Liquidazione delle spese in favore della parte civile in Cassazione: non è necessaria la sua partecipazione all’udienza di discussione

La Suprema Corte ha disatteso l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui laddove la parte civile non intervenga nella discussione avanti al Collegio non può procedersi alla liquidazione delle sue competenze.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6052/16, depositata il 12 febbraio. Assai spesso le interpretazioni che eliminano” o comunque attenuano delle formalità a carico della parti private, sono salutari e meritano consenso. Se non che, tale atteggiamento di favore, deve sempre essere sottoposto a vaglio critico, affinché alle apparenze non vengano date inutilmente vestigia meritorie. Tale cautela deve essere ancor più evidente, allorché l’interpretazione innovativa” proposta si traduca in concreto come una soluzione che aggravi la situazione dell’imputato e lo esponga a rischi che, prima della nuova interpretazione, dovevano ritenersi come di fatto” alquanto improbabili. Liquidazione delle spese della parte civile. Agganciandosi ad un precedente piuttosto risalente ed isolato Cass. Pen. n. 15908/2002 , che aveva a sua volta innovato rispetto ad un precedente indirizzo risalente al 1995 vedi Cass. Pen. n. 1693/1995 , la Suprema Corte ha argomentato nel senso che, ai fini qui di interesse, il rinvio ex art. 168 disp. att. c.p.p. alla disciplina prevista per il giudizio avanti al Tribunale artt. 523 e 541 c.p.p. e art. 153 disp. att. c.p.p. è irrilevante in quanto il riferimento alla nota spese al più tardi insieme alle conclusioni , deve essere solo un termine finale, lasciando impregiudicata la possibilità di presentazione della nota prima della rassegnazione delle conclusioni, non precisando alcunché su ipotetici sbarramenti iniziali . Si è poi osservato che l’art. 153 disp. att. c.p.p. non si riferisce alla discussione”, ma alla presentazioni delle conclusioni. Da ultimo, per il combinato disposto degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p., tutte le parti, e quindi anche la parte civile, possono presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorno prima dell’udienza ovvero memore di replica fino a cinque giorni prima . Pertanto, nel caso in cui la memoria di parte civile contenga le conclusioni, e sia accompagnata dalla nota, non v’è ragione per escludere, sia nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sia nel caso di rigetto dello stesso, la condanna alla rifusione delle spese in suo favore . Tali assunti, fatti propri anche in una recente decisione della medesima Sezione Cass. Pen. Sez. V n. 36805/2015 , tuttavia non convincono molto. L’art. 153 disp. att. c.p.p., infatti, presuppongono gli artt. 523 e 541 c.p.p., e la riforma” del 2001 che ha dato la possibilità alla parte civile di depositare le memorie, deposito che – per le questioni civili – assume più la veste di onere che di facoltà al fine di evitare questioni sulla liquidazione delle spese posto che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni e della nota spese importa l’impossibilità di liquidare la parcella”, vuoi perché si è depositata memoria scritta, in vista di un rito camerale, oltre i termini di cui all’art. 611 c.p.p. Cass. Pen. Sez. VII n. 23092/2015 , vuoi perché le conclusioni e la nota spese sono state depositata in udienza dopo che la difesa dell’imputato abbia parlato Cass. Pen. Sez. VI n. 41514/2012 . Né vale discutere del fatto che di per sé la mancata presentazione in udienza della parte civile equivale a revoca della costituzione della stessa qui infatti non si discute delle domande in senso proprio, ma delle attività difensionali della parte civile. Quale può essere, in sede di legittimità, la ragione per escludere la liquidazione delle spese in favore della parte civile che non si presenta in udienza? Se la parte civile si presenta in udienza di per sé le spese legali non vengono liquidate, potendo la Corte valutare se in effetti vi è stato un apporto significativo ai fini della decisione. Ciò vale anche nel caso di semplice presentazione delle memorie sicché, dato questo potere di valutazione discrezionale, si può pensare che non vi siano di per sé abusi sul punto da parte del massimo organo della giurisdizione ordinaria. Se non che è evidente che la condanna alla spese legali avversarie, per il caso di inammissibilità o rigetto, costituisce uno strumento che può in qualche modo sanzionare” la proposizione del gravame di legittimità da parte dell’imputato. Se così è, è fondamentale comprendere se la legge attuale consenta o meno un simile approccio, posto che senza la soluzione di tale quesito ogni discussione diverrebbe sterile. Ecco che allora, alla luce di una giurisprudenza assai diversa e variegata, si deve