Avviso al difensore: la PEC è un mezzo tecnico idoneo

L’art. 148, comma 2 – bis, c.p.p. prevede che la notifica possa essere effettuata attraverso mezzi tecnici idonei . Tra questi deve annoverarsi anche il procedimento di trasmissione telematica, ove certificabile, degli avvisi nei confronti del difensore, anche precedenti al 14 dicembre 2014, indipendentemente dall’emanazione dei decreti attuativi relativi.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50316/2015, depositata il 22 dicembre scorso. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Catania rigettava la domanda di gravame, presentata da un condannato, avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello competente aveva respinto la richiesta del medesimo di adesione ad un corso, finalizzato a favorirne la risocializzazione. L’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato, non essendo ancora stati emessi i relativi decreti, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 179/2012, da parte del Dicastero della Giustizia. Il ricorrente rilevava, inoltre, come dovesse trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina prevista dall’art. 148, comma 1, c.p.p., secondo cui le notificazioni devono essere poste in essere da un ufficiale giudiziario, ovvero da chi eserciti analoghe funzioni, in mancanza di diversa disposizione di legge. Possibile la notifica con mezzi tecnici idonei . La Suprema Corte ha affermato che le norme concernenti la notificazione degli atti per via telematica sono entrate in vigore dal 1°ottobre 2012, in relazione alle comunicazioni al difensore. Gli Ermellini hanno, inoltre, precisato che il dettato dell’art. 148, comma 2 – bis, c.p.p. prevede che la notifica possa essere realizzata attraverso mezzi tecnici idonei . Tra questi, a parere del Collegio, deve ritenersi ricompreso anche il procedimento di trasmissione telematica, ove certificabile, degli avvisi nei confronti del difensore, anche precedentemente alla data del 14 dicembre 2014 ed indipendentemente dall’emanazione dei decreti attuativi relativi. Gli Ermellini hanno, pertanto, ritenuto infondato il motivo di ricorso attinente la nullità della notifica via PEC. La Corte di Cassazione, accogliendo quindi il ricorso con il solo riferimento alla contestata sussistenza delle misure cautelari, ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 settembre – 22 dicembre 2015, n. 50316 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in da ta 6 febbraio 2015, del tribunale di Catania, sez. Riesame con la quale è stato ri gettato l'appello avverso l'ordinanza del 26 novembre 2014, della corte d'appello di Catania che ha rigettata l'istanza del G. di partecipazione ad un corso di commis cucina funzionale a favorrire le esigenze di risocializzazione dei ricor rente. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto a Nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato. II ricorrente deduce la nullità assoluta della notifica effettuata a mezzo PEC del provvedimento impugnato, in quanto non sono stati ancora emeanati i i decreti da parte del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 16 I. n. 179/2012. In ogni caso tale disciplina non sostituirebbe integralmente il sistema precedente che re sterebbe applicabile per tutti i procedimenti ordinari, cui dovrebbe essere appli cata la disciplina di cui all'art. 148, comma 1 cod. proc. pen., con la conseguente necessità della presenza di un provvedimento autorizzativo del magistrato. In ogni caso, nella fattispecie in esame non sarebbero presenti le ragioni di ne cessità ed urgenza che giustificazione l'adozione di forme di notificazione sem plificate rispetto alla procedura ordinaria. b Erroneità d ella motivazione delle esigenze cautelari Il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione degli elementi dai quali si sareb be dovuto trarre la convinzione della possibile concessione del permesso di fre quentare il corso in questione. La ragione del rigetto dell'istanza infatti sarebbe fondata, tra l'altro sulla valutazione del tempo trascorso dall'inizio della deten zione parametrato all'entità della pena inflitta che avrebbe comportato l'affermazione dell'attualità delle esigenze cautelari. In realtà l'obbligo di motivazione tra la pena inflitta in appello ridotta a due an ni e quattro mesi rispetto alla pena inflitta in primo grado, due anni e otto mesi parametrato al tempo trascorso e all'incidenza sulle esigenze cautelari avrebbe dovuto portare il TDL ad una diversa valutazione con l'accoglimento dell'istanza de qua. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti. 2. II primo motivo è manifestamente infondato. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC ritiene il collegio che le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 vale a dire dal giorno 1° ottobre 2012 per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori già di per sé il dettato del comma 2-bís dell'art. 148 cod. proc. pen. introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 , consentendo la notificazione con mezzi tecnici idonei , non può non ri comprendere anche l'ipotesi della trasmissione telematica se certificabile di detti avvisi ben prima del 14 dicembre 2014 ed a prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi v. sez. VI, n. 37646/15, Cutrì Mario, v. anche SS.UU. n. I 32243/2015 . 3. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelaci il rigetto dell'istanza trova tra l'altro riferimento alla pena che sarebbe stata inflitta dalla Corte d'appello e quantificata in anni due e mesi otto di reclusione, che in realtà rappresenta la pena inflitta in primo grado, mentre in appello la pena ori ginaria è stata ridotta di mesi quattro e giorni dieci. A parere del collegio tale er roneo riferimento appare astrattamente idoneo a richiedere una nuova verifica della compatibilità tra la misura adottata, il rigetto dell'istanza, il tempo trascor so dai fatti e la richiesta di partecipazione al corso. Alla luce delle suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve esse re annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, con trasmissio ne integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania , sez. misure coercitive. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esa me. Ordina la trasmissione integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania, sez. misure coercitive.