Cosa succede se uno dei difensori di fiducia non compare per omesso avviso dell’udienza?

Se uno dei due difensori è presente, e l’altro non capare per mancato avviso, l’atto è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio. Tale nullità deve essere eccepita a opera dell’altro difensore prima delle conclusioni, in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all’eccezione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47558, depositata il 1° dicembre 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale dichiarava l’imputata colpevole del reato di lesioni gravi a lei ascritto. Contro tale pronuncia propone ricorso in Cassazione la soccombente denunciando omessa notificazione del decreto di citazione ad uno dei suoi avvocati. Nel respingere il ricorso i Giudici di legittimità ricordano che, come ribadito anche dalle Sezioni Unite, se l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra nullità assoluta, a diverse conclusioni deve giungersi nell’ipotesi in cui l’imputato sia assistito da due difensori . Omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia. Infatti, nel caso del mancato avviso solo ad uno dei due difensori di fiducia la Suprema Corte ha affermato che nel processo sono parti necessarie, intese soggetto unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l’accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perché l’accusa è costituita sempre da una sola persona, mentre la difesa può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all’imputato, se compare . Nullità di ordine generale a regime intermedio. Pertanto, se uno dei due difensori è presente, e l’altro non capare per mancato avviso, l’atto è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio. La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all’eccezione. Nel caso di specie, conclude la Corte, la mancata eccezione della nullità da parte del codifensore presente rende ragione dell’infondatezza del ricorso che, pertanto, viene rigettato e la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 ottobre – 1 dicembre 2015, n. 47558 Presidente Palla – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata il 26/03/2014, la Corte di appello di Brescia, ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del 07/06/2013, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato E.B. colpevole del reato di lesioni gravi in danno di S.M Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto personalmente ricorso per cassazione E.B., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - omessa notificazione del decreto di citazione. II 18/09/2009 la ricorrente nominava quale difensore di fiducia l'avv. G. B. con successivo atto depositato nella cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare, la ricorrente revocava ogni precedente nomina e nominava, oltre all'avv. G.V., l'avv. A.B., al quale non veniva notificato alcun atto. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. Rileva in premessa il Collegio che in data 17/06/2011 veniva depositato atto di nomina dell'avv. G.V. e dell'avv. A.B., con revoca di ogni altro precedente incarico all'udienza del 28/02/2013 erano presenti gli avv.ti G.V. e A.B. all'udienza del 07/06/2013 - all'esito della quale fu deliberata la sentenza di primo grado - l'avv. A. B. risultava sostituito dall'avv. V. l'atto di appello era firmato dal solo avv. V. il decreto di citazione in appello è stato notificato all'avv. G.V. e all'avv. G. B. all'udienza del 26/03/2014 risultava presente solo l'avv. V. che nulla eccepì in ordine alla omessa notifica all'avv. A.B Ciò premesso, in fatto, deve escludersi la sussistenza dei vizio denunciato. Se, come ribadito di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, cod. proc. pen. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 , a diverse conclusioni deve giungersi nell'ipotesi - che ricorre nel caso di specie - in cui l'imputato sia assistito da due difensori. In riferimento a tale ipotesi, le Sezioni unite di questa Corte hanno compiutamente ricostruito le conseguenze del mancato avviso -solo - ad uno dei due difensori di fiducia nel processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l'accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perché l'accusa è costituita sempre da una sola persona mentre la difesa [ .] può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all'imputato titolare dei diritto se compare. Pertanto, dall'omessa citazione del titolare dei diritto e dal mancato avviso al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quelli nominati di fiducia deriva nullità assoluta ed insanabile, che l'art. 179 cod. proc. pen., prevede sia rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La norma non adotta il termine parte perché, come già nel caso d'incapacità del giudice o di vizio d'iniziativa del pubblico ministero, o in casi altrimenti previsti, la nullità è insanabile e non sarebbe possibile costituire il rapporto processuale. Per l'opposta ragione, in quanto il rapporto si può costituire, al concetto di parte si riporta, per implicito o esplicito, il regime delle altre nullità generali o relative. Pertanto, per diritto vivente già nel sistema previgente cfr. da ultimo S.U. n. 12051/91 De Lena ed a. , se uno dei difensori di fiducia è presente, e l'altro non compaia per mancato avviso, l'atto è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio di qui i principi di diritto in forza dei quali, per un verso, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 - dep. 08/10/2009, Aprea, Rv. 244187 conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 17267 dei 16/04/2010 - dep. 06/05/2010, Gabriele, Rv. 247086 Sez. 1, n. 19982 del 21/03/2013 - dep. 09/05/2013, Panella, Rv. 256182 e, per altro verso, la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio presume la rinuncia all'eccezione Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 - dep. 08/10/2009, Aprea, Rv. 244188 conf. Sez. 2, n. 41729 del 18/07/2014 - dep. 07/10/2014, Monardo e altri, Rv. 260685 . Nel caso di specie, la mancata eccezione della nullità da parte del codifensore presente rende ragione dell'infondatezza del ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato, mentre la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.