vagliare se l’interpretazione espansiva”, di per sé non prevista dal dettato di legge, si connetta al riferimento che la legge pone per risolvere nel dubbio le questioni il giudizio di merito di primo grado art. 168 disp. att. c.p.p. . In questa prospettiva, è evidente che la partecipazione in udienza della parte civile è necessaria ai fini della liquidazione delle spese anche in sede di appello Cass. Pen. Sez. II n. 42934/2014 . Da qui la conclusione per cui non spetta tanto a chi si appoggia su riferimenti normativi e semantici chiari, spiegare perché non sia possibile procedere altrimenti, ma a chi argomenta in senso contrario spetta l’onere di spiegare il tutto e soprattutto di dimostrare che la soluzione proposta sia in armonia col sistema visto nel suo complesso. E’ però vero che si tratta di questione liquidazione delle spese della parte civile che non può essere messa in discussione all’interno del nostro ordinamento in via ordinaria, posto che la singola decisione della Cassazione sul punto è insindacabile. Bisognerebbe, allora procedere per vie straordinarie ivi incluso il richiedere un intervento delle Sezioni unite. Certo è, che più si va avanti, più non si sa come comportarsi neppure con gli atti più semplici e quando il diritto, specie processuale, non è in grado di guidare i propri soggetti nelle loro condotte elementari, è fallimentare. C’è bisogno di una riforma tutti la invocano ma verso dove? Forse, è tempo che si discuta ancora - magari evitando taluni approcci troppo ingenui del passato - di massimi sistemi, poiché senza il supporto di seri modelli costruiti dal pensiero sulla scorta dell’esperienza e dei valori da proteggere, non vi è vero progresso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 settembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 6052 Presidente Marasca – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 18 luglio 2014 la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, dinanzi al quale M.A. era stato rinviato a giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale, documentale e preferenziale a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della società MASTER YACHT CANTIERI NAUTICI S.R.L., dichiarata fallita con sentenza dello stesso Tribunale di Brescia in data omissis . 1.1. In particolare, era stato contestato all'imputato di avere distratto sette imbarcazioni entrate nel patrimonio della società, poi fallita per effetto del conferimento nella stessa dell'azienda di pertinenza dell'impresa individuale MASTER MARINE di M.A. e non reperite dalla procedura fallimentare, nonché la somma di Euro 743.227 riveniente dalla vendita di altra imbarcazione e non reperita nelle casse sociali di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo incompleto e inattendibile così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari di avere effettuato prelievi per Euro 117.928 a titolo di rimborso del credito da lui vantato nei confronti della società pag. 3 della sentenza di appello . All'esito del dibattimento il Tribunale aveva ritenuto il M. colpevole dei reati ascrittigli, escluso l'addebito di distrazione della somma di denaro, e lo aveva condannato alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione. Seguiva, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, l'applicazione delle pene accessorie stabilite dalla legge fallimentare per la durata di 10 anni. M. era stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, dei quali si rimetteva la liquidazione al giudice civile, e in ogni caso all'immediato versamento in favore della stessa parte civile di una provvisionale pari a Euro 117.928 e al pagamento delle spese di costituzione e difesa. 1.2. La Corte territoriale ha assolto il M. dalle condotte di distrazione relative a tre imbarcazioni modello master 44 e un natante Fiesta VE RINCHER 300 perché il fatto non sussiste, riducendo di conseguenza la pena inflitta in primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Alessandro ONETO, deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1. In ordine al reato di bancarotta preferenziale il ricorrente ha censurato la Corte territoriale che, come il Tribunale, aveva ritenuto provate le restituzioni , essendo nella specie difettato un qualche accertamento circa l'effettività di quelle movimentazioni finanziarie. Carente sarebbe anche la prova che, nel momento in cui quelle restituzioni sarebbero state fatte, la società si fosse trovata già in stato di decozione e che M. fosse a conoscenza di tale situazione ciò inciderebbe sulla configurabilità dell'elemento soggettivo. Ha poi sostenuto che, comunque, non si può parlare di bancarotta preferenziale, giacché il rapporto in essere tra la società e i soci si era atteggiato in una sorta di conto corrente, di cui la prima si giovava a fronte di improvvise crisi di liquidità, di talché l'eventuale restituzione di somme in favore dei precari finanziatori non costituiva pagamento preferenziale attese le finalità del tutto estemporanee cui aveva fatto fronte il momentaneo creditore questi, in effetti, lungi dal danneggiarli aveva agito in favore dei creditori sociali. D'altra parte M. - si è aggiunto - era rimasto creditore di consistenti somme verso la società e questo strideva con la volontà attribuita all'imputato di avere voluto depauperare dolosamente il patrimonio sociale. 