Quando avviene l’effettiva conoscenza della sentenza contumaciale?

In tema di restituzione nel termine, per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi autorità, data, oggetto , collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare, senza equivoci, il momento in cui detta conoscenza si è verificata, e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1903/2016, depositata il 19 gennaio. Il rapporto fiduciario fra imputato e difensore La pronuncia de qua pone l’accento sull’indispensabile carattere di stabilità del rapporto fra l’imputato ed il proprio difensore di fiducia, necessario al fine di garantire l’assunzione di adeguate iniziative a tutela della posizione dell’accusato, quale appunto è l’impugnazione della sentenza contumaciale. Fra gli aspetti più rilevanti della difesa tecnica fiduciaria rientra sicuramente la conoscenza di atti del procedimento da parte dell’imputato. Tale conoscenza può essere dedotta, da un lato, dall’obbligo deontologico del difensore di portare a conoscenza degli atti il proprio assistito cfr. art. 40 del Codice Deontologico Forense dall’altro, dall’obbligo speculare dell’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, Cierlantini . Peraltro, anche nel caso in cui la notifica dell’atto all’imputato sia effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore d’ufficio, essa deve ritenersi idonea a determinare la conoscenza effettiva al destinatario. Ciò in quanto il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è pertanto l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell’imputato nella fattispecie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2004, n. 49244 . A ciò va aggiunto che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà dell’indagato/imputato, consistente nella scelta di una persona nell’esempio fatto prima, del difensore di ufficio investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore cfr. Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2006, n. 10297 Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2006, n. 15903 . le garanzie difensive previste dall’art. 6 della Cedu L’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali di solito brevemente indicata come Cedu” prevede una serie di garanzie difensive fondamentali, in favore tanto dell’indagato, quanto dell’imputato, le quali sono state successivamente mutuate nella Carta Costituzionale italiana, all’interno del più volte criticato articolo 111. Nel quadro delle guarentigie difensive, assume particolare rilievo il diritto dell’accusato di difendersi con l’assistenza di un difensore di propria scelta . Stando al dictum dei giudici della seconda sezione del Supremo Collegio, proprio tale diritto è stato negato all’imputato, non avendo questi potuto procedere alla nomina di un difensore di fiducia, ed essendosi perciò visto nominare, di volta in volta in ciascuna udienza, un diverso difensore di ufficio. e la valenza giuridica della Cedu rispetto al diritto interno. Stando alla giurisprudenza amministrativa per tutte, Consiglio di Stato, sezione IV, 2 marzo 2010, n. 1220 , le norme della Cedu non costituiscono più soltanto norme internazionali e parametro interposto di legittimità costituzionale di norme domestiche, come previsto dall’articolo 117, comma 1, della Costituzione, bensì norme comunitarie fatte proprie con l’art. 6 del Trattato di Lisbona sull’Unione Europea le quali, in virtù del primato del diritto comunitario, legittimano alla non applicazione di norme interne con esse contrastanti. Secondo parte della dottrina, siffatta visione dell’efficacia della Cedu, rispetto al diritto interno degli Stati aderenti alla Convenzione, contrasta con il dato per cui l’”accoglimento”, quali principi generali, delle norme Cedu attiene al soggetto internazionale Unione Europea”, e non ai singoli Stati membri dell’Unione. Ne consegue che non si può rinvenire una limitazione di sovranità di tali Stati, poiché appare problematico rinvenire in capo ad essi una volontà idonea ad autorizzare” siffatte limitazioni. A chi spetta dimostrare il momento di conoscenza dell’atto? Secondo la sentenza in commento, è onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 dicembre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 1903 Presidente Blaiotta – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 5/06/2015 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale emessa il 21/06/2010 dal Tribunale di Milano, proposta nell'interesse di M.J.P. nell'ambito di un procedimento instaurato per la violazione degli artt. 56, 110 e 624 cod. penumero . 2. Ricorre per cassazione M.J.P. deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 175, comma 2-bis, cod.proc.penumero , per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini in quanto tardivamente proposta. Secondo la ricorrente, l'effettiva conoscenza del provvedimento si sarebbe avuta in data 24 febbraio 2015, ossia quando il difensore è stato messo in condizione, dopo lunghe ricerche presso gli archivi del tribunale, di visionare il fascicolo processuale ed estrarne copia e non, come argomentato nel provvedimento impugnato, quando il difensore ha ricevuto la notificazione dell'ordine di esecuzione della sentenza contumaciale. In tale momento, si assume, M.J.P. non era in grado di riferire con certezza se avesse ricevuto o meno comunicazioni inerenti a quel procedimento in quanto, essendo affetta da un disturbo di tipo cleptomania , era stata sottoposta a numerosi procedimenti penali per fatti analoghi conseguentemente, la presentazione di un'istanza di restituzione nel termine non avrebbe potuto prescindere da un attento studio delle carte processuali. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In via di stretto diritto, occorre ricordare che l'imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di una sentenza contumaciale con la precisazione che dal 17 maggio 2014 è entrata in vigore la legge 28 aprile 2014, numero 67, che ha abrogato l'istituto della contumacia riformando la disciplina del processo in absentia pronunciata a suo carico, nonostante la correttezza della relativa notificazione, può proporre istanza di restituzione nel termine ex articolo 175, comm 2 e 2-bis, cod.proc.penumero tale rimedio, che presuppone la corretta notificazione del decreto, può essere invocato quando l'istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del provvedimento Sez. 2, numero 19646 del 29/03/2007, Mbengue, Rv. 236660 . L'istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento Occorre però, a questo punto, rimarcare che l'articolo 175, comma 2, cod. proc. penumero , dovrà trovare applicazione al procedimento in corso nel testo antecedente la modifica operata dall'articolo 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, numero 67, in quanto alla data di entrata in vigore di tale legge, ossia il 17 maggio 2014, era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e l'imputato era stato dichiarato contumace ma non irreperibile. Tali sono, infatti, i limiti all'applicabilità delle norme di cui al Capo III L. numero 67/2014 ai processi in corso previsti dalla norma transitoria dettata dall'articolo 15 bis, introdotto dall'arti, comma 1, L. 11 agosto 2014, numero 118 . 1.2. La restituzione nel termine presuppone, dunque, che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale sia valido, ma vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione Sez. 5, numero 4223 del 09/12/2008, dep.2009, Castano, Rv. 242949 Sez. 3, numero 2933 del 21/12/2004, dep. 2005, Baladi, Rv. 230819 Sez. 1, numero 17886 del 26/03/2003, Spina, Rv. 224801 . 1.3. Conseguentemente, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice investito di un'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione deve verificare se, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto, ove si tratti di notificazione non effettuata a mani del condannato, il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza Sez. 1, numero 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438 . 2. Si deve, poi, ricordare che il diritto dell'imputato ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare nei casi in cui non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento era già riconosciuto dalla disciplina previgente Sez. 2, numero 18652 del 29/01/2003, Balice, Rv.224830 . Successivamente, la disciplina dell'articolo 175 cod.proc.penumero introdotta dal decreto-legge 21 febbraio 2005, numero 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005 numero 60, ha reso obbligatoria la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale o un decreto penale, ponendosi a carico dell'autorità giudiziaria la dimostrazione che il soggetto avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a proporre impugnazione Sez.1, numero 46176 del 17/11/2009, Bounja, RV. 245515 Sez.4, numero del 14/05/2008, Moscardini, Rv.240311 Sez.5, numero del 16/12/2008, Holczer, Rv.242430 . 2.1. In merito ai casi nei quali si potesse ritenere provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla nota sentenza del 2006 Sez.1, numero 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036 , si è adeguata alle indicazioni della Corte di Strasburgo Corte EDU, 18/05/2004, Somogyi c. Italia , che ha affermato esservi violazione dell'articolo 6 CEDU tutte le volte nelle quali gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondano al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi. Si è precisato che il principio espresso dalla norma della CEDU impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. 2.2. In successive pronunce, la Corte ha avuto modo di escludere la prova dell'effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell'imputato fosse altrove Sez.1, numero 8138 del 17 febbraio 2010, De Leo, Rv.246126 , o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, in assenza della prova positiva che l'imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti Sez.5, numero 14889 del 29/01/2010, Radu, Rv.246866 , in caso di notificazione effettuata al difensore d'ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'imputato, o, più in generale, nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito Sez.6, numero 19781 del 5/04/2013, Nikolic, Rv.256229 Sez.6, numero 7080 del 3/02/2010, Mammì, Rv.246085 Sez.1, numero 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv.242535 Sez.6, numero 36465 del 16/07/2008, Cappelli, Rv. 241259 Sez.4, numero 28079 del 23/03/2007, Gianvenuti, Rv.237528 affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento, nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio Sez.1, numero 16704 del 5/03/2008, Riccardi, Rv.240118 Sez.1, numero 29482 del 20/06/2006, Iljazi, Rv.235237 o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all'imputato personalmente Sez.1, numero 2432 del 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 239207 . 3. Confrontando, peraltro, il comma 2 dell'articolo 175 cod.proc.penumero con il successivo comma 1-bis, è bene sottolineare che, mentre la misura ripristinatoria prevista dal secondo comma della norma presuppone che l'autorità giudiziaria compia ogni necessaria verifica onde accertare se l'istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, la preliminare verifica della tempestività dell'istanza prevista dal successivo comma 1-bis presuppone che l'istante fornisca la prova della data in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, ossia della sentenza contumaciale. 