Ai ‘domiciliari’ ma autorizzato ad andare al lavoro: non sanzionabile la scelta del percorso lungo

Ribaltata completamente l’ottica adottata dai giudici di merito. Illogica la condanna nei confronti dell’uomo agli arresti domiciliari. Legittima la decisione di evitare la strada più breve per raggiungere il luogo di lavoro.

Casa-azienda, azienda-casa. Tragitto fisso per l’uomo agli arresti domiciliari, ma autorizzato a lasciare l’abitazione per recarsi a lavoro. Possibile comunque una deviazione improvvisa dal percorso più breve. Tale scelta non può essere considerata una sottrazione ai controlli della polizia. Illogico, quindi, ipotizzare il reato di evasione Cassazione, sentenza n. 48917/2015, Sezione Sesta Penale, depositata il 10 dicembre 2015 . Tragitto. Per i giudici di merito, però, la decisione di non utilizzare il percorso più breve è da considerare una violazione dei ‘domiciliari’. In sostanza, l’uomo avrebbe dovuto rispettare il solito tragitto per recarsi a lavoro. Condanna conseguenziale, quindi. Ma l’ottica adottata sia in Tribunale che in Appello viene demolita dai giudici della Cassazione. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ è completamente sbagliato il ragionamento seguito in primo e in secondo grado. Ciò perché non è catalogabile come evasione la condotta della persona che trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi prescrizione di seguire il percorso più breve . Difatti, la semplice scelta di una via più lunga non può costituire, spiegano i giudici, sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia , soprattutto quando l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire implicitamente una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l’autorizzazione . E, va aggiunto, la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo . Logiche le conseguenze da trarre, secondo i magistrati della Cassazione, in questa vicenda. L’uomo ai ‘domiciliari’, autorizzato ad allontanarsi da casa per raggiungere il lavoro e beccato in un luogo non collocato sulla direttrice che conduceva al posto di lavoro e, comunque, fuori dal tragitto più rapido , non è condannabile per il reato di evasione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 novembre – 10 dicembre 2015, n. 48917 Presidente Milo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 9.2.2015 la Corte di appello di Messina - a seguito di gravame interposto dall'imputato P.V. avverso la sentenza emessa il 25.3.2011 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo dei difensore, deducendo 2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, non sussistendo prova certa dalla quale desumere la presenza dell'imputato in contrada S. F. alla data del presunto fatto, avendo omesso la Corte di considerare che l'unica emergenza a proposito proveniva dalle dichiarazioni della persona offesa che aveva rimesso la querela, non essendo stato svolto alcun accertamento a riguardo da parte della p.g E la testimonianza della persona offesa S. non si presenta connotata da attendibilità se si considera il divergente apprezzamento sulla persona dell'imputato in sede di querela rispetto a quanto poi affermato in dibattimento, nonché la circostanza secondo la quale il predetto S. si riferisce a diverso precedente episodio dal quale erano scaturiti motivi di astio nei confronti dello stesso imputato. 2.2. Erronea applicazione della legge penale, in relazione al fatto che l'imputato si stava recando al lavoro non attraverso la via più breve ma senza impedire qualsiasi controllo alla polizia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato sull'assorbente secondo motivo. 2. Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari Sez. 1, n. 4338 del 26/02/1997, Natomi, Rv. 207436 . 3. Cosicché, non può ravvisarsi l'elemento oggettivo del reato contestato nella circostanza secondo la quale l'imputato - autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dove stava ristretto per raggiungere il luogo di lavoro - fu sorpreso in luogo non sito sulla direttrice che conduceva al detto posto di lavoro e, comunque, fuori da tragitto più rapido. 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.