La lieve entità può essere esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte?

Il connotato dell’occasionalità non costituisce indice indefettibile di minima offensività della condotta, essendo compatibile con la sua ripetizione nel tempo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49463, depositata il 15 dicembre 2015. Il caso. Il Tribunale di Palermo condannava F.G. ed S.P. per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/90 la Corte d’appello palermitana riformava parzialmente la statuizione di prime cure, escludendo la penale responsabilità di S.P. per un capo di imputazione e rideterminando consequenzialmente la pena, ma confermava nel resto la sentenza del primo giudice. In particolare, i giudici di merito hanno dedotto la colpevolezza di entrambi gli imputati dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite a loro carico, tutte ritenute ampiamente dimostrative della dedizione dei medesimi a traffici di droga e corroborate, quantomeno per l’imputato F.G., da alcuni sequestri di stupefacenti. Avverso tale sentenza di condanna ricorrevano per Cassazione entrambi gli imputati, sostanzialmente rilevando, tra gli altri motivi di gravame in primis , l’imputato F.G., violazione di legge relativamente all’omesso riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, atteso che la prova della responsabilità è stata desunta meramente dal contenuto di intercettazioni telefoniche mai accompagnate da attività di perquisizione o sequestro della sostanza stupefacente. In secundis , l’imputato S.P., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità avvenuta sulla base della mera interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro di diversa natura. L’interpretazione delle intercettazioni. Con riferimento alla doglianza afferente la asserita infondatezza della prospettazione accusatoria derivante dall’insussistenza di alcun elemento concretamente probatorio ad eccezione delle mere captazioni telefoniche, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come le argomentazioni dei giudici di merito non appaiono suscettibili di essere censurate. In particolare, secondo la Corte d’appello, i ricorrenti erano dediti ad un collaudato traffico di sostanze stupefacenti al dettaglio, per la cui gestione si avvalevano del telefono al fine di concordare gli acquisti o le cessioni di singoli quantitativi mediante l’impiego di espressioni criptate o allusive. Donde, in applicazione del costante insegnamento della giurisprudenza della Corte Regolatrice, essendo l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate avvenuta in maniera congrua e coerente rispetto alle altre emergenze probatorie, come tale risulta insindacabile in sede di legittimità. Le caratteristiche del fatto di lieve entità. La Corte d’appello ha negato il riconoscimento del fatto di lieve entità specificando che la reiterazione delle condotte di spaccio ed il lungo periodo di osservazione che ha messo in luce il carattere stabile e continuativo del comportamento illecito, escludono che la condotta possa essere qualificata di lieve entità per la particolare pericolosità e diffusività della stessa. Ora, nonostante l’inquadramento giuridico fornito dalla giurisprudenza sia mutato, essendo oggi qualificata come fattispecie autonoma e non più come circostanza attenuante, non sono comunque cambiati i presupposti per l’applicabilità del fatto di lieve entità ex comma 5 del d.P.R. 309/90. In particolare, per come più volte affermato dalla Suprema Corte, esso consiste in un complessivo connotato di minima offensività della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il rapporto tra reiterazione e lieve entità. La reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valutazione sicuramente riconducibile al concetto di circostanze dell’azione” presente nel dettato normativo, ma deve essere coordinato con altro dato normativo parimenti presente nella disciplina degli stupefacenti, rappresentato dall’art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90. Infatti, secondo tale previsione, quando l’associazione finalizzata al traffico illecito è costituita al fine di commettere i fatti descritti dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 trovano applicazione non già le incisive sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, bensì quelle meno gravi di cui all’art. 416 c.p In altri termini è lo stesso legislatore a stabilire che l’associazione può essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti-reato di minima offensività, il che vuol dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entità.