Per l’arresto facoltativo è sufficiente il fumus commissi delicti

La legittimità dell’arresto facoltativo operato dalla polizia giudiziaria va desunta, secondo una valutazione di ragionevolezza da operare ex ante, dalla gravità del fatto e/o dalla pericolosità sociale dell’arrestato, senza tener conto della sussistenza di elementi di colpevolezza o di eventuali esigenze cautelari perché afferenti a fasi procedurali successive.

Hanno deciso in tal senso i Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5040/16, depositata l’8 febbraio. La fattispecie. L’Ufficio della Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio, durante un controllo ai cittadini stranieri in partenza dall’aereoporto, accertavano la falsità del documento di riconoscimento esibito da un soggetto che aveva mostrato una carta d’identità palesemente contraffatta. Per cui gli agenti operanti contestavano al controllato l’articolo 497 c.p., dichiarandolo in stato di arresto e presentandolo per la convalida d’arresto ed eventuale giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale Monocratico di Bergamo. In maniera sorprendente, il giudice rigettava la convalida dell’arresto e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo sussistente la mancanza della gravità del fatto, trattandosi di fenomeno legato alle condizioni socio-economiche attuali, nonché l’assenza di pericolosità del soggetto, non gravato da precedenti penali o di polizia. Il ricorso del pm. Avverso siffatto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, lamentando la violazione dell’articolo 384, comma 4, c.p.p., nonché la mancanza od illogicità della motivazione in ordine ai parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell’autore. La legittimità dell’arresto facoltativo. La decisione del Tribunale di Bergamo secondo la Corte di Cassazione merita annullamento. Evidenziano gli Ermellini che in sede di convalida dell’arresto facoltativo il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli articolo 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto secondo i parametri di cui agli articolo 380, 381 e 382 c.p.p., valutando la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza. La decisione, da adottare sulla scorta di una valutazione ex ante , deve vertere non già sulla colpevolezza dell’arrestato o su eventuali esigenze cautelari, bensì sull’ipotizzabile stato di flagranza e sulla configurabilità del reato che abbiano indotto la polizia a porre in essere il provvedimento restrittivo. Per cui, come già affermato dalla Suprema Corte n. 10916/2012 , la legittimità dell’arresto facoltativo deve essere desunta in una mera prospettiva di ragionevolezza, in base alla gravità del fatto ovvero alla pericolosità del soggetto subdorata dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. E’ necessario, cioè, che ricorra almeno uno dei due fattori. Nel caso di specie, il giudice della convalida non ha preso in considerazione siffatti aspetti, sovrapponendo una propria autonoma interpretazione degli elementi oggettivi del fatto rispetto ai rilievi di gravità evidenziati dal pubblico ministero in sede di richiesta di convalida dell’arresto. Per tutti questi motivi la Corte di Cassazione cassa l’ordinanza impugnata senza rinvio al giudice a quo , in ragione della già riconosciuta e conclamata legittimità dell’operato della polizia giudiziaria col provvedimento in oggetto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 ottobre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 5040 Presidente Palla – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2014 il Tribunale di Bergamo non ha convalidato l'arresto in flagranza di D. D. per il reato di cui all'art. 497 cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo la violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., nonché la mancanza od illogicità della motivazione in ordine ai parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell'autore. 3. Con atto depositato in data 6 maggio 2015, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. In data 23 settembre 2015 è stata depositata memoria a firma dei difensore di ufficio dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento. 1. Con verbale dell'8 dicembre 2014 Ufficiali e Agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio, durante un controllo di cittadini stranieri in partenza dall'aeroporto, accertavano la falsità del documento di identità esibito da D. D. al fine di espatrio. Il documento, una carta di identità rumena intestata al cittadino E. L., risultava all'analisi tecnica interamente contraffatto. Il D. veniva dichiarato in arresto e presentato per la convalida dinanzi al Giudice monocratico dei Tribunale di Bergamo. La richiesta di convalida dell'arresto era però rigettata, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo il Giudice che mancasse la gravità del fatto, trattandosi di fenomeno ovviamente determinato dalle necessità socioeconomiche rappresentate dall'arrestato e che mancasse anche la pericolosità sociale dei reo, privo di precedenti penali o di polizia . 2. E' del tutto evidente l'erroneità della decisione del Giudice del Tribunale di Bergamo. In sede di convalida dell'arresto facoltativo, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, secondo i parametri di cui agli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., valutando la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen Detto controllo, peraltro, va effettuato secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230 . Va ricordato, inoltre, che il Giudice della convalida è chiamato a verificare la legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in riferimento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto o avrebbero potuto conoscere usando la dovuta diligenza all'atto del provvedimento restrittivo Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217 Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949 . Per altro verso, l'oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità dei reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo non attinge, quindi, il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una misura cautelare che prolunghi la privazione di libertà in presenza di esigenze riconducibili all'art. 274 cod. proc. pen. Sez. 6, n. 25625 dei 