La straniera e l’indifesa anziana signora: ammesso il tentativo di circonvenzione di incapace

La più giovane donna provò ad operare per la modifica del testamento della persona offesa, senza riuscirvi. Se il bene giuridico tutelato dalla norma è la capacità di autodeterminazione della vittima, è in ogni caso ammesso il tentativo di reato.

Così la Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 8837/2016, depositata il 4 marzo. Il fatto. Approda in Cassazione il caso di scuola relativo al reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. Una badante straniera si adopera per acquisire le sostanze economiche di una signora anziana, evidentemente affetta da una conclamata deficienza psichica. Agì per far ritirare la procura generale ad altro individuo già nominato, elaborò una bozza di testamento in cui la straniera veniva nominata erede universale – revocando il vecchio -, non prima di aver inviato la malcapitata da un medico che ne attestasse la sanità mentale ai fini della presentazione al notaio dell’atto di revoca del precedente amministratore. Il Tribunale ed il Giudice d’Appello ritengono provata la colpevolezza e condannano la donna per tentata circonvenzione di incapace. Per precarietà motivazionale la ricorrente impugnava in Cassazione per l’annullamento, i Giudici respingono. Il danno ingiusto patrimoniale alla persona offesa può anche essere potenziale. Non occorre l’attualità del pregiudizio patrimoniale, ossia che l’effetto dannoso derivi all’atto indotto nelle forme di una conseguenza giuridica immediata e, dunque, la piena aderenza contestuale fra danno ed atto di disposizione. Occorre l’idoneità ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio ai danni della persona offesa o per soggetti terzi. La Cassazione aderisce all’opinione maggioritaria che attribuisce al reato – quanto meno in merito alla tutela del patrimonio della persona offesa - una struttura di pericolo, di fatto anticipando la soglia di punibilità. Il bene giuridico tutelato dalla norma penale la capacità di autodeterminazione della persona offesa. La Cassazione propende più specificamente per l’individuazione di un criterio personalistico – in ordine alla capacità di autodeterminazione della vittima - a fondamento del bene giuridico tutelato dalla norma, in luogo di un criterio più squisitamente patrimonialistico. Aderendo a siffatto orientamento, sfuma e si attenua la necessità di verificare giudizialmente la potenzialità di pregiudizio ai danni delle sostanze economiche della persona offesa, permanendone lesa la capacità di discernimento e giudizio. Ne segue l’ammissibilità del tentativo. Come noto, giurisprudenza e dottrina si misurano sulla compatibilità del tentativo con il reato di pericolo. Nel caso si aderisse alla tesi sostenuta dalla Cassazione in commento, in ordine al criterio personalistico posto a tutela della norma, che anticipa la soglia di punibilità ben prima della lesione alle sostanze patrimoniali della vittima – ritenuta lesa l’autodeterminazione della vittima -, sarebbe pacifica la configurabilità del tentativo su un reato a consumazione perfetta. Nel caso si aderisse alla tesi che pare sconfessata dalla Cassazione in commento – sulla natura patrimoniale del bene giuridico tutelato dalla norma -, ci si arresterebbe fra le paludi dottrinarie e giurisprudenziali della configurabilità del tentativo sul reato di pericolo, almeno in ogni caso in cui non si sia verificato nel caso concreto un danno patrimoniale alla persona offesa.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 febbraio – 3 marzo 2016, n. 8837 Presidente Gentile – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 28 aprile 2014 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2013, condannava P.B.K. alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, ritenendo la stessa colpevole del delitto di tentata circonvenzione di incapace commesso nel corso del 2010 ai danni dell’anziana B.A. . 