Giudice di pace e deposito della motivazione della sentenza: qual è il termine?

Ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 274/2000, il giudice di pace ha l’onere di depositare la motivazione entro 15 giorni, ove non la detti a verbale. Da ciò consegue che il medesimo non possa assegnarsi una scadenza diversa e maggiore, non contemplata dalla norma di cui sopra.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8648/2016, depositata il 2 marzo. Il caso. Il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello proposto da due imputati avverso la sentenza con cui il giudice di pace competente li aveva riconosciuti penalmente responsabili per l’illecito di ingiuria. Gli interessati ricorrevano per cassazione, lamentando violazione di legge per non avere, il Tribunale, tenuto in considerazione che il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione dovesse essere soggetto alla sospensione dei termini, durante il periodo feriale. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La motivazione depositata oltre i 15 giorni prescritti ex lege deve ritenersi fuori termine. La Suprema Corte ha, preliminarmente, ricordato, pur precisando come tale constatazione non rilevi nel caso di specie, che il termine di cui all’art. 544 c.p.p., previsto per la redazione della sentenza, dalla scadenza del quale decorre il termine per proporre impugnazione ex art. 585 c.p.p., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale di cui all’art. 1 della l. n. 742/1969. Rilevante, per la decisione, è, invece, a parere degli Ermellini, la disposizione di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 274/2000, ai sensi della quale il giudice di pace ha l’onere di depositare la motivazione entro 15 giorni, ove non la detti a verbale. Da ciò consegue che il medesimo non possa assegnarsi una scadenza diversa e maggiore, non contemplata dalla norma di cui sopra. L’art. 32 del d. lgs. n. 274/2000 ha natura derogatoria rispetto all’art. 544 c.p.p. e non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 2 del d. lgs. n. 274/2000, il quale prevede l’estensione delle norme del codice di rito ai procedimenti presso il giudice di pace eccetto che non sia stabilito diversamente . Il Collegio ha, dunque, rilevato che la motivazione depositata oltre i 15 giorni prescritti ex lege deve ritenersi fuori termine e che il provvedimento deve essere impugnato entro 30 giorni, che decorrono dall’avvenuta notificazione artt. 548, comma 2, c.p.p. e 585, comma 1, lett. b e comma 2, c.p.p. . Nel caso di specie, il termine di 15 giorni non è stato rispettato dal giudice di pace. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 gennaio – 2 marzo 2016, n. 8648 Presidente Bruno – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza del 7 luglio 2015 il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da T.B. e S.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Chiavari del 23 luglio 2014 che li aveva condannati per il delitto di ingiurie nei confronti di Q.V L'inammissibilità era derivata, a dire del Tribunale, dal fatto che il Giudice di pace all'udienza del 23 luglio 2014 aveva letto il dispositivo alla presenza degli imputati, riservandosi il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione, scadente in periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale e cioè il 23 agosto 2014, per cui il ritenuto termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione sarebbe scaduto, a partire dal 16 settembre 2014 termine iniziale dopo la sospensione dei termini feriali, il 31 ottobre 2014 mentre l'atto d'impugnazione era stato tardivamente depositato il 5 novembre 2014. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando una violazione di legge, in quanto il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione era anch'esso soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale con scadenza, quindi al 7 ottobre 2014, ed ulteriore scadenza dei quarantacinque giorni per impugnare alla data del 21 novembre 2014 per cui l'impugnazione depositata il 5 novembre 2014 sarebbe stata tempestiva. 3. II Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza essendo tempestiva la proposta impugnazione. Considerato in diritto 1. II ricorso va accolto. 2. Giova premettere, anche se è di nessun rilievo ai fini della presente decisione per quanto si dirà più avanti, come questa Corte abbia avuto più volte modo di precisare che il termine per la redazione della sentenza di cui all'articolo 544 cod.proc.pen., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell'articolo 585 cod.proc.pen., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi v. da ultimo, Cass., Sez. IV 5 marzo 2015 n. 15753 . Viceversa, ai fini della presente decisione, è di rilievo, come chiarito dalla condivisibile prevalente giurisprudenza di questa stessa Sezione in tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, per la quale, il Giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale il che implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'articolo 544 cod.proc.pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 2, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell'articolo 548 cod.proc.pen., comma 2, articolo 585 cod.proc.pen., comma 1, lett. b e comma 2, v. Cass. Sez. V 28 maggio 2014 n. 43493 e 30 giugno 2015 n. 43487 . Nel caso in esame, dunque, la sentenza di primo grado andava depositata nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, per cui, non essendo stato rispettato il suddetto limite temporale, il termine per proporre appello, pari a trenta giorni, giusta la previsione dell'articolo 585 cod.proc.pen., comma 1, lett. b , decorreva, ai sensi dei disposto dell'articolo 585 cod.proc.pen., comma 2, lett. c , ultima parte, dal momento in cui sono stati effettuati nei confronti delle parti gli adempimenti previsti dall'articolo 548 cod.proc.pen., comma 2, vale a dire la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, che, tuttavia nel caso in esame sono stati del tutto omessi di conseguenza l'appello proposto dagli imputati non poteva essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 585 cod.proc.pen 3. In definitiva l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Chiavari per procedere alla notifica alle parti interessate del deposito fuori termine della sentenza di primo grado. P.T.M. La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Chiavari perchè provveda alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza 23.7.2014.