Due difensori, una sola notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, nessuno compare …

La mancata comparizione di entrambi i difensori, anche solo allo scopo di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno di essi, implica una volontaria e consapevole rinuncia della parte, presa nel suo complesso, con conseguente sanatoria del vizio processuale, ex art. 184, comma 1, c.p.p

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 824/16, depositata il 12 gennaio. Il caso. Ancora una volta viene proposto ricorso in Cassazione denunciando violazione di legge processuale e quindi nullità dell’udienza camerale, per avere il Tribunale di merito deciso la causa, all’esito dell’udienza di discussione, in carenza di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa ad uno dei due difensori dell’indagato. Vizio procedurale Nel caso di specie, la Corte ha osservato in primo luogo come il vizio procedurale sollevato dal ricorrente è da considerarsi sanato, a seguito della mancata comparizione in udienza di alcuno dei difensori, nonostante la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione della causa è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori. sanato dalla rinuncia per fatti concludenti. Ricorda il Collegio come, per consolidata giurisprudenza, l’omissione di tale comunicazione non dà luogo a nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 c.p.p Alla nullità in oggetto, dunque, è applicabile la sanatoria prevista dall’art. 184, comma 1, c.p.p. in base al quale la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire . Pertanto, continuano i Giudici, la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato e del difensore al quale l’avviso non è stato comunicato configura una rinuncia della parte, da questi rappresentata, a comparire all’udienza camerale in quanto la rinuncia di cui parla la disposizione richiamata può essere manifestata anche per fatti concludenti. Tra i fatti concludenti che comportano tale tacita rinuncia rientra la mancata comparizione in udienza, a patto che essa sia frutto di una scelta libera e volontaria. In altra parole, occorre che la parte rinunciante abbia avuto tempestiva conoscenza della data dell'udienza, secondo le forme stabilite dalla legge per le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi. La nozione di difesa tecnica. Per la Corte, nel caso in esame, tale formale conoscenza può ritenersi acquisita dalla parte che ha proposto l'istanza di riesame, dato che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato regolarmente comunicato ad uno dei due difensori. Si ricorda, sul punto, come le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che la nozione di difesa tecnica , ancorché essa sia rappresentata da due distinti legali, individua un soggetto unitario, in quanto essi all'interno del processo formano un unico collegio difensivo , nel quale ci deve essere un'adeguata trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini processuali. Ciò comporta, continua la Corte, che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, se fatta nei confronti di uno solo dei difensori, nel pieno rispetto delle forme per essa previste, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa, e quindi anche della parte globalmente considerata e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere un scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza . Per le ragioni sopra esposte, la S.C. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 dicembre 2015 – 12 gennaio 2016, n. 824 Presidente Fiale – Relatore De Masi Ritenuto in fatto II Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza in data 21/4/2015, rigettava la richiesta di riesame presentata ex art. 309 c,p.p., nell'interesse di B. D., avverso l'ordinanza di sequestro preventivo convalidato in data 27/2/2015 dal P.M. presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto una quantità di carne, pari a kg. 100 circa, in ragione delle non corrette modalità di conservazione, e confermava la misura cautelare reale. Il B., tramite difensore fiduciario, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con un unico motivo e, ai sensi dell'art. 606, cd, lett. c c.p.p., denuncia violazione di legge processuale art. 178, comma 1, lett. c c.p.p. , per aver il Tribunale deciso sulla richiesta di riesame, all'esito dell'udienza di discussione del 21/4/2015, in carenza di notifica dell'avviso di fissazione della predetta udienza ad uno dei due difensori dell'indagato, l'avv.to A.B., avendo la notificazione per posta elettronica certificata raggiunto un omonimo come è ricavabile dall'indirizzo pec , così incorrendo in una nullità di ordine generale ed a regime intermedio. Considerato in diritto La doglianza muove dalla eccezione in rito della nullità dell'udienza camerale del 21/4/2015 e dell'impugnata ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, per