Gli Ermellini ribadiscono i requisiti della scriminante della legittima difesa

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla scriminante della legittima difesa, ribadendo alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47177/15, depositata il 27 novembre. Il caso. Al vaglio dei Giudici di legittimità viene sottoposta la pronuncia con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup, prosciolto l’imputato dal delitto di lesioni personali quali conseguenza non voluta del delitto di minaccia ai sensi dell’art. 586 c.p., riduceva la pena inflittagli per i reati – unificati per continuazione – di minaccia aggravata, detenzione e porto di una pistola non identificata e detenzione di munizioni della stessa in luogo pubblico. Il caso in esame ha fornito al Supremo Collegio un’utile occasione per tornare sul tema della legittima difesa. Legittima difesa il ripasso degli Ermellini. Il Supremo Collegio ha innanzitutto ribadito che la legittima difesa pretende requisiti che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima. Mentre l’aggressione ingiusta deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, all’inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. L’elemento dell’attualità del pericolo, continuano da Piazza Cavour, è il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima, che la distingue sia dalla mera difesa preventiva - diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa -, sia dalla vendetta privata ne deriva che con la locuzione pericolo attuale si deve intendere un pericolo presente, incombente, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi. È necessario, quindi, che la possibilità del compimento di atti violenti contro il soggetto agente sia effettiva in relazione ad un preciso comportamento dell’antagonista, indicativo di un’offesa ingiusta in termini di concretezza ed imminenza, richiedente una pronta reazione difensiva non basta, invece, la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un’aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito. Inoltre, l’esimente della legittima difesa non è applicabile qualora il soggetto non agisce nella convinzione - anche erronea -, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. Quanto al profilo putativo della scriminante in esame, conclude il Supremo Collegio, il relativo accertamento implica un giudizio ex ante , rapportato alle peculiari circostanze concrete della fattispecie, da condurre secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve esaminare la situazione specifica per verificare se la stessa fosse tale da far sorgere nel soggetto l’erroneo convincimento di trovarsi in condizioni di fatto che, qualora realmente esistenti, avrebbero escluso l’antigiuridicità della condotta costituente reato, non potendo affidarsi a criteri soggettivi, oppure a stati d’animo turbati dell’agente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 ottobre – 27 novembre 2015, n. 47177 Presidente La Posta – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2014 la Corte d'Appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari il 27 febbraio 2013 e, prosciolto l'imputato I. M. dal delitto di lesioni personali quale conseguenza non voluta del delitto di minaccia ai sensi dell'art. 586 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, riduceva ad anni quattro, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed € 5.933,00 di multa la pena inflittagli per i restanti reati, unificati per continuazione, di minaccia aggravata, detenzione e porto di una pistola a tamburo cal. 357 non identificata e di detenzione di quattro munizioni ed esplosione delle stesse in luogo pubblico. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. 1.1 A fondamento della decisione le due sentenze di merito ponevano quanto riferito dalla persona offesa R. N., che aveva riportato un'escoriazione lineare da arma da fuoco allo zigomo destro, l'amputazione del trago ed una ferita attraversante le ossa del padiglione auricolare, lesioni giudicate guaribili in giorni dieci, a seguito dell'esplosione al suo indirizzo di più colpi di pistola da parte di soggetto in un secondo momento identificato nell'imputato I. M., nonché da quanto riferito da A. P. e da M. C. e dalle informazioni ricavate dalle immagini registrate da impianto di videoripresa funzionante sul luogo del ferimento, che si riteneva conseguenza non voluta delle minacce attuate a mano armata dal M., autore della sparatoria contro il N. per contrasti pregressi inerenti la gestione degli apparecchi per i videogiochi installati nell'esercizio gestito dal C 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo dei difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per a erronea applicazione della legge penale e mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. e mancanza ed illogicità manifesta e/o carenza di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen La sentenza impugnata, dopo avere stigmatizzato la benevola derubricazione dell'originaria imputazione di tentato omicidio in quella di lesioni conseguenti a minaccia a mano armata, ha ritenuto che gli spari fossero stati compiuti davanti ad un numero imprecisato di persone dopo un appostamento, nonostante l'assenza di riscontri probatori al contrario, il M. si era reso conto che la via era deserta ed aveva esploso i colpi d'arma da fuoco verso il muro della palazzina a solo scopo difensivo per far allontanare il N., che era sceso da un'autovettura con l'intento di aggredirlo. La Corte aveva affermato di avere visionato i filmati dell'episodio e di avere scorto l'imputato in attesa, cosa non rispondente al vero, dal momento che egli si era trattenuto a colloquio con un amico visto per caso e si era trovato di fronte il N. all'improvviso, andatogli incontro per colpirlo nuovamente, come avvenuto un anno prima presso la sua abitazione. Se il N. avesse inteso