La debolezza fisica dovuta all’età senile può integrare l’aggravante della minorata difesa

Il minore vigore fisico di un soggetto anziano vale ad integrare la circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p., quando impedisce od ostacola il tentativo di una reazione all’azione illecita posta in essere da un individuo giovane o di ordinaria prestanza fisica, soprattutto laddove la vittima venga scelta proprio in ragione dell’età avanzata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 49360, depositata il 15 dicembre u.s., torna ad occuparsi della circostanza aggravante della minorata difesa, contemplata dall’articolo 61, numero 5, c.p Il caso. Nella specie, un giovane foggiano veniva condannato dal Tribunale di Foggia per i reati di truffa, tentata truffa e furto in abitazione, aggravata dalla minorata difesa delle vittime, commessi in due paesi della provincia, in più occasioni e nei confronti di più soggetti di terza età. La Corte d’appello di Bari, adita dall’imputato, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti del medesimo per tutti gli addebiti accusatori, riconoscendo, tuttavia, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 6, c.p Avverso il provvedimento della Corte territoriale ricorre per cassazione l’imputato, lamentando, dapprima il vizio di motivazione circa l’erronea configurazione del delitto di furto aggravato anziché solo quello di truffa, e, più segnatamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confermata sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa delle persone offese. Truffa o furto? I Giudici di legittimità dichiarano il gravame infondato sotto ogni profilo. In primis , spiegano gli Ermellini la perfetta congruità delle motivazioni rese dalla Corte d’appello di Bari circa l’esatta configurazione del delitto di furto in abitazione, in concorso coi delitti di truffa e tentata truffa. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Palazzaccio, il discrimen tra il reato di furto e quello di truffa è da individuarsi nella modalità dell’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla vittima se questo avviene col consenso della persona offesa si configura la truffa, mentre, se si realizza mediante invito domino si verserà in una chiara situazione furtiva. Ebbene, nel caso che ci occupa, sotto tale aspetto i Giudici della quarta sezione evidenziano che la sentenza impugnata è priva di vizi motivazionali, atteso che è emerso chiaramente che le vittime consegnavano materialmente i propri beni non già sulla scorta di una loro volontà, ma solo perché intimorite dall’imputato. La minorata difesa. Tanto rilevato, richiede maggior attenzione il secondo motivo di doglianza che, parimenti, non trova accoglimento. Ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, come già dibattuto in precedenti arresti decisionali, è sufficiente che la difesa della vittima sia semplicemente ostacolata. L’impedimento alla difesa, totale o parziale, ben può ancorarsi all’età avanzata del soggetto passivo, in ragione della debolezza fisica che non consente di reagire soprattutto dinanzi ad un agente criminale giovane e di ordinaria prestanza fisica. Di talchè, la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 numero 5, c.p., si deve ritenere configurata ogni qual volta la possibilità di reazione della vittima risulti impedita, od anche solo ostacolata, dalle proprie capacità fisiche, certamente più fievoli in modo proporzionale all’età avanzata della persona offesa, in particolar modo quando la violenza sia posta in essere in maniera fisica o qualora la scelta della vittima risulti non essere stata casuale. La fattispecie concreta risponde positivamente a tutti i tratti sin qui delineati secondo il ragionamento contenuto nella sentenza in commento per tale motivo, infatti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 – 15 dicembre 2015, n. 49360 Presidente Romis – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 13/12/2012, il tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, ha condannato V.S. alla pena di giustizia in relazione ai reati di furto in abitazione, truffa e tentata truffa, dallo stesso commessi in Trinitapoli e San Ferdinando, tra il 28/12/2006 e il 12/1/2007. Con sentenza in data 15/05/2014, la corte d'appello di Bari, riconosciuta in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p., ha confermato, nel resto, la sentenza del primo giudice. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente confermato la qualificazione del furto in abitazione allo stesso contestato, trascurando la corretta valutazione delle circostanze dei fatto così come attestate dagli elementi di prova acquisiti nella specie totalmente travisati dal giudice d'appello , essendo emersa la pacifica configurabilità dell'episodio allo stesso addebitato alla stregua di una truffa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel confermare la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa della persona offesa art. 61 n. 5, c.p. , in contrasto con le risultanze probatorie acquisite anch'esse travisate dalla corte territoriale dalle quali era emersa l'assoluta insussistenza dei presupposti di fatto integrativi di detta circostanza. Considerato in diritto 3. II ricorso è infondato. Dev'essere preliminarmente sottolineato il mancato decorso del periodo di prescrizione relativo ai reati addebitati all'odierno imputato, attesa l'incidenza, ai fini della determinazione del termine complessivo di prescrizione, della recidiva reiterata qualificata, contestata e riconosciuta a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p 4. Con riguardo alla doglianza concernente la qualificazione del fatto contestato al S., osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della distinzione tra il reato di furto eventualmente aggravato dal ricorso a mezzi fraudolenti e quello di truffa, occorra verificare se l'atto di disposizione della persona offesa avvenga con il consenso di quest'ultima ovvero invito domino cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 21/01/2009, Rv. 242678 , potendo, solo in tale ultimo caso, ravvisarsi un'ipotesi di furto. Nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione immune da vizi d'indole logica o giuridica, ha correttamente sottolineato come nel caso di specie fosse certamente ravvisabile uno spossessamento invito domino, essendo risultato evidente come la persona offesa - come dalla stessa espressamente dichiarato - mise i propri denari sul tavolo, privandosene materialmente, non già perché avesse la volontà di spossessarsene, ma solo perché intimorita dall'imputato, che aveva compreso essere un delinquente. Osserva al riguardo il collegio, come le censure sollevate dalla difesa, rispetto alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle fonti di prova operata dal giudice a quo, invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni proposte dal ricorrente, quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede. 5. Quanto alla contestazione riferita al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., vale sottolineare, in coerenza all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante, non è richiesto che la difesa sia quasi o del tutto impossibile, ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata. In particolare, la debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, e quando risulti che la vittima del reato è stata scelta dall'agente in considerazione dell'avanzata età v. in termini Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 21/06/1983, Rv. 162876 . Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto che l'età senile della vittima costituisse un'effettiva e concreta minorazione delle relative capacità difensive, avendo rilevato come tale obiettiva facilitazione dell'azione fosse stata ricercata dallo stesso imputato il quale, nell'arco di pochi giorni, aveva tratto in inganno, con le stesse modalità, diverse signore anziane, sì da rendere manifesta la relativa intenzione di trarre coscientemente e obiettivamente vantaggio, per l'esecuzione del proprio programma furtivo, dell'età avanzata delle vittime. Si tratta di motivazione pienamente congrua, coerente e lineare sul piano logico-giuridico, che le odierne censure del ricorrente non valgono a scalfire. 6. All'accertamento dell'infondatezza dei motivi di doglianza illustrati dall'imputato, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.