1.2 Riteneva provato la Corte di appello, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputata aveva posto in essere una condotta finalizzata ad approfittare dello stato di deficienza psichica della parte offesa al fine di conseguire cospicui vantaggi in particolare, la ricorrente, aveva cercato di ottenere la revoca della procura generale conferita precedentemente dalla B. ad altro soggetto, R.A. , nonché progettato di redigere un nuovo testamento nel quale veniva nominata erede universale. I giudici di merito davano atto come al momento di svolgimento dei fatti la parte offesa fosse affetta da grave decifit psichico, tanto poi da essere sottoposta ad amministrazione di sostegno, e sottolineavano che la ricorrente si era rivolta ad un medico perché rilasciasse una certificazione medica attestante le buone condizioni della B. da produrre al Notaio che doveva procedere alla revoca del procuratore per nominarne un altro fatto, questo, che non si concretizzava poiché il medico interpellato si rifiutava di redigere il certificato avendo segnalato che la B. non sarebbe stata in grado di controllare il nuovo procuratore nominato. Inoltre, nel corso del 2010 l’imputata aveva posto in essere varie attività finalizzate a fare ritirare il precedente testamento custodito a quella data dal dott. R. , al fine di sostituirlo con altro nuovo che l’avrebbe istituita erede, e tale fatto si riteneva confermato dalla circostanza del ritrovamento di un nuovo testamento contenente varie modifiche e correzioni anche con altra grafia. 1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo violazione dell’art. 606 lett. e cod. proc. pen. in relazione all’omessa motivazione in ordine all’assenza di pregiudizio per la persona offesa ed alla mancanza di ingiusto vantaggio e con riguardo all’omessa datazione della contestata bozza di testamento. All’udienza del 12 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è fattispecie punibile anche a titolo di tentativo quando all’opera di induzione del soggetto agente non consegua il compimento dell’atto pregiudizievole per il sopravvenuto verificarsi di fattori esterni indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. E prolungandosi spesso nel tempo l’opera di induzione, l’ambito dei comportamenti punibili a titolo di tentativo prima del compimento dell’atto pregiudizievole ed indipendentemente da esso viene notevolmente esteso. Nel caso in esame, rimasto accertato che la ricorrente pose in essere differenti condotte tutte mirate ad indurre la B. a compiere atti di disposizione patrimoniale che le arrecassero vantaggio, il danno ingiusto, che peraltro per espresso riferimento contenuto nell’art. 643 cod. pen. può essere arrecato o all’incapace stesso ovvero anche ad altri soggetti come gli eredi, si concreta con evidenza nella nomina a procuratore generale di un soggetto non legato alla B. da vincoli familiari ed interessato ad impossessarsi del patrimonio della stessa. Parallelamente, l’ingiusto vantaggio per la ricorrente, corrisponde alla possibilità che ella avrebbe avuto di compiere atti di disposizione patrimoniale in danno della B. che ne veniva privata. La prima prospettazione contenuta nell’unico motivo di ricorso appare pertanto manifestamente infondata ravvisandosi nel caso in esame atti diretti in modo non equivoco a cagionare un danno ingiusto alla B. e, per converso, a realizzare un profitto non legittimo. 2.2 Quanto al secondo aspetto devoluto alla cognizione di questa Corte di legittimità, sempre con l’unico motivo di ricorso, lo stesso appare privo di adeguata specificità a parte la considerazione che il delitto sarebbe ugualmente consumato pur a fronte delle sole iniziative assunte e finalizzate alla nomina di procuratore generale, appare chiaro che i giudici di primo e secondo grado hanno individuato quale ulteriore condotta punibile anche la redazione di una bozza di testamento rinvenuta all’interno dell’abitazione e contenente ulteriori modifiche ancora a favore della ricorrente che è correttamente apparsa ulteriore operazione di induzione a proprio vantaggio posta in essere in danno della vittima. La circostanza dell’imprecisa datazione di tale bozza testamentaria appare pertanto non decisiva, oltre che non adeguatamente spiegata in ricorso, posto che il rinvenimento della stessa induceva concordemente i giudici del merito a ritenere che fosse stata predisposta ma non completata nella fase dell’abuso ai danni della vittima posto in essere dalla ricorrente. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.