Disegno criminoso unitario: la tossicodipendenza è uno degli elementi da valutare

Lo stato di tossicodipendenza non è l’unico elemento che deve essere considerato ai fini della valutazione dell’unitarietà del disegno criminoso tuttavia, qualora detto stato emerga dagli atti o sia stato comunque prospettato dal condannato, deve essere specificamente vagliato dal giudice dell’esecuzione e valutato fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47476/15, depositata il 1° dicembre. Il caso. Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’ordinanza con cui il Tribunale ha respinto un’istanza avanzata per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato. Utile spunto per i Giudici di legittimità per fornire alcuni chiarimenti sul ruolo dello stato di tossicodipendenza rispetto all’applicazione della disciplina in parola. Il giudice deve considerare lo stato di tossicodipendenza. Punto di partenza dell’analisi degli Ermellini è il dato normativo. Da Piazza Cavour, infatti, ricordano innanzitutto che a norma dell’art. 671, comma 1, c.p.p., come novellato dalla l. n. 49/2006, fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza . Sul punto, precisano inoltre dal Palazzaccio, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre ribadito più volte che, se è vero che lo stato di tossicodipendenza non è l’unico elemento che deve essere considerato ai fini della valutazione dell’unitarietà del disegno criminoso, qualora detto stato emerga dagli atti o sia stato comunque prospettato dal condannato, deve essere specificamente vagliato dal giudice dell’esecuzione e valutato fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina invocata inoltre, secondo l’insegnamento del Supremo Collegio, lo stato di tossicodipendenza – pur se collegato ad una scelta di vita – può essere preso in esame come collante” idoneo a giustificare il riconoscimento della sussistenza di un disegno criminoso unitario con riguardo a reati che siano collegati e dipendenti da esso, sempre che sussistano anche ulteriori concordanti elementi fra quelli già individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza della continuazione. L’ordinanza che ha rigettato la richiesta del ricorrente, dunque, prescindendo dalla valutazione della deduzione del condannato circa il suo stato di tossicodipendenza, è incorsa nell’inosservanza della suddetta disposizione normativa e pertanto deve essere annullata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 aprile – 1 dicembre 2015, n. 47476 Presidente Chieffi – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 giugno 2014 la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di V.R., volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, di cui all'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte il 22 novembre 2011 sub 1 , il 20 febbraio 2012 sub 2 e il 22 febbraio 2012 sub 3 , irrevocabili rispettivamente il 10 gennaio 2013, il 15 gennaio 2013 e il 26 aprile 2012. La Corte, illustrato il contenuto della richiesta e richiamati i principi di diritto fissati dal consolidato orientamento di questa Corte, riteneva che non sussistessero i requisiti per il riconoscimento di una ideazione e programmazione unitaria e iniziale sia pure generica, poiché la sentenza dei 22 febbraio 2012 sub 3 riguardava plurimi reati, previsti dagli artt. 646, 367, 485 e 640 cod. pen., commessi dall'istante in concorso con altri, in varie località del Friuli e in luoghi imprecisati, ai danni di plurimi soggetti, negli anni 2002/2006, e quindi in periodo distante rispetto ai reati di cui alle prime due indicate sentenze sub 1 e sub 2 che, riguardavano reati commessi in epoche ravvicinate 17 febbraio 2007 e 17 aprile 2007, rispettivamente ma concernenti fattispecie di reato, di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., del tutto distinte, aventi oggettività giuridica e sostanziale diversa e prive di collegamento reciproco. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato V., che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non ha in alcun modo tenuto conto del suo stato di tossicodipendenza, evidenziato con l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e provato con il deposito della certificazione rilasciata dal Sert di Trieste, omettendo ogni motivazione al riguardo, dopo avere enunciato nell'ordinanza l'allegazione difensiva. Né si sono considerati i criteri seguiti in sede di cognizione per ritenere la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza sub 3 , alcuni dei quali commessi in spazio temporale ristretto con le fattispecie distinte e differenti, ma omogenee, giudicate con le sentenze sub 1 e sub 2 , il cui collegamento reciproco era individuabile nello stato di tossicodipendenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4-vicies d.l. n. 272 del 2005. Secondo il ricorrente, a fronte della sua istanza, cui aveva allegato l'indicata certificazione del Sert di Trieste attestante il suo stato di tossicodipendenza in essere dal 25 febbraio 1999 e il programma terapeutico in atto alla data della sua incarcerazione, la Corte di appello non ha apprezzato l'elemento testuale introdotto dal legislatore con la novella del 2005 e l'orientamento giurisprudenziale che si è formato nella interpretazione della innovazione legislativa. 3. II Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. A norma dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza . 2.1. Nella specie, l'interessato ha dedotto con l'istanza originaria rivolta al Giudice dell'esecuzione che, tra gli indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna oggetto della richiesta vi era il proprio stato dì tossicodipendenza ha rappresentato di avere commesso reati contro il patrimonio in un ambito territoriale ben definito e delimitato e in un contenutissimo spazio temporale per necessità di assunzione , invocando l'applicazione del nuove testo dell'art. 671 cod. proc. pen., e ha allegato alla istanza il certificato attestante il suo indicato stato. Tale status è stato ribadito con il ricorso come elemento incidente, per la sua rilevanza, sulla valutazione da svolgersi al fine del riconoscimento del vincolo della continuazione, alla luce della previsione normativa del vigente art. 671 cod. proc. pen. 2.2. II Giudice dell'esecuzione, nell'iter logico delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione, con la quale ha escluso la sussistenza della prova della riconducibilità a unico disegno criminoso dei diversi reati, per i quali il ricorrente è stato condannato e ìn ordine ai quali si è chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ha omesso ogni riferimento alla valutazione dello stato di tossicodipendenza del medesimo, limitandosi a darne atto, nella parte espositiva, quale elemento dedotto a ragione della richiesta. Tuttavia, non solo la certificazione dello stato di tossicodipendenza era allegata sub 1 alla istanza, ma la rilevanza della relativa valutazione -fondata sul testo normativo è stata più volte evidenziata da questa Corte, che, nell'escludere che detto stato sia un elemento di per sé esclusivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso, ha tuttavia rilevato che esso, qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato, deve formare oggetto di specifico scrutinio a opera dei giudice della esecuzione ed essere valutato fra gli elementi che incidono sulla applicazione della invocata disciplina, e ha rimarcato che il suo apprezzamento, pur se collegato a una scelta di vita, può essere preso in esame come collante idoneo a giustificare il riconoscimento della sussistenza di un disegno criminoso unitario con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da esso, sempre che sussistano anche ulteriori concordanti elementi fra quelli già individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza della continuazione tra le altre, Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009, dep. 21/07/2009, Piccirillo, Rv. 244828 Sez. 5, n. 10797 del 23/02/2010, dep. 19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373 Sez. 1, n. 33518 dei 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124 Sez. 1, n. 39287 dei 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841 Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, dep. 30/04/2014, Flammini, Rv. 259192 Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, dep. 28/11/2014, Letizia, Rv. 261271 . 3. Avuto riguardo a tali considerazioni, l'ordinanza che ha rigettato la richiesta, prescindendo dalla valutazione della deduzione del condannato circa il suo stato di tossicodipendenza, è incorsa nella inosservanza della suddetta disposizione normativa. 4. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte di appello di Trieste, che procederà a nuovo esame alla luce dei suddetti rilievi, uniformandosi al seguente principio di diritto che questa Corte enuncia ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice della esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se i/ suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte criminose Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011, dep. 20/05/2011, Casà, Rv. 250297 . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste.