L’evento nel reato di stalking: quali sono gli elementi da cui ricavarne la verificazione?

La prova dell’evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5011/16, depositata l’8 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Taranto affermava la penale responsabilità dell’imputato per i reati di atti persecutori e diffamazione e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Lecce confermava nel merito la statuizione di prime cure, e si limitava a riformarla parzialmente con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio. Avverso la decisione della Corte territoriale l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo plurimi motivi di gravame tra cui, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612- bis c.p. sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta il difetto del requisito della reiterazione della condotta sotto altro profilo, censura il difetto del requisito della determinazione di un perdurante stato di ansia o di paura o del fondato timore per la propria o altrui incolumità. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso de quo , ha avuto modo di riprendere e precisare alcuni importanti principi di diritto sostanziale specificamente afferenti gli elementi tipici della ipotesi delittuosa di cui all’art. 612- bis c.p Il requisito della reiterazione della condotta. I Supremi Giudici hanno chiarito come le doglianze relative al requisito della reiterazione della condotta sono da ritenersi inammissibili in quanto la sentenza ha evidenziato come l’imputato, per diversi giorni dell’estate 2009, avesse continuamente inviato alla persona offesa messaggi e fatto telefonate dal contenuto intimidatorio e offensivo donde, rileva la Corte Regolatrice, sotto tale profilo, la tesi del ricorrente che, facendo leva sulla collocazione temporale delle telefonate e dei messaggi in diverse giornate dell’estate 2009, contesta la sussistenza dell’elemento della reiterazione, risulta manifestamente infondata in quanto svilisce non solo il dato temporale – posto che l’espressione diverse giornate indica, all’evidenza, una protrazione della condotta per una pluralità di giorni – ma anche quello relativo all’intensità, ossia alla frequenza, nello stesso giorno, delle condotte tipiche. L’evento del reato di atti persecutori. Le censure relative all’evento del reato di cui all’art. 612- bis c.p. sono state valutate altrettanto infondate, in quanto – chiarisce la Suprema Corte – i Giudici d’appello hanno fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale la prova dell’evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Inoltre, fermo restando ciò, i Supremi Giudici precisano ulteriormente come a fronte dell’articolata motivazione offerta dalla Corte di merito circa la sussistenza, nel caso de quo , dell’evento del delitto di atti persecutori, le censure del ricorrente che investono il mancato espletamento di una perizia medica sono da ritenersi prive di fondamento laddove, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, deve escludersi la necessità, ai fini della prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, del ricorso a una perizia medica.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 ottobre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 5011 Presidente Lapalorcia - Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 24/06/2014, la Corte di appello di Lecce ha rideterminato in melius la pena irrogata a C.D. , confermando, nel resto, la sentenza del 22/09/2011 con la quale il Tribunale di Taranto lo aveva dichiarato colpevole dei reati di diffamazione e di atti persecutori in danno di Ca.Lu. , condannandolo altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione C.D. , attraverso il difensore avv. A. Ingroia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen Sotto un primo profilo, lamenta il ricorrente il difetto del requisito della reiterazione della condotta l'indicazione temporale contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'invio da parte da parte dell'imputato di messaggi e telefonate si sarebbe protratto per diversi giorni nell'estate del 2009 , non è idonea a far apprezzare l'entità della - solo - asserita reiterazione, dovendosi avere riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla particolare incidenza delle condotte, anche per la loro prolungata reiterazione, nella dimensione della convivenza quotidiana. Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura il difetto del requisito della determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura o del fondato timore per la propria o altrui incolumità. La motivazione della sentenza impugnata circa gli eventi del reato è tautologica manca una perizia avente ad oggetto la condizione psicologica della denunciante Ca. , laddove il riferito disagio è durato qualche giorno nell'estate del 2009 la testimonianza del medico V. dimostra il carattere particolarmente impressionabile della Ca. , mentre nessun pregio può essere riconosciuto alle sole affermazioni circa lo stato di ansia e di paura della persona offesa, che ha motivi di risentimento nei confronti dell'imputato ingiustamente accusato e ha fatto riferimento al timore di sentirsi ingiuriata non basato su concrete circostanze di fatto. Quanto alle dimissioni dalla carica di amministratrice di EDA s.r.l., l'affermazione della Corte di appello è del tutto aprioristica, non essendovi alcuna prova del nesso causale tra tale decisione e le condotte attribuite al ricorrente, rilievo, questo, riferibile anche ai problemi cardiaci riferiti dalla persona offesa. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen Mentre con riferimento alla frase attribuita dal ricorrente alla denunciante la Corte di merito ha ritenuto necessario verificarne l'effettiva portata intimidatrice, la sentenza impugnata ha qualificato come intimidatrici episodi di diffamazione verbale, limitandosi a far riferimento alle dichiarazioni della vittima quanto alle ripercussioni destabilizzanti della propria serenità psicologica, omettendo di motivare circa la condizione psicologica della Ca. prima e dopo le esternazioni dell'imputato e di valutare che lo stesso teste V. nulla ha detto al riguardo. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. La Corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la teste S.M. , parente della parte civile, e non M.G. , compagna dell'imputato, che ha fornito una versione dei fatti totalmente diversa da quella accolta dalla Corte, che l'ha ritenuta compiacente solo perché legata all'imputato. 3. In data 28/09/2015 la difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi. La condotta integrante il reato di atti persecutori è consistita solo in telefonate desunte solo dalle dichiarazioni della persona offesa, non essendo mai stati acquisiti i tabulati telefonici della parte civile o dell'imputato , sicché - difettando la prova del danno e dell'evento - la stessa deve essere riqualificata a norma dell'art. 660 cod. pen Le telefonate ingiuriose non hanno indotto alcuna variazione delle abitudini di vita della persona offesa, né hanno determinato alcun timore per la sua incolumità, risultando sul punto apparente la motivazione della Corte di appello. Lo sparuto numero di telefonate e il limitato arco temporale in cui sono state effettuate rendono applicabile la sopravvenuta disciplina della particolare tenuità del fatto. L'intera serie dei comportamenti di C. dovrebbe essere qualificata al più come ingiuria continuata, laddove la legge n. 67 del 2014 ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 594 cod. pen Quanto all'imputazione di diffamazione, gli epiteti con i quali C. avrebbe apostrofato la Ca. risultano profferiti in situazione episodiche e dovuti a comprensibile reazione a comportamenti della stessa come provocatori o beffardi, sicché devono esseri ricondotti alla disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen 4. In data 13/10/2015, la parte civile ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. 2.1. Le doglianze relative al requisito della reiterazione della condotta sono inammissibili, per plurime, convergenti, ragioni. Rileva la Corte che, da un primo punto di vista, la sentenza impugnata ha messo in luce come, per diversi giorni nell'estate del 2009, l'imputato avesse continuamente inviato a Ca. messaggi e fatto telefonate dal contenuto intimidatorio e offensivo, tanto da costringerla, in alcune giornate, a spegnere il cellulare la persona offesa, tra l'altro, ha raccontato di una telefonata dell'imputato al quale fece seguito, fino a notte inoltrata, un massacro”, un continuo” di telefonate. Sotto questo profilo, la tesi del ricorrente che, facendo leva sulla collocazione temporale delle telefonate nonché del messaggio in diverse” giornate dell'estate del 2009, contesta la sussistenza dell'elemento della reiterazione risulta manifestamente infondata, in quanto svilisce non solo il dato temporale posto che l'espressione diverse giornate” indica, all'evidenza, una protrazione della condotta per una pluralità di giorni , ma anche quello relativo all' intensità , ossia alla frequenza, nello stesso giorno, delle condotte tipiche, dato, quest'ultimo, di sicura pregnanza ai fini in esame. Sotto un diverso profilo, la Corte di appello ha messo in evidenza una pluralità di - ulteriori - condotte persecutorie diverse dalle telefonate e dai messaggi , sottolineando, da una parte, che l'imputato varie volte si era appostato nei pressi dell'abitazione della persona offesa ed era passato nei pressi di tale abitazione con atteggiamento di sfida, come ha precisato il teste Si.Mi. e, dall'altra, che C. aveva anche infastidito il fratello della persona offesa inviando lettere dai contenuti diffamatori ai suoi superiori sotto questo profilo, le doglianze del ricorrente trascurano di considerare tali ulteriori condotte moleste, rivelandosi, pertanto, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 . 2.2. Le censure relative all'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. non sono fondate. Pur prospettate sub specie di error in iudicando , tali censure chiamano in causa, in primo luogo, l'attendibilità della persona offesa. La Corte di appello, sul punto, ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. e G, Rv. 261535 la sentenza impugnata, infatti, ha congruamente motivato l'attendibilità del racconto della vittima, che ha riferito dello stato di ansia, di paura, di terrore procuratole dalle reiterate condotte dell'imputato, mettendone in risalto, per un verso, la precisione, la serenità e la completezza nella ricostruzione dei fatti e, per altro verso, la conferma ricevuta da altre testimonianze, quali quelle di S.M. e di Si.Mi. , nonché quella di C.C.D. , padre dell'imputato quest'ultima testimonianza - del tutto trascurata nella prospettazione critica del ricorrente - ha dato conto, tra l'altro, delle occasioni in cui lo stesso teste aveva preannunciato alla persona offesa che l'imputato si sarebbe recato presso di lei e delle reiterate telefonate offensive ricevute da Ca. . Nei termini sinteticamente indicati, la valutazione della Corte di appello circa l'attendibilità della persona offesa - ulteriormente confermata da elementi documentali quali la lettera inviata al fratello della Ca. - non è inficiata dai rilievi del ricorrente, che, oltre a far leva su un'incompleta ricostruzione del compendio probatorio, deducono, in buona sostanza, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione operata dalla Corte distrettuale, con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. La sentenza impugnata, peraltro, ha valorizzato, nel giudizio di sussistenza dell'evento del reato in esame e della sua riconducibilità alle condotte persecutorie poste in essere dall'imputato, elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni della vittima da una parte, gli stessi comportamenti della persona offesa conseguiti alla condotta dell'agente, comportamenti consistiti sia nel rivolgersi a uno psichiatra per fronteggiare lo stato di prostrazione psicologica in cui versava, sia nel reiterato ricorso ai Carabinieri dall'altra, l'idoneità della condotta dell'imputato a causare inevitabilmente, secondo logica e comune esperienza, una grave alterazione dell'equilibrio psicologico della vittima. A fronte dell'articolata motivazione offerta dalla Corte di merito circa la sussistenza, nel caso di specie, dell'evento del delitto di atti persecutori, le censure del ricorrente investono il mancato espletamento di una perizia medica, laddove, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi la necessità, ai fini della prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, del ricorso a una perizia medica Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260412 . Quanto alle dichiarazioni del medico V. - oggetto anche di parte delle doglianze articolate con il secondo motivo - il ricorso reitera la ricostruzione del contenuto della sua testimonianza già esaminata e disattesa dal giudice di appello, avendo il sanitario descritto uno stato ansioso della vittima oggettivamente rilevabile, una condizione ansiosa accompagnata da stato di allerta continuo, rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza delle varie censure del ricorrente. Nel resto, le altre deduzioni articolate dal motivo in esame in ordine, in particolare, alle dimissioni dalla carica di amministratore risultano del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516 . 3. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Il secondo motivo, è inammissibile, in quanto, a fronte della motivazione della Corte di merito sostenuta, come si visto, da una pluralità di elementi dimostrativi delle condotte dell'imputato e degli effetti dalle stesse causati sulla persona offesa , omette di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalla sentenza impugnata e con la valenza ad esso attribuita sulla base di argomentazioni coerenti ai dati probatori richiamati e immuni da vizi logici. Il terzo motivo è del pari inammissibile la Corte di merito ha motivato il giudizio sulla testimonianza di M.G. sulla base di una pluralità di argomenti tra i quali le incongruenze relative alla Fiat 600 e la mancata contestazione al teste Si. della versione prospettata dalla stessa M. non oggetto di specifiche critiche da parte del ricorrente, che si limita a contrapporre a tale giudizio quello relativo alla teste S.M. . 4. Anche le doglianze proposte con i motivi nuovi non meritano accoglimento. L'invocata riqualificazione in termini di molestie o di ingiuria del fatto oggetto dell'imputazione di atti persecutori fa leva, sostanzialmente, sulla prospettata insussistenza dell'evento del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., censura già esaminata e disattesa, conclusione, questa, che deve essere riferita anche le doglianze relative agli effetti delle telefonate ingiuriose. Quanto all'invocata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la deduzione relativa al reato di atti persecutori è generica, in quanto prospettata in termini del tutto disancorati dal riferimento alle modalità della condotta e all'entità del danno, così come ricostruiti dai giudici di merito, tanto più che la pena irrogata anche dopo la riforma in melius operata dal giudice di appello per detto reato è sensibilmente eccedente il minimo edittale. Analoga genericità presenta la deduzione relativa alla fattispecie di diffamazione, rispetto alla quale, inoltre, è stata accertata una pluralità di fatti-reato della stessa indole. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre accessori di leggi in caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.