La PEC è mezzo tecnico idoneo per la notifica ai difensori

L’art. 148, comma 2-bis c.p.p, consente, in tema di notifiche ai difensori, la notifica con mezzi tecnici idonei, tra i quali va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della Giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11047/16, depositata il 16 marzo. Il fatto. Viene proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis c.p.p. avverso la sentenza con la quale la Cassazione dichiarava inammissibili due suoi precedenti ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano. In primo luogo, il ricorrente denuncia la possibilità che la notifica dell’avviso al difensore dell’udienza di trattazione dei suoi ricorsi originari, sia stata disposta ed effettuata ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. e che probabilmente” la stessa notifica non sia andata a buon fine per problemi attinenti alla trasmissione telematica. Si lamenta anche del fatto che nessun avviso di fissazione udienza davanti alla S.C. sarebbe pervenuto alla sua residenza. Deduce il ricorrente che tali difetti di notifica, traducendosi in un errore materiale sulla costituzione delle parti per violazione delle regole del contraddittorio, comportano la revoca della sentenza impugnata. Notifiche ai difensori. Il Collegio giudicante, ritenendo il ricorso inammissibile, ribadisce come in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148, comma 2- bis c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei, tra i quali va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della Giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC . D’altra parte, continuano i Giudici di legittimità, la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2- bis c.p.p. ed è valida ed efficace la notificazione al difensore dell’imputato effettuata nelle forme previste dall’art. 150 c.p.p. a mezzo fax, quando, come nel caso di cui si tratta, la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dal difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente . Aggiungono, infine, i Giudici che è legittimo l’omesso avviso dell’udienza di discussione del ricorso in Cassazione all’imputato che, come nel caso in oggetto, abbia proposto ricorso personalmente e abbia nominato difensore di fiducia , in quanto, l’art. 610, comma 5, c.p.p. prevede che, in tal caso, l’avviso spetta non all’imputato, ma solo ad suo difensore. Queste le ragioni per le quali la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 – 16 marzo 2016, numero 11047 Presidente Ippolito – Relatore Rotundo Fatto e diritto 1. G.G. ha proposto, tramite il suo difensore con procura speciale, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza numero 47124-14, deliberata dalla Seconda sezione penale di questa Corte il 6-11-2014 e depositata il 14-11-2014, che aveva dichiarato inammissibili due suoi precedenti ricorsi uno personale ed uno a mezzo del suo difensore di fiducia , presentati avverso la sentenza in data 3-10-2013 della Corte di Appello di Milano. Il ricorrente denuncia in primo luogo la possibilità che la notifica dell'avviso al difensore di fiducia della udienza di trattazione dei suoi ricorsi originari, tenutasi in data 6-11-2014, sia stata disposta ed effettuata ai sensi dell'art. 148, comma 2 bis, c.p.p. e che probabilmente la stessa notifica non sia andata a buon fine per problemi attinenti alla trasmissione telematica. Deduce altresì che nessun avviso di fissazione udienza davanti alla Suprema Corte sarebbe pervenuto ad esso G. G. presso la sua residenza, nonostante egli avesse presentato personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3-10-2013. A suo avviso, i suesposti difetti di notifica si sarebbero tradotti in un errore materiale sulla costituzione delle parti processuali per violazione delle regole del contraddittorio, con la conseguente necessità di revoca della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 625 bis, comma 4, ultima parte, c.p.p. 2. Il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende, equa al caso. Infatti in primo luogo va ribadito che in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. penumero , consente la notifica con mezzi tecnici idonei , tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, numero 179 sez. 2, sentenza numero 50316 del 16-9-2015, Rv 265394, Gullotta . D'altra parte la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. penumero Sez. U. sentenza numero 28451 del 28 4-2011, Rv 250121, Pedicone ed é valida ed efficace la notificazione al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 cod. proc. penumero a mezzo fax, quando, come nel caso di specie, la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente, competendo in tal caso al difensore addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell''inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio sez. 2, sentenza numero 2233 del 4-12-2013, Rv 258286, Ortolan . In secondo luogo è legittimo l'omesso avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione all'imputato che, come nel caso in esame, abbia proposto ricorso personalmente e abbia nominato difensore di fiducia, in quanto, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. penumero , l'avviso, in tal caso, spetta, non già all'imputato, ma solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità, e soltanto nell'ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio è dovuto l'avviso alla parte personalmente nonché al difensore d'ufficio appositamente nominato sez. 5, sentenza numero 29763 del 28-5-2010, Rv 248263, Longo . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.