I gravi indizi di colpevolezza del reato di spaccio per la “vedetta mobile”

In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi vizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle circostanze.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10785/16, depositata il 15 marzo scorso. Il caso. Nei confronti dell’indagato veniva emessa ordinanza di custodia cautelare per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 73, d.p.r. n. 309/1990, in concorso con altre due persone, per avere svolto, secondo la ricostruzione dei giudici, il ruolo di vedetta mobile” lo stesso, infatti, si spostava, a bordo di una bici elettrica, nei pressi del luogo in cui avveniva l’attività di spaccio, perimetrandola. L’ordinanza veniva impugnata ed il Tribunale del Riesame concordando con le conclusioni del GIP, rigettava l’istanza. La difesa ricorreva per cassazione, lamentando vizio di motivazione, deducendo, invero, l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante che, nonostante il servizio di osservazione svolto dalla PG, lo stesso non era stato avvistato sui luoghi di commissione del reato per un certo periodo di tempo, in tal senso dovendosi escludere una sua partecipazione, anche a titolo di concorso, nel reato contestato. Sull’ammissibilità del ricorso in materia cautelare. La Corte, tuttavia, dichiarando inammissibile il ricorso, afferma preliminarmente, come, in tema di misure cautelari, l’impugnazione sia possibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione lo stesso, infatti, non può riguardare censure inerenti una diversa valutazione e/o ricostruzione dei fatti come invece fatto nel caso di specie . Secondo il costante insegnamento della Corte, infatti, il controllo di legittimità è limitato, stante la natura del giudizio, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” in questo senso, peraltro, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 22500/2007 S. U. sentenza n. 11/2000 . Gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia, afferma la Corte che, affinchè si possa parlare di gravi indizi di colpevolezza” fondanti una misura cautelare, occorre che il giudice di merito, contrariamente ad una mera elencazione dei elementi di fatto, valuti, invece, criticamente le singole fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, anche secondo quanto stabilito dalle lett. c e c bis del comma 2 dell’art. 292 c.p.p. come modificato dalla L. 47/2015 , che richiedono una autonoma valutazione degli elementi fattuali, così che, poi, il giudice di legittimità possa verificarne la corrispondenza alle regole della logica e all’esigenza di completezza espositiva. La conformità delle ordinanze in materia cautelare. Altro principio ribadito dalla Corte riguarda, inoltre il caso, come quello di specie, in cui l’ordinanza del Tribunale del Riesame sia concorde con quella genetica di applicazione della misura. Ricordano i giudici che, in tali casi, ove vi siano carenze motivazionali della prima ordinanza, le stesse vengono sanate dal contenuto del secondo provvedimento, e che, comunque, le due ordinanze si integrano reciprocamente, sostenendosi a vicenda. La condotta agevolatrice nel concorso di persone. Infine, la Corte, si pronuncia con riguardo alla configurazione del concorso di persone nel reato, ribadendo il proprio orientamento per il quale il contributo causale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ai fini della determinazione dell’evento, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore alla commissione del fatto, attraverso il rafforzamento del proposito criminoso altrui o comunque l’agevolazione dell’opera dei concorrenti, facilitandone l’esecuzione come nel caso del palo, in questo caso vedetta mobile” .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 gennaio – 15 marzo 2016, n. 10785 Presidente Fiale – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20.10.2015 il Tribunale di Napoli - a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato C.G. avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 6.10.2015 - confermava detta ordinanza. Nei confronti del C. era stata elevata l’imputazione cautelare per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen 73 d.P.R. n. 309/1009 concorso nella cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana . Il Tribunale richiamava, in merito alla valutazione dei fatti e degli elementi raccolti in termini di gravità indiziaria, il provvedimento cautelare impugnato e riteneva sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, evincibile dai precedenti penali dell’indagato e dalle modalità del fatto, che evidenziavano l’allestimento di una vera e propria rivendita di sostanza stupefacente riteneva, quindi, unica misura cautelare proporzionale e idonea quella di massimo grado applicata dal Giudice per le indagini preliminari, specificando anche l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con le modalità dell’art. 275 bis cod. proc. pen 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, articolando il seguente motivo contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell’omessa valutazione di prova rilevante contenuta nel verbale di arresto e nel verbale di informazioni rese ai sensi dell’art. 391 nonies cod. proc. pen. da B.L. . Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è affetta da vizio motivazionale, in quanto, nel corso dell’udienza camerale del 20.10.2015, aveva depositato documentazione inerente l’attività d’indagine difensiva, a sostegno delle dichiarazioni rese dal proprio assistito ed a confutazione dei gravi indizi di colpevolezza e che il Tribunale ne aveva ritenuto l’irrilevanza con motivazione di pochissime righe ed in contrasto con i dati probatori evincibili dal verbale di arresto, trasfuso nell’ordinanza genetica richiamata nell’ordinanza impugnata. In particolare, nel verbale di arresto si dava atto che il servizio di osservazione e controllo durava dalle 20,00 alle 23,00 e che in tale periodo la presenza delle tre vedette una delle quali verrà identificata nel ricorrente C.G. era stata costante, nel mentre le prove fornite a discarico davano atto che il C. era presente altrove e per un certo lasso di tempo circa mezz’ora . Tale discrasia temporale rende evidente l’omessa valutazione da parte del Tribunale del complessivo quadro indiziario e, conseguentemente, l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Va premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997 Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 . L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo all’interno del provvedimento impugnato il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002 Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657 . Si è osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104 Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565 Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine e altri, Rv. 221001 Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 , senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199391 Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027 Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331 . È stato, poi, ribadito da questa Corte che in tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nonché di quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214 Sez.6, n 18190 del 04/04/2012, Rv. 253006 Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262 . La recente legge 16 aprile 2015 n. 47 avente ad oggetto modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità ha codificato tale principio, rendendo più rigoroso l’obbligo motivazionale e, prima ancora, valutativo del giudice della cautela, inserendo alle lett. c e c-bis del secondo comma dell’art. 292 cod. proc. pen., accanto alla esposizione , l’ulteriore requisito della autonoma valutazione degli elementi ivi indicati esigenze cautelari, indizi, irrilevanza delle argomentazioni difensive, ecc. . La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214 Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006 Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv. 256262 . Alla luce dei suesposti principi di diritto, quindi, va valutato il proposto motivo di ricorso. 2. Va rilevato che l’ordinanza impugnata, dopo aver operato una ricostruzione fattuale e individuato il ruolo del ricorrente nella vicenda vedetta a bordo di bici elettrica che indirizzava gli acquirenti e sorvegliava l’intero perimetro dell’attività di spaccio di sostanza stupefacente , esprime una valutazione di correttezza dell’ordinanza genetica, che richiama integralmente, evidenziando come quest’ultima, lungi dal riportare solo le risultanze investigative, le analizzi compiutamente, dando chiara contezza della condotta dell’indagato nella fattispecie delittuosa contestata. Nell’ordinanza genetica, infatti, dopo l’esposizione nella parte narrativa delle risultanze investigative è seguita correttamente una attività di autonoma ricostruzione e valutazione degli elementi indiziari a carico dell’attuale ricorrente, in applicazione del disposto dell’art. 292 cod. proc. pen., come risultante a seguito della novella di cui alla legge n. 47 del 2015. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, infatti, in tema di misure cautelari, l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903 Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, Panebianco R., Rv. 212685 . Dalla lettura combinata delle due ordinanze, emerge chiaramente l’infondatezza dei profili di doglianza mossi e la sussistenza del requisito della gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1009. Il ruolo di vedetta a bordo di bici elettrica svolto dal C. - che, secondo le emergenze investigative, sorvegliava l’intero perimetro dell’attività di spaccio e indirizzava gli acquirenti verso S.F. il pusher, addetto alla vendita della sostanza stupefacente -, consente di ritenere corretta la configurabilità della condotta del ricorrente quale indispensabile contributo agevolatore alla condotta criminosa di detenzione e spaccio di stupefacenti riferibile al correo S.F. . Tale valutazione operata dai Giudici cautelari, infatti, è in linea con il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, infatti, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253347 Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 258185 Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, Rv. 236853 Sez. 1, n. 5631 del17/01/2008 Rv. 238648 . I singoli profili di censura, inoltre, sono privi di pregio, essendosi fatti carico i giudici del riesame del compito di esaminarli e di procedere alla loro confutazione con motivazione immune da vizi logici e giuridici tali da inficiarne il complessivo apparato argomentativo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, che la conoscenza diretta di C.G. da parte degli operanti - che effettuavano un servizio durato oltre tre ore con inizio alle ore 20.00 - pone al riparo dall’errore di identificazione dedotto dalla difesa. Inoltre, ha rimarcato che la circostanza dimostrata dalla difesa e, cioè che alle ore 21,40 il C. si trovasse poco distante dal luogo ove si svolgeva l’attività di spaccio, risulta compatibile con il ruolo dinamico proprio di una vedetta mobile a bordo di una bici, quale l’ordinanza genetica attribuisce al predetto e non si pone in contrasto con l’osservazione della PG., in quanto il teste della difesa riferisce di un breve allontanamento del C. , compatibile con una sua presenza costante ma non ininterrotta. Tale motivazione, adeguata e logica, si sottrae al sindacato di legittimità. La censura che il ricorrente svolge, inoltre, si rivela in larga misura orientata verso un non consentito scrutinio del merito. 4. Attesa l’infondatezza del motivo, il ricorso va rigettato. 5.Consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p