omesso avviso dell'udienza ex art. 324 c.p.p. ad uno dei due difensori impugnanti, l'avv. A.B., ed a sostegno della dedotta violazione delle guarentigie difensive dell'indagato, il ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte Sez. U. n. 35540 del 27/6/2001, Rv. 219230, Di Sarno,Rv.219230, Sez. 6, 25/11/2005 n. 42799, Kartelov, Rv. 232757 . E' tuttavia agevole osservare che le argomentazioni difensive si palesano infondate alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di comunicazioni al difensore, applicabile alla fattispecie in esame per omogeneità delle situazioni processuali, secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263 comma p. p., comma quinto, ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 comma p. p., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori Sez. 2, n. 21631 del 4/2/2015, Rv. 263778, Sez. 2, n. 28563 del 12/6/2015, Rv 264142 . Va rilevato, in fatto, che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori avv. Emanuele Sebri del ricorrente. Tuttavia, il vizio procedurale de quo deve ritenersi sanato, a seguito della mancata comparizione in udienza del 21/4/2015 di alcuno dei difensori stessi. L'omissione della comunicazione anzidetta, infatti, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 Sez. U., n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187, Sez. U., n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 . Ne discende che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p., comma 1, che dispone quanto segue La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire . La mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato e del difensore al quale l'avviso non è stato comunicato configura una rinuncia della parte, da questi rappresentata, a comparire all'udienza camerale in quanto la rinuncia di cui parla la previsione normativa sopra riportata può essere manifestata anche per acta concludentia. Tale assunto trova conforto nel raffronto tra la lettera del precitato art. 184, comma 1, ed il testo dell'art. 183 c.p.p., lett. a , dove invece si richiede che la parte abbia rinunciato espressamente la circostanza che l'avverbio espressamente sia stato impiegato soltanto nella seconda delle statuizioni legislative ora menzionate induce a ritenere che con la prima di esse il legislatore delegato abbia inteso ammettere anche rinunce tacite, non manifestate mediante una esplicita dichiarazione di volontà, Tra i fatti concludenti che comportano una simile rinuncia tacita può farsi rientrare pure la mancata comparizione nell'udienza cui l'avviso faccia riferimento, a condizione però che essa sia frutto di una scelta libera e volontaria. Affinché una siffatta condizione possa dirsi sussistente, occorre che la parte rinunciante abbia avuto tempestiva conoscenza della data dell'udienza stessa, secondo le forme stabilite dalla legge processuale per le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi di cui paria il suindicato art. 184 c,p.p., comma 1. E, nel caso di specie, tale formale conoscenza può ritenersi in effetti acquisita dalla parte che ha proposto l'istanza di riesame, dal momento che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato comunque regolarmente comunicato ad uno dei due difensori dai quali la medesima parte risultava essere rappresentata. Le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che la nozione tecnica di parte processuale individua un soggetto unitario, anche laddove alla suddetta parte sia riconducibile una pluralità di persone fisiche e che lo stesso discorso vale anche per la difesa tecnica , ancorché essa sia rappresentata da due distinti legali, in quanto essi non svolgono la propria attività, all'interno del processo, separatamente, bensì formano un unico collegio difensivo , nell'ambito del quale deve esservi un'adeguata trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini processuali ed un'elaborazione condivisa delle scelte e delle strategie processuali Sez. U., n. 39060 del 2009 e n. 22242 del 2011, citate , Ciò comporta che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, se fatta nei confronti di uno solo dei difensori, nel pieno rispetto delle forme per essa previste, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa, e quindi anche della parte globalmente considerata e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere un scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza. In conclusione, la mancata comparizione di entrambi i difensori, anche solo allo scopo di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno di essi, così come espressamente consentito dall'art. 184, comma 2, implica una volontaria e consapevole rinuncia della parte, presa nel suo complesso, alla facoltà anzidetta, con conseguente sanatoria dei vizio processuale sopra ricordato, ex art. 184 c.p.p., comma 1. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.