2.2. Altre censure sono state dedicate al trattamento sanzionatorio, del quale in generale si è rilevata l'eccessiva afflittività. L'invocata assoluzione per la fattispecie di bancarotta preferenziale dovrebbe, secondo il ricorrente, riverberarsi sia sulla concessione delle attenuanti generiche che sulle statuizioni civili che avrebbero dovuto essere cassate , perché ogni ipotesi risarcitoria avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente in relazione alla responsabilità dell'imputato per il meno grave delitto di bancarotta semplice. 3. In data 22 settembre 2015 è stata depositata una memoria a firma del difensore della parte civile Fallimento Master Yacht Cantieri Nautici s.r.l., con la quale sono state contestate le doglianze mosse con il ricorso dell'imputato, evidenziandone i diversi profili di inammissibilità e comunque di infondatezza. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. Va premesso che le doglianze del ricorrente riguardano solo la decisione sul reato di bancarotta preferenziale di cui al punto n. 4 dell'imputazione, sicché questa Corte non deve occuparsi delle condanne per i fatti di bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale di cui ai punti 1 e 3 della stessa imputazione. 2. Infondato è il motivo con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie di bancarotta preferenziale. 2.1. Al M. è stato contestato il fatto di aver effettuato prelievi per complessivi Euro 117.928,00 a titolo di rimborso del credito da lui vantato nei confronti della società. La Corte territoriale, vagliando l'analogo motivo proposto con l'atto di appello, ha rilevato in primo luogo che vi è prova dei pagamenti effettuati dalla società in favore dell'amministratore di fatto, dalla data della costituzione della società e fino all'11 maggio 2009, data in cui assunse anche formalmente la carica sul punto si vedano le stesse ammissioni dell'imputato al curatore M. . La prospettazione accusatoria si fonda invero sulle risultanze della scheda contabile relativa al conto soci c/finanziam. da rimb. infruttifero sulla quale, negli anni 2008 e 2009, risultano movimentazioni relative sia ad apporti sia a prelevamenti da parte dei soci in particolare, i primi danno come totale Euro 139.790 mentre i secondi Euro 117.980,30 che è esattamente la somma indicata nel capo di imputazione. È vero che il curatore, secondo quanto da lui dichiarato al dibattimento, non è stato in grado per non avere la banca su cui era operativo il conto risposto alle sue richieste di documentazione di trovare riscontro a quelle indicazioni contabili nelle movimentazioni bancarie a suo tempo eseguite dalla società poi fallita tuttavia deve riconoscersi che il dato contabile è nella specie del tutto eloquente e senz'altro sufficiente a fornire la prova della realtà di quanto esso rappresenta. Deve infatti rimarcarsi, in primo luogo, come le considerate annotazioni presentino un andamento del tutto coerente che si dipana per quasi un anno in un'articolazione di voci in dare e in avere movimentanti il conto in modo contabilmente logico, il che rimanda senz'altro a reali accadimenti economici via via verificatisi nella vita della società e come tali puntualmente contabilizzati. In secondo luogo proprio la natura delle annotazioni considerate rende assolutamente inverosimile l'ipotesi che esse possano non trovare rispondenza in effettivi prelevamenti dalle casse sociali. Non si comprende infatti per quale ragione M. avrebbe dovuto dare falsamente conto in quella scheda contabile di movimenti finanziari attestanti l'estinzione parziale del proprio credito nei confronti della società e riveniente dai finanziamenti da lui stesso a quest'ultima forniti, in tal modo tenendo una condotta pregiudizievole alle sue ragioni. In terzo luogo, lo stesso imputato, interpellato sul punto dal curatore, davanti a questi che lo ha riferito al Tribunale pag. 16 verbale dattilo udienza 12 novembre 2013 non negò certamente di avere effettuato quei prelievi prospettando una qualche falsificazione sul punto delle scritture contabili aziendali ma si limitò a prospettare che forse qualche volta aveva prelevato, perché con questi soldi doveva tamponare delle situazioni” pagg. 7 e 8 della sentenza di appello . 