La SCIA edilizia non è sufficiente per le ristrutturazioni “pesanti”

Integra il reato di costruzione edilizia abusiva art. 44 comma 1 lett. b d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia incidenti sul carico urbanistico realizzati mediante DIA semplice, in quanto attività edilizia eseguibile esclusivamente in base alla DIA alternativa al permesso di costruire.

Lo ha ribadito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48947, depositata l’11 dicembre 2015. La natura giuridica della DIA edilizia Nella sentenza in commento, la Suprema Corte tocca l’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività DIA . Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, 9 febbraio 2009, n. 717 , la DIA non è un provvedimento amministrativo, ma la dichiarazione di un privato in forza della quale il soggetto è abilitato all'esercizio dell'attività direttamente dalla legge, e non in base all'atto di consenso della Pubblica Amministrazione. La DIA altro non sarebbe che l'autorizzazione implicita all'effettuazione dell'attività, in virtù di una valutazione legale tipica. Secondo questa impostazione, la DIA dovrebbe rappresentare una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della denunzia. Per effetto della previsione della DIA, la legittimazione del privato all'esercizio dell'attività non è più fondata sull'atto di consenso della P.A., secondo lo schema norma-potere-effetto , ma è una legittimazione ex lege , secondo lo schema norma-fatto-effetto , in forza del quale il soggetto è abilitato allo svolgimento dell'attività direttamente dalla legge, la quale disciplina l'esercizio del diritto eliminando l'intermediazione del potere autorizzatorio della Pubblica Amministrazione. le condizioni per il suo utilizzo Come è noto, con l'art. 1, comma 1, lett. e , del d.lgs. n. 301/2002, è stato introdotto il regime della c.d. super-DIA, ovvero la possibilità di realizzare con denunzia di inizio attività opere che diversamente avrebbero richiesto il permesso di costruire, e tra queste, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, comma 1, lett. c , del d.P.R. n. 380/2001 ovvero quegli interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Pur tuttavia, diversamente da quanto riguarda le opere assentibili con DIA, la realizzazione di un intervento di ristrutturazione in assenza di super-DIA fa scattare le medesime sanzioni previste per gli interventi in assenza di permesso di costruire da qui la rilevante questione di definire i limiti di quanto sia realizzabile con DIA rispetto a quanto, richiedendo il permesso di costruire, può comunque giovarsi del regime analogo sotto il profilo amministrativo della super-DIA. e le conseguenze sul piano penale. Per la sentenza in commento, la ristrutturazione edilizia, poiché non vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, differisce sia dalla manutenzione straordinaria, che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, o, ancora, modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso, sia dal restauro e risanamento conservativo, che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso compatibili con l'edificio conservato. Pertanto, dal combinato disposto degli art. 10 comma 1 lett. c e 22 comma 3 lett. a del d.P.R. n. 380/2001 deriva che sono realizzabili in seguito a permesso di costruire ovvero a scelta dell'interessato previa denuncia di inizio attività DIA interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio preesistente, pure con incrementi di superficie e di volume, purché si tratti di incrementi limitati , ossia tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione . Ciò comunque è consentito solo nel caso in cui non si proceda a demolizione e ricostruzione dell'immobile infatti, in tal caso, l'art. 3 comma 1 lett. d d.P.R. n. 380/2001, nell'estendere la nozione di ristrutturazione edilizia sì da ricomprendervi pure gli interventi ricostruttivi consistenti nella demolizione e ricostruzione, condiziona tale estensione al fatto che volumetria e sagoma debbano rimanere identiche. In altri termini, volumetria e sagoma, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione, devono invece rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione in tal caso, quindi, non basta la denuncia di inizio attività, ma occorre il permesso di costruire . Peraltro, sempre in tema di reati edilizi, mentre la ristrutturazione edilizia che non comporti la previa demolizione dell'edificio preesistente facoltizza alla realizzazione di limitati incrementi di superficie e volume art. 10, comma 1 lett. c , d.P.R. n. 380/2001 , la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma art. 3, comma 1 lett. d , d.P.R. n. 380/2001 , diversamente dandosi luogo a nuova costruzione assentibile unicamente con permesso a costruire e non anche con denuncia di inizio attività.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 ottobre – 11 dicembre 2015, n. 48947 Presidente Franco – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Asti di assoluzione di P.S. dal reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b del d. P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione in assenza di permesso di costruire di un fabbricato con blocchi di cemento prefabbricato e basamento in calcestruzzo, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Con un unico motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella fattispecie contestata, caratterizzata dalla integrale demolizione dell'edificio originario per il quale si sarebbe dovuta sostituire la copertura realizzata in fibra d'amianto con realizzazione di un nuovo manufatto con sagoma differente e volume totale inferiore al precedente, il giudice ha erroneamente qualificato l'intervento, anziché di ristrutturazione edilizia, per il quale è necessario il permesso a costruire, come di manutenzione straordinaria , ritenendo applicabile la relativa norma come modificata dal cosiddetto decreto legge sblocca Italia non ha però considerato, da un lato, la nozione di ristrutturazione di cui all'articolo 3 lett. d dei d. P. R. n. 380 dei 2001 e, dall'altro, il fatto che, invece, la nozione di manutenzione straordinaria riguarda l'esecuzione di un'attività di conservazione dei costruito che non incide sull'uso preesistente dei territorio, ovvero opere interne e singole unità immobiliari delle quali non si devono alterare i volumi e le superfici né modificare le destinazioni di uso. Considerato in diritto 3. Va anzitutto osservato che l'assunto in base al quale il Tribunale di Asti è pervenuto ad assoluzione dell'imputato non è, in adesione alle ragioni puntualmente sviluppate dal P.M. ricorrente, condivisibile. E' incontroverso il fatto che, nella specie, ricevuta nel 2010 un'ordinanza comunale con cui lo si invitava a sostituire la copertura in fibra d'amianto di un manufatto di sua proprietà, l'imputato decideva di abbattere integralmente l'edificio e di ricostruirlo in blocchi di calcestruzzo era stato così edificato un nuovo manufatto, con sagoma inferiore e volume totale inferiore rispetto a quello precedente, in totale assenza di titolo abilitativo. 4. Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'attività posta in essere debba essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria e non già come intervento di ristrutturazione edilizia , sì da non essere soggetta al rilascio dei permesso a costruire infatti, a seguito delle modifiche operate al testo dell'articolo 3, comma 1, lett. b del d.P.R. cit. dall'articolo dei d.l. 12/09/2014, n. 133 convertito in I. 11/11/2014, n. 164 il cui originario contenuto era nel senso che dovessero intendersi per interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e il cui contenuto successivo è, invece, ora, nel senso che per interventi di manutenzione straordinaria debbono intendersi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso , si sarebbe ampliata la definizione di interventi di manutenzione straordinaria infatti, ha continuato la sentenza, per effetto della nuova definizione, sarebbero incluse in essa tutte le attività manutentive che, pur incidendo sulle superfici di un edificio, non abbiano tuttavia determinato un aumento del volume complessivo della costruzione come nella specie avvenuto . 5. Va di contro osservato, però, che, come correttamente sottolineato dal P.M. ricorrente, l'articolo 3, comma 1, lett. d dello stesso d.P.R., come modificato dall'articolo 30 comma 1, lett. a , del d.l. n. 69 del 2013 convertito con modificazioni nella I. n. 98 del 2013, prevede che rientrino all'interno degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza sicché deve ritenersi che il legislatore, come segnalato dall'inequivoco riferimento alla demolizione e ricostruzione del preesistente edificio, quand'anche di uguale volumetria, abbia inteso comunque ricomprendere l'intervento di specie in quello di ristrutturazione edilizia e non già di manutenzione edilizia, non potendo ritenersi che l'ambito applicativo della disposizione, rimasta sul punto significativamente inalterata anche a seguito della modifica impressa alla lett. b dell'articolo 3 comma 1 dalla I. n. 164 del 2014, abbia subito riduzioni anche solo di carattere interpretativo tali da escluderne appunto la attività, tipicamente considerata, di abbattimento e ricostruzione. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che il tratto essenziale degli interventi di manutenzione straordinaria continua a consistere nella finalizzazione degli stessi alla rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici , di per sé non compatibile con una condotta, ben diversa, di abbattimento e ricostruzione dell'intero edificio. 6. Ritenuto dunque che l'intervento posto in essere dall'imputato rientrava in quello di ristrutturazione edilizia, va però osservato che lo stesso, per gli elementi di fatto incontroversi che lo hanno caratterizzato, ovvero, in particolare, il mancato aumento della volumetria, non richiedeva il rilascio del permesso a costruire, bensì, al momento dei fatti, di una mera d.i.a., ovvero, alla data odierna, di una s.c.i.a Va infatti osservato che, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. c , dei d.P.R. cit., come modificato, da ultimo, dall'articolo 17 del d.l. n. 133 del 2014 convertito in I. n. 164 del 2014, sono assoggettati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti , ovvero che si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A , mentre, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del medesimo d.P.R., sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività in precedenza, denuncia di inizio di attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente . E questa Corte ha più volte precisato, in concordanza con tali previsioni, ancor prima delle modifiche da ultimo intervenute, che devono ritenersi realizzabili, previa mera denunzia di attività non alternativa al permesso di costruire, equivalente come detto alla odierna S.c.i.a. , le ristrutturazioni edilizie di portata minore quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica, nel senso, cioè, di diversa da quelle descritte dall'articolo 10, comma 1, lett. c , che possono incidere, invece, sul carico urbanistico Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010, Magistrati, Rv. 247177 Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Cavallo, Rv. 246757 e, da ultimo, sempre questa Corte è pervenuta ad affermare che, per effetto delle più recenti modifiche articolo 30 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 cony. in legge 9 agosto 2013, n. 98 , gli interventi di ristrutturazione edilizia , consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati alla procedura semplificata della S.c.i.a., se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio Sez.3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta, Rv. 260551 . Ne consegue che un intervento di demolizione e ricostruzione con volumetria non superiore, come nella specie, a quella complessiva preesistente, e dunque certamente non incidente sul carico urbanistico, quale elemento considerato dalla norma evidentemente determinante, non poteva già prima delle ultime modifiche intervenute e non può, a maggior ragione oggi, atteso che si prescinde, per gli immobili non sottoposti a vincoli, anche dalla modifica della sagoma, non rientrare nelle ristrutturazioni edilizie leggere , come tali assoggettabili a mera segnalazione certificata di attività, ove siano stati rispettati gli ulteriori requisiti contemplati dall'articolo 22 cit. E, nella specie, non risulta, né dalla contestazione di cui all'imputazione né dalla sentenza impugnata né, infine, dal ricorso che l'intervento non sia stato conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ovvero abbia riguardato immobile vincolato. Ne consegue che, integrando comunque il fatto materiale contestato, sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate dalla sentenza impugnata, un mero illecito amministrativo, il ricorso dei P.M. va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M