora in commento, peraltro richiamando il precedente del 2005 al quale esso ha fatto esplicito riferimento, confutandole in termini rigorosi e, ad avviso del Collegio, dialetticamente inconfutabili la sospensione dei termini di carcerazione preventiva non può oltrepassare le reali e concrete esigenze richiamate dall’art. 544 c.p.p., co. 3, giacché oltre esse si trasformerebbe in una dilatazione dei termini di fase incidente direttamente sul diritto di libertà dell’interessato il parallelismo con la disciplina della impugnazione è del tutto incongruo attese le diverse finalità normative della due discipline, l’una peraltro, quella sulle impugnazioni, in favor rei, l’altra, quella della sospensione dei termini di carcerazione preventiva contra remi la lettura testuale della norma di riferimento, l’art. 304, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. non è affatto univoco e non contrasta con la lettura della norma fatta propria dalle ss.uu. ed accolta dal Collegio. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice territoriale per nuove esame della fattispecie dedotta alla luce del seguente principio di diritto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo nella sola ipotesi che tale periodo temporale sia utilizzato per intero, mentre esso termine cessa al momento dell’effettivo deposito della motivazione qualora questo avvenga in un termine inferiore . P.T.M. la Corte, annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale della libertà di Torino. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p