2.2. Si tratta di ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze processuali che non manifesta vizi di illogicità né di travisamento delle prove, per vero neppure rilevati in tali termini dal ricorrente, il quale si è limitato a proporre una diversa valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella . Orbene, va ribadito che l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità dell'imputato. Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità per il reato in esame ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una doppia pronuncia conforme , l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438 . 2.3. Infondata, peraltro, è anche la doglianza relativa alla carenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente, in sostanza, ha sostenuto che nel momento in cui furono effettuati i prelevamenti la società non era ancora in stato di decozione, manifestatosi invece solo qualche mese prima del gennaio 2010, dopo l'andamento negativo del salone nautico di . Sul punto ha pure risposto specificamente la Corte territoriale, rilevando che il curatore, durante l'esame dibattimentale, aveva dichiarato che lo stato di pre-decozione c'era anche prima, tanto che i dipendenti erano stati già licenziati a partire dal precedente aprile e, del resto, nel luglio la società ricevette uno sfratto per morosità in relazione ai locali in cui aveva la sede. D'altra parte, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, dopo poco più di 17 mesi di attività essendo stata la società costituita il 15 luglio 2008 , già denunciava uno sbilancio patrimoniale di quasi 2 milioni di Euro con perdita di esercizio di oltre 400.000 Euro di talché ben si può affermare che la società nel corso della sua breve vita operò costantemente in una situazione di estrema debolezza finanziaria e di pericolosa inclinazione verso il dissesto. Di questo non poteva non essere consapevole il suo amministratore che, anche quando le condizioni economiche della società declinarono inesorabilmente verso la completa decozione dall'aprile 2009 iniziarono i licenziamenti laddove l'ultimo prelievo è del marzo , non esitò a prelevare denaro dalle casse sociali a rientro del proprio credito. Del resto, lo stesso intrecciarsi di apporti e di prelevamenti rivela chiaramente come M. avesse ravvisato la necessità di sovvenzionare la sua società con iniezioni di denaro anche di modesta entità nello stesso contesto temporale in cui effettuava quei prelievi proprio quella necessità di estemporaneo e ripetuto approvvigionamento finanziario è univocamente sintomatica delle cattive condizioni economiche in cui versavano le casse sociali dalle quali l'imputato pur attingeva per ridurre la propria esposizione” pagg. 8 e 9 della sentenza . 2.4. Non possono apprezzarsi positivamente le argomentazioni del ricorrente, il quale ha sostenuto che i prelievi erano stati eseguiti in un contesto di dare e avere , assimilabile a un conto corrente, per cui la società avrebbe trovato in M. un finanziatore, per di più gratuito, per far fronte a improvvise necessità finanziarie e questo avrebbe anche giovato ai creditori sociali. Sul punto correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che l'intento di depauperare il patrimonio della società è estraneo al dolo della bancarotta preferenziale. 2.5. In proposito va ricordato che la fattispecie di cui all'art. 216, comma 3, legge fallimentare si riferisce alle condotte del fallito il quale esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi. Ai fini della sussistenza del reato occorre, quindi, sul piano oggettivo la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare espressione del principio inteso ad evitare disparità di trattamento che non trovino giustificazione nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall'art. 2741 cod.civ. . L'offesa non consiste, dunque, nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. L'evento giuridico della preferenziale è, in altri termini, costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti o dal fatto che il creditore favorito dal titolo di prelazione simulato lo abbia fatto valere in sede di riparto dell'attivo fallimentare. Peraltro, è pacifico che sul piano soggettivo debba ricorrere la forma peculiare del dolo specifico, costituito dalla sola volontà di recare un vantaggio al creditore o ai creditori soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol e altri, Rv. 260221 Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Scala, Rv. 244490 . 2.5. Partendo da tali principi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che non si dubita che ogni apporto finanziario da parte del socio che non costituisca conferimento -immediato o da formalizzarsi successivamente - di capitale di rischio vale a costituire il conferente in posizione di creditore della società”. La conseguenza è, però, che il prelevamento da parte dell'amministratore e il successivo versamento di denaro al socio che abbia effetto estintivo - totale o parziale - di quel credito non può non avere come effetto, se effettuato nel periodo di insolvenza del debitore, l'alterazione della fondamentale regola del par condicio. Questa Corte ha avuto modo di affermare che integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487 . Il M. con i prelievi in oggetto non ha fatto altro che pagare sé stesso attingendo dal conto su cui erano state versate somme dai soci , mentre avrebbe dovuto mantenere le risorse finanziarie a disposizione di tutti i creditori sociali, che invece sono rimasti insoddisfatti. La Corte territoriale ha quindi concluso che la circostanza che i prelievi da parte del socio siano avvenuti all'interno di un rapporto finanziario che si rivela essere stato continuativo tra lo stesso e la società e caratterizzato da movimenti di segno diverso tanto che lo stesso curatore ha parlato di una sorta di conto corrente non elide il rilievo della condotta nel senso appena precisato. Decisivo è infatti considerare che M. risulta avere sovvenzionato la società con apporti pari a 139.790 che laddove non vi fossero stati i prelievi egli sarebbe risultato creditore della società stessa per corrispondente somma che invece, grazie ai prelevamenti, egli si è parzialmente soddisfatto fino a ridurre il proprio credito alla ben inferiore misura di Euro 21.861,70, un risultato positivo che mai avrebbe ottenuto nell'ambito della liquidazione concorsuale basti pensare che sono stati ammessi al privilegio crediti per Euro 1.140.000 a fronte di un attivo fallimentare pari a neppure 250.000 Euro ” pagg. 9 e 10 della sentenza . 3. Manifestamente infondato deve ritenersi il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente si è limitato a rilevare l'eccessiva afflittività di tale trattamento e a dedurre che l'invocata assoluzione per il reato di bancarotta preferenziale dovrebbe riverberarsi sia sulla concessione delle attenuanti generiche che sulle statuizioni civili. 3.1. La Corte territoriale, non accogliendo l'appello incidentale proposto dalla Procura Generale, ha ridotto la pena inflitta tenuto conto della assoluzione del M. da taluni dei fatti di bancarotta per distrazione. Nel determinare la nuova pena, la sentenza impugnata ha dato conto specificamente dei criteri cui ha fatto riferimento, evidenziando che non può a tal fine trascurarsi l'ammontare del passivo fallimentare pari a circa 3.500.000 Euro , nonché la pluralità dei fatti di bancarotta. Ha dato pure conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche. La motivazione sul punto appare congrua ed esenti da vizi logici. Giova ricordare in proposito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142 precedenti conformi n. 481 del 1992, Rv. 188951 n. 829 del 1995, Rv. 200641 n. 1182 del 2008, Rv. 238851 . 3.2. La Corte territoriale ha pure motivato la conferma della responsabilità risarcitoria di M. nella misura che sarà liquidata nel separato giudizio, ribadendo la fondatezza della decisione della sentenza di primo grado in ordine alla provvisionale riconosciuta alla parte civile, calibrata sulla consistenza della condotta di bancarotta preferenziale. Va detto, peraltro, che inammissibili sono le doglianze del ricorrente in ordine a tale profilo, giacché il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Rv. 186722 tra le più recenti, Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054 . 4. Vanno liquidate le spese processuali in favore della parte civile, che ha presentato una articolata memoria di replica al ricorso dell'imputato, nella quale sono state fatte deduzioni difensive a sostegno della domanda risarcitoria, utili senz'altro ad offrire un apporto per la decisione. 4.1. Non rileva che il difensore della parte civile non sia comparso in udienza, giacché questo Collegio condivide l'orientamento interpretativo secondo il quale la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile è dovuta anche quando quest'ultima si avvalga della facoltà di presentare motivi nuovi o memorie, sempre che tali atti contengano - come nel caso in esame - le conclusioni di detta parte si veda in materia Sez. 7, n. 15908 del 19/03/2002, Randazzo, Rv. 222450 . Diverso indirizzo era stato in passato espresso con sentenza di questa stessa Sezione, secondo la quale dal coordinamento delle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile, estensibili al giudizio di cassazione in virtù del rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen., si desume che quando detta parte non intervenga nella discussione in pubblica udienza, non può provvedersi alla liquidazione delle spese