Sottoposto al ‘41 bis’, racconta il ‘carcere duro’ a un’associazione: lettera bloccata

Destinataria della missiva è ‘Liberarsi’, gruppo di volontari assai critico sull’applicazione del regime del ‘41 bis’. Obiettivo è far emergere i disagi provocati dal ‘carcere duro’. Troppi, però, i dettagli forniti dall’uomo nello scritto. Legittima la decisione di sequestrare la lettera.

Contatto diretto tra il detenuto – sottoposto al regime del ‘41 bis’ – e l’associazione di volontariato. Riflettori puntati, in particolare, proprio sul cosiddetto ‘carcere duro’. Nonostante ciò, è da bloccare la lettera che l’uomo ha indirizzato all’associazione per raccontare in dettaglio la propria esperienza dietro le sbarre Cassazione, sentenza n. 11152/2016, Sezione Prima Penale, depositata oggi . Lettera. Chiarissima la filosofia dell’associazione, ‘Liberarsi’, sull’applicazione del ‘41 bis’ Noi, e non solo noi”, si legge sul sito web, riteniamo questa detenzione speciale una vera e propria forma di tortura che contrasta apertamente con la nostra Costituzione”. In questa ottica è fondamentale riuscire a raccontare il ‘carcere duro’. Ecco spiegata la lettera inviata da un detenuto, sottoposto al regime del ‘41 bis, all’associazione. Ma quel documento va bloccato, ha sentenziato il Tribunale di sorveglianza. E quella decisione viene condivisa ora dai giudici della Cassazione. Decisivi i dettagli contenuti nella missiva per la precisione, l’uomo ha fornito indebite informazioni sulla sua condizione di detenuto, sulla ‘casa circondariale’ di ubicazione, oltre che sui meccanismi di funzionamento del reparto del sito specifico di detenzione . E invece, spiegano i magistrati, proprio le caratteristiche del particolare regime detentivo non consentono di fornire informazioni a terze persone, né di divulgarle, sia pur attraverso associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti . Altrimenti, aggiungono i giudici, fornendo particolari informativi si correrebbe il rischio di esporre a pericolo il regime di sicurezza che caratterizza il trattamento detentivo differenziato .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 novembre 2015 – 16 marzo 2016, numero 11152 Presidente Siotto - Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28.1.2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da G. G., avverso provvedimenti di non inoltro della corrispondenza assunti nei suoi confronti. In particolare i giudici hanno osservato che in una prima missiva l'istante avrebbe fornito indebite informazioni sulla sua condizione di detenuto in regime di 41 bis 1.26 luglio 1975, numero 354, sulla casa circondariale di ubicazione, oltre che sui meccanismi di funzionamento del reparto in quel sito di detenzione. Le informazioni erano tese ad essere divulgate attraverso l'associazione Liberarsi , così esponendo a pericolo il regime di sicurezza in atto. La seconda missiva, ancora, conteneva ricorso relativo a coimputato anche sottoposto ad identico regime con indicazione di nominativi di agenti della polizia penitenziaria, su cui era stato correttamente imposto il divieto di inoltro. Sulla terza missiva si è osservato trattarsi della spedizione di un libro ad altro detenuto con pagine che risultavano contrassegnate e che correttamente erano state considerate, mezzo idoneo a veicolare messaggi. 2. Ricorre per cassazione personalmente G. G. e deduce -manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di ratificare il non inoltro ad un'associazione che tutela i diritti dei detenuti. Non si era motivato sulla ragione per la quale non si potessero inviare le poesie. - manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si era ritenuto che non potesse ricevere un ricorso straordinario ex art 625 bis cod. proc. penumero Ciò perché l'interesse alla conoscenza dei ricorso era relativo allo scambio di idee giuridico penali. Infine, sul divieto di inoltro del libro ha affermato che, previa pulitura, sarebbe stato possibile autorizzare l'inoltro. In ogni caso non sarebbe stato legittimo il trattenimento del libro. 3. II Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva in diritto 1. II primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati e vanno respinti. 