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 novembre – 15 dicembre 2015, n. 49463 Presidente Paoloni – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 30/01/2013, ha assolto S.P. dal reato contestatogli al capo C, confermandone per contro la responsabilità in ordine ad un ulteriore episodio di cessione di sostanze stupefacenti art. 73 d.P.R. n. 309, capo B ma riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di sei anni e tre mesi reclusione ed Euro 28.000,00 di multa la Corte territoriale ha, invece, ribadito la responsabilità di F.G. in ordine ai tre episodi in addebito di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tra cui la cocaina capi A, B, E e la condanna stabilita in primo grado alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre alle pene ed alle statuizioni accessorie. La Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere la responsabilità degli imputati dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite a loro carico, tutte ampiamente dimostrative della dedizione dei medesimi a traffici di sostanze stupefacenti e corroborate, almeno per quanto riguarda il F. , dai sequestri di determinate quantità di stupefacenti eseguiti o direttamente nei suoi confronti in particolare il giorno 09/07/2003 all'atto dell'arresto in flagranza per la detenzione di gr. 20 di cocaina e di altre diciassette dosi di cocaina preconfezionate oppure ai danni di una persona che da lui li aveva acquistati l'interpretazione del contenuto delle captazioni telefoniche ha, infine, indotto la Corte territoriale ad escludere la responsabilità del coimputato S. da uno dei reati ascrittigli. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, deducendo 2.1 F. , violazione di legge riguardo all'omesso riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che la prova della responsabilità è stata desunta unicamente dal contenuto di intercettazioni telefoniche mai accompagnate da attività di perquisizione o sequestro della sostanza stupefacente, tant'è che non gli è stata mossa alcuna specifica contestazione né sotto il profilo quantitativo capi A, B, E né sotto il profilo qualitativo ad eccezione del capo A dove si imputa la detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di cocaina il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 S. , violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità avvenuta sulla base della mera interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro di diversa natura sequestro di sostanze stupefacenti o di attrezzature per il taglio e la pesatura . Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte territoriale non abbia inteso fornire alcuna motivazione in ordine alle eccezioni difensive formulate in relazione all'imputazione di cui al capo B deduce ancora inosservanza e falsa applicazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sia riguardo all'omesso riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sia riguardo all'erronea applicazione della recidiva specifica contestata ma nella pratica insussistente. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 2. Ricorso di F.G. . 2.1 Vale ricordare che le contestazioni mossegli riguardano sempre condotte riferite a quantità imprecisate di sostanze stupefacenti capi A, B, E , essendo il compendio probatorio a suo carico esclusivamente fondato sugli esiti di intercettazioni telefoniche e non già su sequestr, vuoi eseguiti direttamente nei suoi confronti vuoi a carico di soggetti che avevano da lui acquistato quelle sostanze. A dimostrazione della fondatezza della prospettazione accusatoria che il contenuto delle conversazioni intercettate riguardasse precisamente sostanze droganti, la Corte territoriale ha, infatti, valorizzato le circostanze dell'arresto dello stesso F. avvenuto in data 9 luglio 2013 allorché veniva trovato in possesso di gr. 20 di cocaina, di un bilancino di precisione e di altre diciassette dosi della stessa sostanza preconfezionate nonché quelle del collaboratore e cugino L.C.P. in data 17 marzo 2003 nonché il sequestro di due dosi di cocaina eseguito nei confronti di tale G. , che le aveva in precedenza acquistate dal ricorrente. Sotto tale profilo non appaiono, pertanto, suscettibili di fondate censure le argomentazioni dei giudici d'appello secondo cui il ricorrente era dedito ad un collaudato traffico di sostanze stupefacenti al dettaglio, per la cui gestione si avvaleva del telefono al fine concordare gli acquisiti o le cessioni di singoli quantitativi mediante impiego di espressioni criptate o allusive pagg. 6-11 sentenza , atteso che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate è avvenuta in maniera congrua e coerente rispetto alle altre emergenze probatorie e come tale insindacabile in sede di legittimità ex plurimis e tra le più recenti oggetto di massimazione v. Sez. 2, sent. n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784 . 