Ebbrezza e sostanze stupefacenti alla guida: tutti i requisiti dell’accertamento

Ai fini della configurazione della contravvenzione prevista dall’art. 186 cds anche dopo la modifica intervenuta con d.l. n. 117/2007, convertito in l. n. 169/2007 l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere posto in essere, per le ipotesi contemplate dalla suddetta norma, con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8383/2016, depositata il 1° marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Taranto, riformando la sentenza assolutoria del giudice di prime cure, condannava un imputato per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c e 187 cds guida alterata . La Corte territoriale valorizzava gli accertamenti bio – chimici sulle urine con esito positivo alla cocaina , posti in essere nel laboratorio della ASL competente, oltre alla deposizione di uno degli operanti, il quale aveva confermato lo stato alterato dell’imputato. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando il travisamento del dato probatorio e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L’accertamento dello stato di ebbrezza può essere posto in essere con qualsiasi mezzo. La Suprema Corte ha rilevato la fondatezza del ricorso. Gli Ermellini hanno precisato che, ai fini della configurazione della contravvenzione prevista dall’art. 186 cds anche dopo la modifica intervenuta con d.l. n. 117/2007, convertito in l. n. 169/2007 l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere posto in essere, per le ipotesi contemplate dalla suddetta norma, con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Il Collegio ha precisato che deve essere ravvisata l’ipotesi più lieve qualora, accertato il superamento della soglia minima, non si possa affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale . Nel caso di specie, hanno argomentato i Giudici del Palazzaccio, il magistrato di merito non ha valorizzato alcun elemento, a fondamento della prova del superamento del tasso rilevante per la configurazione dell’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 186 cds. Un accertamento duplice. Gli Ermellini hanno, inoltre, chiarito che la contravvenzione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 187 cds, essendo integrata dalla condotta di guida in stato di alterazione psico – fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non dalla sola condotta di guida posta in essere dopo l’assunzione delle sostanze stupefacenti, necessita, per il giudizio di responsabilità, che venga provata tanto l’assunzione delle sostanze, quanto che il soggetto abbia guidato in condizione alterata. L’accertamento dell’illecito, dunque, si compone di una verifica tecnico – biologica sull’assunzione delle sostanze e di una valutazione riferita a circostanze che attestino lo status di alterazione psico – fisica. Il Collegio ha evidenziato come, sul punto, il giudice di merito abbia omesso di confrontarsi con le dichiarazioni rese dal responsabile dell’unità operativa dell’ospedale presso cui erano state eseguite le analisi biologiche, il quale aveva dichiarato come mancasse un laboratorio attrezzato per esami di livello superiore, tra cui quelli aventi ad oggetto i metaboliti della cocaina. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 gennaio – 1 marzo 2016, n. 8383 Presidente Izzo – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto B.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella assolutoria di primo grado, impugnata dal Procuratore generale, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettera c , e 187 del codice della strada, valorizzando, a supporto, gli accertamenti bio-chimici sulle urine svolti nel laboratorio della ASL, e, comunque, valorizzando, a conforto, gli esiti della deposizione di uno degli operanti, che aveva riferito della condizione alterata in cui versava l’imputato. Con particolare riferimento agli accertamenti svolti sulle urine si evidenzia che le analisi avevano accertato la presenza di cocaina. Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non si sarebbe confrontata con quella di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado. Si sostiene, in particolare, il travisamento del dato probatorio laddove il giudicante, riferendosi al protocollo 25.2.2005 del Ministero della Salute afferma che lo stesso non introduce alcuna distinzione in ordine alla metodica da eseguire, come pure non distingue tra i liquidi biologici su cui procedere ad analisi. Si censura, infine, l’affermazione secondo la quale le analisi sono deputate unicamente a fornire dimostrazione che il soggetto agente abbia assunto droga. Tale affermazione non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal responsabile dell’unità operativa dell’ospedale di Manduria ove erano state eseguite le analisi biologiche, il quale aveva affermato che le analisi svolte non avevano alcun valore medico legale e dei principi in più occasioni espressi dai giudici di legittimità, secondo i quali le norme richiamate non sanzionano le condotte di chi assume stupefacenti, ma solo l’assunzione di sostanze stupefacenti che inibiscano le normali capacità di guida. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il giudice di appello ricostruisce il fatto, evidenziando che il B. aveva assunto comportamenti non adeguati per la guida di un veicolo e l’esame delle urine eseguito, nell’ambito del normale protocollo sanitario aveva evidenziato la presenza di cocaina. Nessun riferimento si rinviene nella sentenza ad eventuale presenza nel liquido biologico di etanolo. È vero che, per assunto pacifico, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’articolo 186,con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale Sezione IV, 11 marzo 2014, Pittiani . Nel caso in esame va però rilevato che nessun elemento è stato valorizzato dal giudicante per fondare la prova del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità della ipotesi di cui alla lettera c . Va, pertanto, rilevata una evidente carenza motivazionale costituente il riflesso della carenza dell’indagine in fatto. Analoga carenza motivazionale va rilevata con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 187 del codice della strada. Vale rilevare, infatti, che la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti articolo 187 del codice della strada , in quanto integrata dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, richiede, ai fini del giudizio di responsabilità, che sia provata non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell’accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico in ordine all’assunzione delle sostanze necessario perché presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze , sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica ciò che è necessario perché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione . Sul punto la Corte territoriale non si è confrontata con le dichiarazioni rese dal responsabile della unità operativa dell’ospedale di Manduria ove erano state eseguite le analisi biologiche - poste a fondamento della sentenza di assoluzione - secondo le quali mancava un laboratorio attrezzato per test di livello superiore, ovvero sui metaboliti della cocaina. La motivazione è, inoltre, carente, laddove si è ritenuto adeguatamente dimostrato lo stato di alterazione, alla luce delle dichiarazioni rese dal verbalizzante, secondo le quali l’imputato aveva assunto comportamenti non adeguati per la guida di un veicolo, senza neanche descrivere i sintomi apprezzati e riferiti dagli operanti. Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la questione sia esaminata alla luce dei principi esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.