Sequestro monstre di ‘khat’, ma cade l’accusa di detenzione di stupefacenti

Un uomo viene beccato in possesso di ben 29 chili di ‘khat’, foglie essiccate di un arbusto diffuso in Africa e in Arabia e dotate di un effetto stimolante. Azzerata, però, la condanna a due anni di reclusione decisa dal giudice delle indagini preliminari. Nodo gordiano è l’inserimento nelle tabelle predisposte dal Ministero della Sanità.

Libertà piena per un uomo – un cittadino ungherese – beccato in possesso di ben 29 chilogrammi di ‘khat’. La sostanza, meglio nota come catha edulis”, può non essere catalogata come droga. Nonostante, va aggiunto, la presenza della catina”, un alcaloide, simile all’efedrina, dotato di azione eccitante sul sistema nervoso Cassazione, sentenza n. 7, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Sostanza. In prima battuta, però, la posizione dello straniero appare delicata. Difatti, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale lo condanna per trasporto e detenzione a gennaio 2014 di 29 chili di sostanza stupefacente, denominata ‘khat’ , e conosciuta anche come droga dei poveri. Consequenziale la pena due anni di reclusione e 2mila euro di multa . Pronta e netta la replica del difensore in Cassazione egli afferma che la sostanza sequestrata Catha edulis – foglie essiccate di un arbusto diffuso soprattutto nell’Africa orientale e nell’Arabia del sud-ovest – non può essere considerata come stupefacente . Tale obiezione si rivela fondata e decisiva. I giudici del ‘Palazzaccio’ evidenziano che la sostanza definita ‘khat’, pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita dal 2014, non risultava specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006 . Di conseguenza, va ribadito che la catha edulis, pur contenendo il principio attivo tabellato ‘catina’ non può essere considerata soggetta alla normativa sanzionatoria in materia di droga.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 dicembre 2015 – 4 gennaio 2016, n. 7 Presidente Conti – Relatore Cavanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza dei primo aprile 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a G. S., in base all'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo T.U. stup. trasporto ed importazione di 29 chili di sostanza stupefacente, denominata Khat , commesso l'11 gennaio 2014. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di annullamento con cui denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in quanto a seguito della declaratoria di incostituzionalità sentenza della Corte costituzionale n. 32 dei 2014 dell'art. 73, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, la sostanza in sequestro Chada Edulis Pinata non può essere considerata come stupefacente. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4 vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006 Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264265 . Orbene, la sostanza definita Khat catha edulis , pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla novella del 2014, non risultava indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006 e questa Corte aveva già tra l'altro escluso che la catha edulis , pur contenendo in sé il principio attivo tabellato catina , potesse considerarsi in se stessa soggetta alla normativa sanzionatoria tra le altre, Sez. 4, n. 20907 del 18/04/2005, Hassan ed altro, Rv. 231561 . Principio quest'ultimo che va in questa sede ribadito con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.