Il deposito della notifica presso il Comune è possibile solo dopo nuove ricerche dell’imputato

Nel giudizio penale davanti al giudice di pace, il decreto di citazione a giudizio deve essere notificato ai sensi dell’art. 157 c.p.p, il quale prevede che in caso di mancanza o inidoneità di persone, diverse dall’imputato, a ricevere l’atto al primo accesso, siano disposte nuove ricerche dell’imputato da parte dell’ufficiale giudiziario e che solo a seguito dell’esito negativo di queste ultime si possa procedere con il deposito presso la Casa comunale e l’invio della raccomandata.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9514/16, depositata l’8 marzo. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che, in veste di giudice d’appello, aveva annullato la sentenza del giudice di pace per nullità della citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti ad un nuovo giudice per la rinnovazione del giudizio. Il Tribunale aveva ritenuto che la notifica all’imputato del ricorso immediato al giudice, effettuata attraverso il deposito presso il Comune di residenza e avviso a mezzo raccomandata ex articolo 140 c.p.c. che non era stato ritirato, non fosse idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Infatti, secondo il giudice di merito, era possibile applicare l’articolo 39, d.lgs. n. 274/2000. Motivo del ricorso è la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Le prerogative del giudizio davanti al giudice di pace. La Cassazione afferma che l’articolo 39, d.lgs. n. 274/2000 amplia, nel giudizio davanti al giudice di pace, rispetto al processo ordinario, i casi di regressione del procedimento stesso. Infatti, viene previsto che il giudice d’appello possa disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche quando l’imputato, contumace in primo grado, dia prova di non essere potuto comparire, oltre che per un caso fortuito o per un caso di forza maggiore, anche per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione. Tale disposizione, a parere degli Ermellini, è una specificità voluta dal legislatore per rimarcare la diversità del giudizio davanti al giudice di pace, avviabile dalla parte privata mediante ricorso immediato al giudice e con notificazione ad opera dello stesso ricorrente alla controparte, che permette di dare rilevo anche a situazioni diverse dall’impossibilità assoluta della conoscenza del procedimento, permettendo così di ricomprendere anche la mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, sempre che tale ignoranza non sia addebitabile ad una sua colpa. Modalità di notifica. Dunque, il decreto di citazione a giudizio, nel processo penale davanti al giudice di pace, deve essere notificato non ex 140 c.p.c., ma ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., il quale prevede che in caso di mancanza o inidoneità di persone diverse dall’imputato a ricevere l’atto al primo accesso, siano disposte nuove ricerche dell’imputato stesso da parte dell’ufficiale giudiziario e che solo a seguito dell’esito negativo di quest’ultime si possa procedere con il deposito presso la Casa comunale e l’invio della raccomandata. Nel caso concreto, l’applicazione delle disposizione dell’articolo 140 c.p.c. e il mancato ritiro della raccomandata, rendono plausibile la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, conseguentemente appare legittima la trasmissione degli atti, da parte del tribunale d’appello, al giudice di pace. Per questi motivi la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 novembre 2015 – 8 marzo 2016, n. 9514 Presidente Fumo – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Vicenza, quale giudice d'appello avverso i provvedimenti dei Giudice di pace, ha, con la sentenza impugnata, annullato la sentenza di prima cura - che aveva condannato R.M. per minaccia e ingiuria in danno di S.B. - per nullità della citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. Il Tribunale ha ritenuto che la notifica all'imputato dei ricorso immediato al giudice - effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale e avviso a mezzo raccomandata, non ritirato - fosse inidonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario ed ha ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 39 d.lgs 274/2000. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse della persona offesa l'avv. F.R. lamentando la violazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione , dovendo ritenersi correttamente applicato l'art. 140 cod. proc. civ. e imputarsi esclusivamente all'imputato la volontaria, mancata partecipazione al giudizio. Deduce che R. - per sua stessa ammissione - lavorava al civico posto di fianco alla sua abitazione, per cui nulla gli impediva di ritirare la posta. 3. In data 3/11/2015 l'imputato ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto II ricorso è infondato. L'art. 39 D.Lvo 274/2000 amplia - rispetto ai processo ordinario - nel giudizio dinanzi al Giudice di pace i casi di regressione del procedimento, prevedendo che il giudice d'appello disponga l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa. La previsione, in via autonoma, della mancata conoscenza del decreto di citazione a giudizio da parte dell'imputato, anche al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, sta chiaramente a significare che il legislatore, stante la particolarità dei giudizio in questione - che può essere avviato dalla parte privata mediante ricorso immediato al giudice, dallo stesso ricorrente notificato alla controparte - ha inteso dare rilevanza anche a situazioni diverse da quelle che importano una impossibilità assoluta di conoscenza dell'atto ìntroduttivo, attribuendo rilievo al dato obbiettivo della mancata conoscenza dei procedimento da parte dell'imputato, purché non dovuta a sua colpa. Nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato nella residenza anagrafica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - mediante deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirato dall'interessato - invece che ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., che prevede forme più garantiste di notificazione, poiché prescrive - in caso di mancanza o inidoneità delle persone diverse dall'imputato a ricevere l'atto al primo accesso - nuove ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario e solo in caso di esito negativo delle nuove ricerche consente il deposito della citazione nella casa comunale e l'invio di raccomandata. Ne consegue che l'erronea attivazione della procedura prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. e il mancato ritiro dei plico raccomandato rendono più che plausibile la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, per ragioni non dovute a sua colpa, del provvedimento di citazione a giudizio, con la conseguenza che la restituzione degli atti al Giudice di pace si configura come legittimo atto di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.