veramente recarsi in banca, avrebbe seguito altro percorso, mentre aveva cercato di sorprendere l'imputato alle spalle in modo da non essere visto, ma quando l'imputato si era accorto della sua presenza, sentitosi provocato ed esposto a pericolo, anche per la presenza nelle mani dell'avversario di un pacco non ben identificato, aveva esploso i colpi di arma da fuoco per intimidirlo e farlo fuggire. Pertanto, doveva essere riconosciuta la causa di giustificazione della legittima difesa, nella forma dell'eccesso colposo. In riferimento all'elemento psicologico, nell'ipotesi di aberractio delicti, il reato non voluto è punito a titolo di colpa, il che non significa sia preteso l'accertamento dei requisiti costitutivi di una vera e propria colpa, ma comporta l'applicazione al reato materialmente realizzato ed oggettivamente attribuito all'agente della disciplina del corrispondente reato colposo. Pertanto, avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen., avendo il N. concorso a determinare l'evento con il proprio comportamento. Non trova rispondenza nei precedenti penali il giudizio di pericolosità sociale espresso dai giudici di merito, sicchè la misura di sicurezza è stata applicata in assenza di riscontri effettivi e sulla base di una valutazione immotivata di trattamento e controllo che potrebbe, al più, esprimersi a seguito dell'espiazione della pena inflitta inoltre, non tiene conto dei comportamento tenuto dall'imputato che ha riconosciuto la propria responsabilità nei limiti predetti e ha reso l'arma. Tali elementi avrebbero dovuto indurre anche a contenere la pena inflitta quella base, pari ad anni cinque e mesi otto di reclusione, è eccessiva e non commisurata ai fatti, non tiene conto del comportamento processuale e pre-processuale tenuto dal M., della dinamica dei fatti descritti dal consulente tecnico e della condotta dei N. che aveva ingenerato l'errore circa un'imminente aggressione a mano armata. Ha dunque chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, sia rideterminata la pena e revocata la misura interdittiva applicata, ovvero che la sentenza stessa sia annullata con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e comunque vincolati dal percorso argomentativo della sentenza impugnata. 1. La Corte distrettuale, con ampi riferimenti al materiale probatorio acquisito, ha confermato come corretta la ricostruzione oggettiva dei fatti verificatisi in data 21 agosto 2013, peraltro descritti da testi oculari e ripresi da un impianto di videosorveglianza. Ha ritenuto dimostrato che l'imputato, raggiunto l'incrocio tra via S. M. e via Col del Rosso in Cagliari a bordo di autovettura di colore G.o, lasciata in sosta, dopo esserne disceso ed essersi trattenuto davanti ad un negozio, all'arrivo di un veicolo Mercedes di colore nero, condotto da A. P., dal quale dal lato del passeggero era sceso R. N., aveva alzato il braccio destro puntando contro quest'ultimo una pistola, in seguito recuperata su sue indicazioni e risultata essere arma clandestina e provento di furto, ed aveva esploso almeno quattro colpi che avevano attinto l'aggredito alla zona auricolare destra ed avevano danneggiato due veicoli in sosta e la serranda di altro esercizio nei pressi, quindi si era allontanato. Ha dunque concluso per la correttezza e fedeltà alle emergenze probatorie di quanto esposto nella sentenza di primo grado sul fatto che l'imputato, già dotatosi di un'arma da fuoco, si fosse posto in attesa dell'arrivo del N., che sapeva frequentare i luoghi, per aggredirlo e, una volta vistolo uscire dal veicolo col quale era arrivato, gli si era portato incontro ed aveva subito sparato e ciò al fine di riaffermare il proprio prestigio criminale e vendicare l'affronto subito un anno prima quando era stato violentemente percosso dal N. presso la propria abitazione per contrasti legati alla gestione delle slot machines installate nell'esercizio denominato Black diamond condotto dal C. e dal N. stesso. 1.1 La contrastante versione difensiva dei fatti, volta ad accreditare la riconoscibilità dei presupposti della legittima difesa, nella forma putativa o nell'eccesso colposo, è stata esaminata e disattesa con ricchezza di argomentazioni logiche, compiute ed aderenti ai dati probatori la Corte di merito, infatti, ha escluso che il M. avesse minacciato con gli spari il N. perché timoroso di essere nuovamente aggredito, dal momento che la vittima non aveva fatto alcun cenno di compiere atti violenti o minatori nei suoi riguardi, si era limitata a percorrere la sede stradale ed egli non era soggetto da temere per la propria incolumità, tanto da essere già armato e da avere commesso reati violenti quali rapine ed in tempi più recenti le condotte estorsive che avevano esasperato a tal punto il socio del N. da indurlo ad un tentativo di suicidio. Ha dunque escluso di poter individuare nei fatti le condizioni applicative della invocata scriminante nelle forme invocate per avere l'imputato aggredito per primo il contendente in luogo pubblico al fine di riaffermare il proprio prestigio criminoso quando questi aveva mantenuto un atteggiamento innocuo ed anche in seguito era stato talmente condizionato dall'episodio e dalla nota personalità dell'aggressore da rifiutarsi di farne il nome. 1.2 La sentenza in verifica ha offerto corretta applicazione dei noti principi interpretativi, secondo i quali la legittima difesa pretende requisiti che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità dei pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa Cass. sez. 4, n. 16908 del 12/02/2004,Lopez, rv. 228045 sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181 sez. 5, n. 25653 dei 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447 sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884 . L'elemento dell'attualità dei pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell'azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata pertanto, con la locuzione pericolo attuale si deve intendere un pericolo presente , in atto , in corso , incombente , con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi Cass. sez. 1, n. 2771 del 19/01/1984, Bertoncin, rv. 163332 sez. 1, n. 6163 del 04/02/1982, Coppola, rv. 154330 sez. 1, n. 10368 dell' 11/6/1984, Politino, rv. 166788 sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, rv. 246566 sez. 5, n. 26159 del 30/4/2010, P. , rv. 247884 . Si richiede quindi che la possibilità del compimento di atti violenti contro il soggetto agente sia effettiva in relazione ad un preciso comportamento dell'antagonista, indicativo di un`offesa ingiusta in termini di concretezza ed imminenza, richiedente una pronta reazione difensiva non può, invece, ritenersi sufficiente la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un'aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l'allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito. Inoltre, si è affermato che L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa Cass. sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, rv. 215513 . Quanto al profilo putativo della scriminante in esame, il relativo accertamento implica un giudizio ex ante , rapportato alle peculiari circostanze concrete della fattispecie, da condurre secondo il prudente apprezzamento dei giudice di merito, che deve esaminare la situazione specifica per verificare se la stessa fosse tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi in condizioni di fatto che, qualora realmente esistenti, avrebbero escluso l'antigiuridicità della condotta costituente reato, non potendo affidarsi a criteri soggettivi, oppure a stati d'animo turbati dell'agente Cass. sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, rv. 207376 sez. 1, n. 4456 del 17/02/2000, Tripodi, rv. 215808 sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Narcisio, rv. 245634 sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., rv. 255268. Infine, risulta giuridicamente corretta e ben giustificata anche l'esclusione dell'eccesso colposo, che difetta di qualsiasi riscontro probatorio e che presuppone le condizioni della scriminante della legittima difesa con superamento dei limiti previsti per il suo riconoscimento, posto che le riprese filmate avevano mostrato l'atteggiamento inoffensivo dei N., il che non può aver ingenerato nell'imputato alcun convincimento di poter subire qualche atto lesivo. Si è dunque affermato al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte che Non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti Cass. sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, rv. 256017 sez. 1, n. 3148 dei 19/02/2013, P.C. in proc. Mariani, rv. 258408 , mentre il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa appartengono all'ambito del giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati. Tali orientamenti si adattano perfettamente al caso in esame ed inducono a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso che pretende insussistente anche il solo delitto di minaccia aggravata. 2. Del pars manifestamente infondata la doglianza che pretende applicarsi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 5 cod. pen., questione ritenuta assorbita dalla declaratoria d'improcedibilità dell'azione relativa al reato di cui all'art. 586 cod. pen. per difetto di querela e comunque priva di consistenza quanto al delitto di minaccia, poiché per il riconoscimento dell'attenuante occorre che la condotta dolosa dell'offeso concorra volontariamente a determinare l'evento dei reato, non essendo sufficiente che la stessa costituisca il movente dell'azione antigiuridica dell'imputato Cass. sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012, Porta e altri, rv. 253203 . 3. Quanto all'applicazione della misura di sicurezza, il giudizio di pericolosità sociale espresso nelle due sentenze di merito è stato ancorato alla carriera criminale dell'imputato, analizzata in tutti i reati commessi, nella loro varietà e reiterazione sin da quando egli era ancora minore, nella loro specificità rispetto ai fatti concernenti le armi ed i reati contro la persona, elementi ritenuti indicativi di personalità violenta e di una scelta di vita improntata all'illegalità ed alla violazione delle regole di civile convivenza. A ciò si è aggiunta la considerazione della gravità oggettiva dei fatti e del movente che li ha ispirati, funzionale alla rivendicazione del ruolo criminale del M. e l'apprezzamento del comportamento processuale, ritenuto indicativo non di sincero pentimento, ma dell'intento di mitigare l'asprezza della punizione. Deve dunque concludersi che anche in riferimento alla sottoposizione a libertà vigilata e all'individuazione del relativo periodo la sentenza è esente da qualsiasi censura, avendo rispettato puntualmente il parametro normativo di riferimento ed esposto un corredo giustificativo ampio, congruo e razionale, non suscettibile di diversa considerazione in questa sede di legittimità. 4. Infine, la commisurazione della pena è stata motivata in ragione di una pluralità di elementi negativi, quali la personalità del reo, i plurimi e gravi precedenti penali, i motivi a delinquere, le allarmanti ed altamente pericolose modalità dell'azione -una sparatoria a raffica in stile far west in pieno giorno in zona frequentata col serio pericolo di attingere passanti e automobilisti, attuata con arma clandestina-, le conseguenze lesive per la vittima. Pertanto, ancorchè la sanzione comminata sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale, si è dato conto dei criteri impiegati e delle scelte punitive effettuate in modo aderente alle caratteristiche oggettive e soggettive del caso. Per le considerazioni svolte, il ricorso, privo di qualsiasi fondamento in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.