Quando non è osservato il termine a comparire di 10 giorni liberi?

Se l'udienza di discussione è tenuta nel decimo giorno libero dalla notificazione del provvedimento di fissazione, dunque senza il rispetto del termine di 10 giorni liberi stabilito dall’art. 666 c.p.p. per i procedimenti di esecuzione, si determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c , c.p.p

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9241/16, depositata il 7 marzo. Il fatto. Viene proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto l’istanza diretta ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, emesso in esecuzione della sentenza. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, per il mancato rispetto del termine di 10 giorni liberi stabilito dall’art. 666 c.p.p. per i procedimenti di esecuzione. Procedimento di esecuzione e violazione di legge processuale. Il Collegio giudicante ha ritenuto tale motivo di ricorso fondato, e ciò è emerso dalla consultazione degli atti del procedimento di esecuzione, possibile in relazione alla censura di violazione di legge processuale formulata dal ricorrente, poiché con riguardo a tale censura la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. Da tale consultazione, osservano i Giudici, risulta che a seguito della proposizione da parte dell’attuale ricorrente dell’istanza di revoca dell'ordine di demolizione, venne fissata udienza di discussione per il 25 settembre 2014 il provvedimento di fissazione di tale udienza venne notificato all'istante il 12 agosto 2014, con la conseguente inosservanza del termine a comparire di 10 giorni liberi contemplato dall'art. 666 c.p.p. e di cui il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto, dovendo computarsi il decorso di tale termine dalla cessazione della sospensione feriale dei termini essendo stato notificato il provvedimento di fissazione nel corso di tale periodo , e dunque dal 16 settembre 2014 decorrendo dal 2015 la modificazione della durata della sospensione feriale dei termini processuali, compiuta con il d.l. n. 132/2014, recante, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 , con la conseguenza che l'udienza di discussione venne tenuta nel decimo giorno libero dalla notificazione del provvedimento di fissazione, dunque senza il rispetto del suddetto termine di 10 giorni liberi, determinante una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c , c.p.p Si tratta di una nullità che non ha carattere assoluto, poiché non riguarda l’omessa citazione dell’interessato o del suo difensore. Ma, poiché il richiedente non comparve in udienza ed ha immediatamente dopo rilevato la nullità conseguente al mancato rispetto del termine a comparire, tale deduzione risulta tempestiva, sicché l'ordinanza impugnata, stante la sussistenza della violazione di norme processuali, deve essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale di Nocera Inferiore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 gennaio – 7 marzo 2016, n. 9241 Presidente Amoresano - Relatore Liberati Ritenuto in fatto Con ordinanza del 20 ottobre 2014 il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di C.P. diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione n. 42 del 2007, emesso in esecuzione della sentenza n. 624 del 2005, escludendo il rilievo della morte dell'imputato E. P., dante causa dell'istante sull'efficacia dell'ordine, avente natura di sanzione amministrativa accessoria, ed anche della eventuale presenza di corpi di fabbrica non colpiti dall'ordine di demolizione, trattandosi di questione relativa alla determinazione concreta delle modalità di attuazione di detto ordine. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso C.P. mediante il suo difensore, lamentando violazione di legge processuale a causa dell'inosservanza dei termine di 10 giorni liberi tra la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e quest'ultima, in quanto il provvedimento di fissazione era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'udienza di comparizione delle parti era stata tenuta il 25 settembre 2014, allorquando veniva a scadere il decimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso, decorrendo il termine dal 16 settembre 2014, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge processuale, per il mancato rispetto del termine di dieci giorni liberi stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. per i procedimenti di esecuzione, è fondato. Dagli atti del procedimento di esecuzione, consultabili in relazione alla censura di violazione di legge processuale formulata dal ricorrente, giacché con riguardo a tale censura la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 Sez. 4, Sentenza n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 , risulta che a seguito della proposizione da parte del P. della istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione n. 42 del 2007, emesso in esecuzione della sentenza n. 624 del 2005, venne fissata udienza di discussione per il 25 settembre 2014 il provvedimento di fissazione di tale udienza venne notificato all'istante il 12 agosto 2014, con la conseguente inosservanza del termine a comparire di dieci giorni liberi contemplato dall'art. 666 cod. proc. pen e di cui il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto, dovendo computarsi il decorso di tale termine dalla cessazione della sospensione feriale dei termini essendo stato notificato il provvedimento di fissazione nel corso di tale periodo , e dunque dal 16 settembre 2014 decorrendo dal 2015 la modificazione della durata della sospensione feriale dei termini processuali, compiuta con il d.l. n. 132/2014, recante, convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162 , con la conseguenza che l'udienza di discussione venne tenuta nel decimo giorno libero dalla notificazione del provvedimento di fissazione, dunque senza il rispetto del suddetto termine di dieci giorni liberi, determinante una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen. Sez. 1, n. 2640 del 06/04/2000, De Nardi, Rv. 216198 . Si tratta di una nullità che non ha carattere assoluto, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'interessato o del suo difensore, sicché è soggetta ai limiti di deducibilità di cui ali art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 stesso codice Sez. 1, n. 1160 del 21/02/1996, Chianese, Rv. 204304 . Poiché il richiedente non comparve in tale udienza ed ha immediatamente dopo fatto rilevare, con il ricorso in esame, la nullità conseguente al mancato rispetto dei termine a comparire, tale deduzione risulta tempestiva, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, stante la sussistenza della violazione di norme processuali denunciata dal ricorrente, e gli atti restituiti al Tribunale di Nocera Inferiore. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Nocera Inferiore.