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022 . Esigenze, queste ultime, che rilevano, con riguardo ai soli casi di arresto facoltativo, nella mera prospettiva della ragionevolezza, in base alla gravità del fatto ovvero alla pericolosità dei soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto art. 381, comma 4, cod. proc. pen. . Tanto che si afferma la misura discrezionale è legittima anche quando ricorre uno soltanto dei due fattori di orientamento della scelta, cioè la gravita dei fatto oppure la pericolosità del soggetto Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, cit. . È ovvio che i principi appena evocati non possono implicare un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla legittimità di provvedimenti che privano una persona del bene fondamentale della libertà. Tuttavia, in un sistema ove la convalida non costituisce titolo per la prosecuzione della cautela oltre gli stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l'efficacia dei provvedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano dei controllo sull'operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione. Il vaglio di legittimità dell'arresto deve essere sostanziale, risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va condotto secondo i parametri tipici della sede e sull'oggetto che gli è proprio il provvedimento, non la responsabilità dell'arrestato . Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti né acquisibili al momento dei fatto, né possono applicarsi gli standard probatori tipici dei merito o della sede cautelare. È perfettamente concepibile che i presupposti di ragionevolezza dell'arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o false attestazioni della forza operante e tuttavia senza alcun pregiudizio sfavorevole ad eventuali allegazioni difensive una conclusione del genere non può essere tratta attraverso parametri di valutazione tipici dei giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretutto in una sede e in una fase fisiologicamente segnate dall'incompiutezza dell'indagine e delle relative verifiche Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013, P.M. in proc. Yawat, Rv. 257851 . Va, peraltro, evidenziato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680 3. Chiariti i principi sopra richiamati, va rilevato che nel caso di specie il provvedimento del giudice, che non ha proceduto alla convalida dell'arresto, non ha dato conto dei vaglio sulla ragionevolezza dell'atto dì polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo. E' sufficiente, a tal fine, che la polizia giudiziaria, alla quale non incombe il dovere di una specifica motivazione, ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze dì fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l'arresto in flagranza. Quindi, in sede di convalida il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti , allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223963 Sez. 6, 6 maggio 1993, D'Avirro, rv.195470 . Nel caso di specie il giudice della convalida non ha dato conto in alcun modo di aver valutato l'operato della polizia giudiziaria, sovrapponendo una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi. Il giudice si è infatti limitato a tener conto della tesi difensiva, espressa dallo stesso arrestato durante l'interrogatorio, e degli elementi che priverebbero il fatto di gravità e renderebbero insussistente la pericolosità sociale dell'indagato. Non ha valutato, invece, come rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente, che la polizia aveva proceduto all'arresto ritenendo che il fatto riconducibile nella forma aggravata dell'art. 497 cod. pen. fosse grave sulla base dello stato di clandestinità dei soggetto sul territorio nazionale, del possesso di documento contraffatto intestato a cittadino dell'Unione Europea a fronte della titolarità di passaporto albanese originale, lasciato appositamente, prima di recarsi alla frontiera, nella disponibilità di un cugino, onde non sollevare sospetti in ordine alla sua vera identità , dell'evidenziato collegamento con ambienti criminosi, nell'ambito dei quali il predetto documento era stato commissionato ed acquistato dietro corrispettivo in denaro. Ha ragione, quindi, il Pubblico Ministero ricorrente che ha denunziato come apodittiche e immotivate le affermazioni del Giudice, il quale non ha per nulla valutato gli elementi evidenziati nei verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale del D., formulando considerazioni su cause socio economiche del fenomeno del tutto ìnconferenti. 4. Va dunque disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa l'inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026 Sez. 5, n. 12508 dei 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio e altri, Rv. 260000 Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358 . Non ignora il Collegio l'esistenza di un indirizzo apparentemente contrastante con quello maggioritario qui recepito, secondo il quale in caso di accoglimento dei ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza dei Gip che dichiara inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM nella specie ritenuta non esperibile per l'immediata liberazione dell'arrestato , l'annullamento deve essere disposto con rinvio, essendo finalizzato all'ulteriore corso del procedimento con decisione sulla richiesta di convalida dell'arresto, illegittimamente ritenuta inammissibile Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011, P.M. in proc. Manzittu e altro, Rv. 251795 . Tale orientamento, tuttavia, è stato affermato con riguardo al caso in cui il G.I.P. dichiari inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto, evitando dunque di pronunziarsi sul merito della medesima. È evidente che, nel caso di annullamento di tale decisione, è necessario procedere a quella convalida mai effettuata in precedenza a causa della declaratoria di inammissibilità della richiesta, imponendosi dunque il rinvio al giudice competente ad effettuarla. Tale rinvio invece, per le ragioni ricordate in precedenza, non è necessario nella diversa ipotesi in cui sulla richiesta di convalida sia intervenuta -come nel caso in esame una effettiva decisione da parte dei giudice investito della medesima. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere l'arresto stato eseguito legittimamente.