stesse. Fattispecie nella quale il difensore della parte civile aveva depositato in cancelleria una memoria con le conclusioni e la nota spese Sez. 5, n. 1693 del 31/01/1995, Cafagna ed altri, Rv. 200664 si vedano nello stesso senso Sez. 1, n. 41287 del 04/10/2012, Bouichou, Rv. 253613 Sez. 6, n. 17057 del 14/04/2011, Melis, Rv. 250062 Sez. 3, n. 35298 del 26/06/2003, Ranzato, Rv. 226165 . Secondo tale decisione, premesso che la soluzione del problema deve rinvenirsi, per il rinvio operato dall'art. 168 disp. att. cod.proc.pen., nella disciplina dei giudizi di merito, si evince dagli artt. 523 e 541 c.p.p. e 153 disp. att., che esiste un nesso inscindibile tra le conclusioni della parte civile, discussione e sentenza, nel senso che le une e le altre debbono intervenire nel contesto dell'udienza in cui la causa viene definita, e nella quale quindi la parte civile deve essere presente . La tesi non appare condivisibile. Inconferente è il richiamo all'art. 523 cod.proc.pen., che riguarda specificamente la discussione finale nel dibattimento, per cui non può che disciplinare le conclusioni della parte civile in questa fase. La norma di carattere generale cui fare riferimento è invece l'art. 541 cod.proc.pen., che disciplina la condanna alle spese relative all'azione civile e non fa riferimento alla discussione della causa in pubblica udienza, prevedendo un generale obbligo di condanna dell'imputato, in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Né alcun argomento di segno contrario può trarsi dal richiamo all'art. 153 disp. att. cod.proc.pen., che per un verso si limita a richiamare l'art. 541, comma 1, e quindi non costituisce una conferma della norma richiamata che va pertanto autonomamente interpretata per altro verso non prevede che la nota spese venga presentata dalla parte civile in pubblica udienza, limitandosi a prescrivere che tale nota venga presentata al più tardi insieme alle conclusioni . Proprio tale espressione mi lita a fondamento della tesi secondo cui le attività processuali compiute dalla parte civile prima della discussione sono rilevanti la norma, infatti, indica solo un termine finale, lasciando impregiudicata la possibilità di presentazione della nota prima della rassegnazione delle conclusioni, non precisando alcunché su ipotetici sbarramenti iniziali. Peraltro, l'art. 153 non si riferisce alla discussione ma alla presentazione delle conclusioni e non può esservi dubbio che queste ultime possano essere presentate dalla parte civile anche prima dell'udienza. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 26 marzo 2001 n. 128, per il combinato disposto degli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod.proc.pen., tutte le parti, e quindi anche la parte civile, possono presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza ovvero memorie di replica fino a cinque giorni prima. Nel caso in cui la memoria della parte civile contenga le conclusioni, e sia accompagnata dalla nota, non v'è ragione per escludere, sia nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sia nel caso di rigetto dello stesso, la condanna alla rifusione delle spese in suo favore. 4.2. Consegue alle considerazioni svolte la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, nella misura indicata in dispositivo, senza il riconoscimento di quelle relative alla discussione orale. Va ribadito, peraltro, che nella memoria presentata la difesa della parte civile ha illustrato le proprie conclusioni, replicando ai motivi dedotti dal ricorrente con argomentazioni capaci di offrire un apporto alla decisione sulle questioni devolute alla cognizione di questa Corte, sicché di tale attività si deve tener conto ai fini della liquidazione delle spese. Infatti, in aderenza ai principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi e altro, rv. 250680 si veda altresì Cass., sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, Cicilano e altri, rv. 253385 , che, pur riguardando il provvedimento sulle spese di costituzione, assunto nella sentenza di patteggiamento in favore della parte civile e ritenuto ricorribile per cassazione, assumono una valenza più generale, deve ribadirsi che il dovere di verifica e di giustificazione, che spetta al giudice nella materia, investe l'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, la congruità delle somme richieste rispetto alla tariffa forense, il numero e l'importanza delle questioni trattate e la natura e l'entità delle singole prestazioni legali svolte. L'esercizio di tale dovere postula dunque la concreta effettuazione delle prestazioni stesse e prescinde da un'eccezione sollevata al riguardo dalla parte controinteressata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, spese che liquida in complessivi Euro 1200,00, oltre accessori come per legge.