3.1. Due pronunce della Corte di Strasburgo Corte EDU 11/09/2003 e 10/11/2004, Sejdovic c. Italia avevano censurato la legislazione italiana per l'eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza e per l'estrema brevità dieci giorni del tempo utile per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale. Con la seconda delle decisioni citate, la Corte Europea segnalava un problema strutturale connesso ad una disfunzione della legislazione italiana”. Tenendo conto di tale giurisprudenza della Corte EDU, il legislatore è intervenuto con una nuova formulazione dell'articolo 175 cod. proc. penumero , introdotta dal decreto-legge 21 febbraio 2005, numero 17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, numero 60, dettando le seguenti nuove regole a il contumace non deve più provare l'inconsapevolezza dell'esistenza del procedimento o del provvedimento, per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, con la conseguenza che l'onere della prova ricade su chi sostenga invece la consapevolezza b il termine per la richiesta è aumentato a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto c non è riprodotta l'esplicita preclusione ad una restituzione dell'imputato, nel termine per impugnare, in caso di impugnazione già proposta dal difensore. Tale norma è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte Costituzionale Corte Cost. numero 317 del 4 dicembre 2009 che, alla luce dei parametri di cui agli artt. 117, primo comma - in relazione all'articolo 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo - 24 e 111, primo comma, Cost., ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. 3.2. Il legislatore del 2005 aveva, dunque, introdotto un ampliamento delle ipotesi in cui era ammessa l'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dal condannato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza Sez. 1, numero 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615 , ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, l'onere di effettuare tutte le verifiche occorrenti, al fine di accertare se il condannato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire. 4. Oggetto del preliminare accertamento della tempestività dell'istanza è, al contrario, la data di effettiva conoscenza del provvedimento, ossia un fatto positivo che l'istante è in grado di provare. Non si pongono, in altre parole, con riguardo a tale profilo del procedimento di restituzione in termini, le esigenze difensive evidenziate dalla giurisprudenza della CEDU, legate come già sottolineato all'eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza dell'atto. Ed è, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che sia onere di chi chiede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto Sez. 5, numero 18979 del 28/01/2014, C, Rv. 263166 Sez. 4, numero 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440 Sez. 2, numero 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246437 Sez. 5, numero 8446 del 15/02/2007, Hrustic, Rv. 235685 . 4.1. Cionondimeno, l'impugnazione qui proposta concerne l'ulteriore questione se, una volta regolarmente indicato e documentato da parte dell'istante il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni articolo 175, comma 3, cod.proc.penumero , il giudice possa negare la tempestività dell'istanza equiparando all'effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare la conoscenza di un altro degli atti compiuti durante l’iter processuale, dal quale siano evincibili gli estremi del provvedimento. Nel caso concreto, in particolare, l'istanza è stata dichiarata tardiva sul presupposto che il difensore fosse venuto a conoscenza della condanna con la notifica dell'ordine di esecuzione, contenente gli estremi del provvedimento e della statuizione di condanna. 4.2. Occorre, in proposito, ricordare che l'istanza di rimessione in termini non deve indicare, a differenza di quanto previsto per l'atto d'impugnazione dall'articolo 581 cod.proc.penumero a pena d'inammissibilità, i capi o punti della decisione impugnata e che può ritenersi validamente proposta un'istanza che si limiti ad enunciare i dati identificativi del provvedimento. D'altro canto vi è un'esigenza di certezza nell'individuazione del dies a quo - che verrebbe frustrata ove si dovesse avere riguardo al momento in cui l'interessato, secondo scansioni cronologiche modulate su esigenze proprie, abbia deciso di prendere cognizione del provvedimento emesso a suo carico - derivante direttamente dalla natura eccezionale dell'istituto, strettamente collegato alla decorrenza dei termini per impugnare e dunque necessariamente soggetto alla stessa logica, la quale pretende la individuazione certa di un momento di conoscenza dell'esistenza dell'atto, a prescindere dalla cognizione completa del suo contenuto e dei suoi eventuali vizi, nonché la concessione di un termine perentorio per effettuare le relative verifiche e proporre le opportune doglianze. 4.3. Ne consegue che, per aversi effettiva conoscenza di una sentenza contumaciale ai sensi dell'articolo 175, comma 3, cod.proc.penumero , si deve ritenere necessario, ma anche sufficiente, che il condannato abbia la sicura consapevolezza dell'esistenza dell'atto e la precisa cognizione dei suoi estremi autorità, data, oggetto , collegata o alla comunicazione di un atto formale come la notificazione dell'ordine di carcerazione o allo svolgimento di un'attività procedimentale come la richiesta di una copia che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata Sez. 6, numero 26834 del 24/03/2015, Kobernyk, Rv. 263992 Sez. 2, numero 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436 Sez. 4, numero 29977 del 19/06/2006, Hudorovic, Rv. 235238 Sez. 1, numero 20036 del 09/05/2006, El Aidoudi, Rv. 233864 . 5. Da quanto sopra consegue l'infondatezza del ricorso, avendo la Corte territoriale individuato nella notificazione dell'ordine di carcerazione l'atto ed il momento nel quale la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, facendo decorrere da tale data il termine per proporre l'istanza ritenuta tardiva. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.