Niente soglia di punibilità per la dichiarazione fraudolenta realizzata con documenti per operazioni inesistenti

La fattispecie di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74/2000, ovvero l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non prevede alcuna soglia di punibilità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 819/16 depositata il 12 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Cuneo annullava il decreto con cui il Pubblico Ministero competente aveva disposto il sequestro probatorio della documentazione bancaria e finanziaria nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l., indagato per il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza, lamentando la riqualificazione dell’illecito contestato, operata dal Tribunale competente, nel reato di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 74/2000 dichiarazione infedele . Il ricorrente rilevava come il giudice di prime cure avesse valorizzato il mancato superamento delle previste soglie di punibilità, in violazione dell’art. 2 della normativa, che non prevede per la fattispecie in esso indicata alcuna soglia di punibilità. L’art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 non prevede alcuna soglia di punibilità. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 non prevede alcuna soglia di punibilità. Gli Ermellini hanno, peraltro sottolineato come, dalla stessa ordinanza impugnata, non sembri essere stata posta in essere alcuna riqualificazione dell’illecito nella fattispecie di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 74/2000, per la quale, diversamente, sono previste delle soglie di punibilità. Il Collegio ha, dunque, rilevato la sussistenza della violazione di legge lamentata dal Procuratore ricorrente. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata. a cura di D.T.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 12 gennaio 2016, n. 819 Presidente Grillo – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Cuneo, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da C.G. quale legale rappresentante della Olimac S.r.l., ha annullato il decreto di sequestro probatorio di documentazione bancaria e finanziaria emesso dal P.M. per il reato di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla indicazione nelle dichiarazioni, per gli anni 2011, 2012 e 2013 di fatture per operazioni inesistenti. 2. Con un primo motivo lamenta che il Tribunale, valorizzando il mancato superamento delle soglie di punibilità r avrebbe inteso riqualificare i fatti ex articolo 4 del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione alla giustificazione fornita da C. circa il fatto che le somme in entrata desunte da una contabilità non ufficiale ed in un primo tempo indicate dalla coindagata C. D. quali restituzioni di somme di importi relativi a fatture per operazioni inesistenti erano, per la Cuneo Granda Basketball, in realtà, restituzioni di prestiti personali effettuati precedentemente da C.G., e per la Asd Equipe Limone, pagamenti di prestazioni di manutenzione forfetizzate. Al contrario, dagli elementi acquisiti sarebbero emersi dati ben valorizzabili nel senso della configurabilità di un'ipotesi di dichiarazioni fraudolente e su tale ipotesi ovvero quella in relazione alla quale è avvenuto il sequestro della documentazione il Tribunale era tenuto a pronunciarsi. 3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 2 cit. posto che, ove invece si ritenesse che alcuna indebita riqualificazione sia stata operata dal Tribunale, per tale ipotesi nessuna soglia di punibilità è stata mai prevista dal legislatore in tale contesto, dunque, il provvedimento di sequestro era strumentale alla verifica dei fatti previsti dalla legge come reati. 4. In data odierna ha depositato memoria di replica la Difesa degli indagati che, deducendo come il Tribunale abbia correttamente valutato nel merito se gli elementi rappresentati dal P.M. consentissero di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, e rappresentando come nei fatti accertati dalla Guardia di Finanza mancherebbe qualunque profilo di rilevanza penale, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 5. II ricorso è fondato. Occorre premettere che il sequestro probatorio è stato operato in relazione a condotte addebitate a C.G., C. Lorenzo e C. D. sub specie di articolo 2 del d.lgs n. 74 del 200 essendo infatti stata contestata la indicazione, nelle dichiarazioni annuali Iva per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, di fatture aventi ad oggetto sponsorizzazioni riferite ad operazioni ritenute inesistenti. Ciò posto, il provvedimento impugnato, dopo avere preso atto della contestazione mossa in relazione al citato articolo 2 ed osservato che gli importi Iva che sarebbero stati evasi, e corrispondenti ad euro 25.000 per gli anni 2010 e 2011 e in euro 15.000 per la successiva annualità, non avrebbero raggiunto la soglia di euro 50.000 normativamente prevista per la rilevanza penale dei fatti , ha concluso per la indiziaria insussistenza del reato . Tale conclusione è però affetta da violazione di legge, come puntualmente dedotto dal P.M. ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in realtà esaminabile in via logica come motivo di carattere preliminare infatti il reato di cui all'articolo 2 cit., dallo stesso Tribunale chiaramente assunto a parametro per giudicare della legittimità del sequestro probatorio operato come desumibile da quanto osservato circa la assai specifica contestazione provvisoriamente levata dal P.M., certo non ancora cristallizzata, ma non per questo irrilevante o superabile nella fase , non prevede alcuna soglia di punibilità né, proprio in ragione di quanto affermato dalla stessa ordinanza impugnata ed appena sopra testualmente riportato, appare essere stata operata alcuna riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 presupposto, questo, da cui muove il primo motivo di ricorso, invero logicamente subordinato rispetto al secondo che consentirebbe invece di valutare o meno il superamento delle soglie di punibilità per tale fattispecie contemplate. Consegue già solo per quanto detto in ogni caso essendo tardiva la memoria presentata dalla difesa degli indagati che, nel merito, appare eccentrica rispetto alle censure mosse dal P.M. , l'illegittimità dell'ordinanza impugnata che va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo per nuovo giudizio cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cuneo.