1.1 II Tribunale di sorveglianza di Torino ha correttamente respinto il reclamo proposto da G. G., avverso provvedimenti di non inoltro assunti nei suoi confronti. La motivazione a sostegno della decisione è coerente e non sussistono le lamentate violazioni. In particolare si è dato conto con motivazione adeguata ed esente da vizi censurabili in sede di legittimità che nella prima missiva l'istante avrebbe fornito indebite informazioni sulla sua condizione di detenuto in regime di 41 bis O.P., sulla Casa circondariale di ubicazione, oltre che sui meccanismi di funzionamento del reparto nel sito specifico di detenzione. Le caratteristiche dei particolare regime detentivo in atto, di converso, non permettono di fornire informazioni a terzi, né di divulgarle, sia pur attraverso associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti. Ciò perché propalando particolari informativi si rischierebbe di esporre a pericolo il regime di sicurezza che caratterizza il trattamento detentivo differenziato. Egualmente adeguata è la motivazione dei provvedimento impugnato in relazione al non inoltro della missiva contenente un ricorso, relativo a coimputato, anche sottoposto ad identico regime detentivo. Anche in quella fattispecie per le notizie e le informazioni contenute il Tribunale ha correttamente negato l'inoltro e respinto il motivo di doglianza sviluppato dal reclamante. Non basta, del resto, richiamare il profilo connesso al mero confronto su idee e temi giuridico-penali, poiché l'atto di ricorso fa necessariamente riferimento a realtà in fatto ed a dati processuali che trascendono la materia astratta del diritto e la collocano nella singola fattispecie concreta. 2. E', di converso, fondata la doglianza ulteriore, nella sola parte relativa alla mancata restituzione del libro in favore del G. stesso. Il regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis 1.26 luglio 1975, numero 354 ha lo scopo di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del detenuto con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione. Nel caso di specie si è ritenuta non praticabile la restituzione al reclamante del libro oggetto di provvedimento di non inoltro. Ferma la legittimità della decisione che ha imposto il divieto di inoltro dei libro stesso, che recherebbe le pagine contrassegnate dal mittente, detto profilo non involge, tuttavia, la conclusione necessaria ed indefettibile che il testo debba essere trattenuto e non possa essere restituito al detenuto che risulta legittimo proprietario. II libro, invero, non può essere equiparato alla corrispondenza in senso stretto, alle finalità che qui interessano. Assimilarlo ad essa, per inferirne l'impossibilità automatica della sua restituzione al proprietario, rischia di realizzare gli effetti di una confisca sostanziale, in assenza dei presupposti legittimanti. Il trattenimento di libri può ritenersi consentito se i testi celano al loro interno qualcosa o contengano scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine dell'istituto o se ne renda necessario il sequestro probatorio o preventivo, in relazione a ipotesi specifiche e secondo le regole generali del codice di rito o della disciplina vigente relativa alla regolamentazione interna agli istituti. Nel caso di specie, tuttavia, occorre in concreto dare conto delle ragioni per le quali il libro non sia suscettibile di possibile impiego legittimo secondo la sua naturale destinazione. Non basta richiamarne per assimilazione concettuale l'equipollenza alla corrispondenza trattenuta, poiché si tratta di entità oggettivamente e strutturalmente distinte, ai fini che qui rilevano. Soprattutto, occorre verificare se, attraverso l'eliminazione dei segni apportati dal detenuto alle pagine, e che hanno indotto l'adozione del provvedimento limitativo assunto, residuino elementi specifici che continuano ad essere ostativi alla restituzione dei testo, inducendo a ritenere prevalente l'interesse al trattenimento e recessivo il diritto dei detenuto stesso ad ottenere la restituzione del libro, per farne un uso conforme alla sua destinazione. 4. Solo su questo punto specifico il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame. P.Q.M. A scioglimento della riserva adottata il 24/11/2015 annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della restituzione del libro e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.