2.2 Appare, invece, fondata la questione dell'omessa applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento del fatto di lieve entità proprio a causa della dedizione del ricorrente ad un fiorente commercio di sostanze stupefacenti osservato nell'arco di un periodo temporale rilevante ”, specificando che la reiterazione delle condotte di spaccio ed il lungo periodo di osservazione che ha messo in luce il carattere stabile e continuativo del comportamento illecito, escludono che la condotta possa essere qualificata di lieve entità per la particolare pericolosità e diffusività della stessa ”. Tanto premesso, vale ricordare che a dispetto del mutato inquadramento giuridico fornitone dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che oggi la qualifica fattispecie autonoma di reato in seguito alle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014 per tutte, v. tra le più recenti decisioni massimate, Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068 , non è, in realtà, mai cambiato il presupposto per la sua applicabilità. Esso consiste in un complessivo connotato di minima offensività della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio per tutte e da ultimo v. Sez. 3, sent. n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651 . La Corte territoriale ha, però, fondato la valutazione di esclusione della sussistenza della ipotesi del fatto di lieve entità o per meglio dire di fatti di lieve entità essenzialmente sulla ripetitività degli episodi di detenzione e/o cessione, rivelatrice dell'esistenza di un fenomeno di consolidato traffico di stupefacenti coinvolgente anche l'imputato, ancorché le imputazioni mossegli riguardino, come anticipato, quantità imprecisate di dette sostanze. Detto altrimenti, l'impossibilità di apprezzare il dato ponderale, come anzidetto desunto dalla interpretazione delle espressioni adoperate nel corso delle conversazioni intercettate, ha però indotto il primo giudice e poi la Corte territoriale a fornire rilievo decisivo al connotato della ripetitività delle condotte, così da escludere l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. Orbene, quello dalla reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valutazione sicuramente riconducibile al concetto di circostanze dell'azione presente nel dettato normativo, ma deve essere coordinato con altro dato normativo parimenti presente nella disciplina sugli stupefacenti, rappresentato dall'art. 74, comma 6 dello stesso d.P.R. 309 del 1990. A mente ditale previsione, quando l'associazione finalizzata al traffico illecito è costituita al fine di commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 trovano applicazione non già le incisive sanzioni previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, bensì quelle meno gravi di cui all'art. 416 cod. pen È dunque lo stesso legislatore a stabilire che l'associazione può essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti - reato di minima offensività, il che vuoi dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entità. L'interpretazione qui propugnata non è del resto nuova, dacché altre decisioni adottate da questa Corte di legittimità hanno ritenuto, da un lato che l'ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233 Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369 e dall'altro, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume proprio dall'art. 74, comma 6 dello stesso Decreto Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161 Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonché con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644 . In definitiva, il connotato dell'occasionante non costituisce indice indefettibile di minima offensività della condotta, essendo compatibile con la sua ripetizione nel tempo . D'altro canto, la riconducibilità di reati in materia di stupefacenti inseriti in un contesto di traffico al dettaglio all'ipotesi del fatto di lieve entità non implica affatto una riposta debole dell'ordinamento, ove si consideri la diversificata possibilità di determinazione del trattamento sanzionatorio in funzione della forbice tra minimo e massimo edittale di pena previsto dalla attuale versione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in sinergia con l'istituto della continuazione. Tutto ciò premesso, spetterà alla Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio sul punto, tenere conto del principio sopra enunciato nella rivalutazione delle condotte in addebito. 3. Ricorso di S.P. . 3.1 Valgono per lui le stesse considerazioni svolte riguardo al F. con riferimento alla denegata applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 pag. 12 della motivazione , considerato del resto che l'imputazione per cui è stata confermata la condanna capo B è la medesima di una di quelle ascritte anche al coimputato e anch'essa riguardante una quantità imprecisata di sostanze stupefacenti. 3.2 Al contempo, ostano all'accoglimento dell'altro motivo di ricorso, le argomentazioni già adoperate per il F. riguardo alla rilevanza del complessivo compendio probatorio a corroborare la tesi accusatoria della riferibilità delle conversazioni intercettate a traffici di sostanze droganti, trattandosi del resto dello stesso materiale apprezzato nei confronti del coimputato. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto relativo alla configurabilità della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio i ricorsi vanno, invece, rigettati riguardo alle residue doglianze. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto rigetta nel resto i ricorsi.