Non sussiste l’aggravante della destrezza nel furto compiuto a causa dell’assenza di vigilanza sull’oggetto rubato

Per ravvisare l’aggravante della destrezza è necessario l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso.

Così la Cassazione, con la sentenza n. 46977 depositata il 26 novembre 2015. Aggravante della destrezza. Scagli la prima pietra chi non ha lasciato almeno una volta nella vita il portafoglio incustodito in riva al mare prima di fare una bella nuotata! In questo caso, tuttavia, anche se ci si sente sicuri di ritrovare i propri oggetti preziosi alla fine del ristoro marino, può succedere che qualche abile mano” si faccia parte attiva per farli sparire. È quanto successo nel fatto relativo alla controversia che ha dato origine alla pronuncia in commento. Nel caso di specie il ricorrente, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2 e 625, n. 4, c.p. con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa. Da qui il ricorso per cassazione con la censura della violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p. in relazione all’applicazione dell’aggravante della destrezza, in quanto per la difesa quest’ultima era stata contraddittoriamente riconosciuta nel caso concreto, in cui la vittima del furto aveva lasciato gli indumenti senza controllo in un tratto si spiaggia isolato, immergendosi in acqua ed allontanandosi dalla riva. Ipotesi di destrezza. Sul punto i Giudici della Corte di Cassazione si esprimono favorevolmente alla tesi dell’imputato. Infatti, come viene spiegato nel corpo della sentenza, le ragioni giustificative della previsione dell’aggravante della destrezza si fondano sull’esistenza di una particolare abilità dell’agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. Da questo punto di vista – precisano i Giudici di Piazza Cavour – è significativo che l’ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto borseggio, nel quale l’agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori. Tuttavia, anche al di fuori delle ipotesi di borseggio, ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l’agente si avvale di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, inducendola a prestare attenzione ad altre circostanze o attenuando comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Al riguardo la giurisprudenza prevalente in materia ritiene che per ravvisare l’aggravante sia necessario comunque l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso. D’altro lato, i Giudici di legittimità, precisano che sussiste anche un orientamento giurisprudenziale minoritario secondo il quale l’aggravante della destrezza sussiste anche quando l’agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. Mancanza di querela. Tuttavia, dal tenore della pronuncia di merito – spiegano i Giudici del Palazzaccio – emerge che i Giudici hanno accertato che la persona offesa aveva nascosto il suo marsupio nei pressi di uno scoglio, mentre raccoglieva frutti di mare in acqua. L’agente non ha utilizzato una particolare abilità per impossessarsi della cosa, perché si è limitato a sopraggiungere a bordo di uno scooter e prendere l’oggetto né ha utilizzato condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare l’attenzione della persona offesa che non era proprio presente. Questa condotta, secondo i Giudici, risulta caratterizzata, piuttosto che dalla particolare abilità dell’ agente nell’eludere la vigilanza sulla cosa, dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità favorevole in assenza di controlli. Deve dunque escludersi – chiosano i Giudici della Corte di Cassazione –, secondo l’orientamento interpretativo che non ritiene sussumibile nell’ipotesi aggravata in esame il mero approfittamento da parte dell’agente di una condizione di assenza di vigilanza della cosa da parte del suo possessore, che nel caso concreto sia configurabile l’aggravante della destrezza. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, esclusa l’aggravante contestata, perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10- 26 novembre 2015, numero 46977 Presidente Brusco – Relatore Serrao Ritenuto in fatto l. La Corte di Appello di Palermo, in data 29/01/2014, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6/03/2013 dal Tribunale di Trapani nei confronti di C. F. P., imputato del reato di cui agli articolo 110,624, commi 1 e 2, e 625 numero 4 cod. penumero con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e condannato alla pena di un anno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione F. P. C. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione per aver ritenuto attendibile la parte offesa. La stessa, si assume, ha riconosciuto in dibattimento l'imputato sebbene avesse caratteristiche somatiche totalmente diverse dall'originario riconoscimento. Nel ricorso si censura la sentenza anche per aver omesso di prendere in considerazione la tesi difensiva circa l'inverosimiglianza che una persona andasse al mare con euro 1.650,00 contanti e li lasciasse in un borsello incustodito b violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 625 numero 4 cod. penumero Il ricorrente ritiene che l'aggravante della destrezza sia stata contraddittoriamente riconosciuta nel caso concreto, in cui la vittima del furto aveva lasciato gli indumenti senza controllo in un tratto di spiaggia isolato, immergendosi in acqua ed allontanandosi dalla riva c violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero in relazione all'applicazione della recidiva. Il ricorrente si duole del fatto che la circostanza aggravante prevista dall'articolo 99, comma 4, cod. penumero sia stata applicata in base ad un rilievo automatico senza alcuna ulteriore valutazione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali con la conseguenza che il sindacato di legittimità in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, numero 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 Sez. 3, numero 4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272 . Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 . E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'articolo 606 lett. e cod. proc. penumero , per effetto della legge 20 febbraio 2006 numero 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti Sez. 5, numero 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109 . Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ex multis Sez. 6, numero 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181 . Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio. 1.2. Ed invero, la Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha chiarito che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa con estrema sicurezza sia nel corso delle indagini preliminari sia in fase dibattimentale costituisse prova esaustiva della responsabilità dell'imputato, quale coautore, in merito al furto di un marsupio che la vittima aveva nascosto nei pressi di uno scoglio. 1.3. Va, dunque, rilevata la inammissibilità perché trattasi di motivi attinenti alla ricostruzione del fatto delle censure che si riferiscono all'esistenza della gravità indiziaria in relazione alla possibilità di addebitare al ricorrente l'impossessamento del marsupio, trattandosi di censure che mirano esclusivamente a rivalutare il compendio indiziario preso in considerazione dai giudici senza che sia stata evidenziata alcuna contraddizione o manifesta illogicità nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. 2. E', invece, fondato il motivo di ricorso che sì riferisce alla ritenuta esistenza dell'aggravante della destrezza. 2.1. Le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. È infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto , nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori la borsa ecc. . Ma, anche al di fuori dei casi di , ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità Sez. 2, numero 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 263235 Sez. 4, numero 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207 Sez.S, numero 15262 del 23/03/2005, Gabriele, Rv. 232140 Sez.4, numero 10184 del 10/12/2004, dep.2005, Illoni, Rv. 230991 per dìstrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Questa interpretazione è accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come per ravvisare l'aggravante sia necessario comunque l'approfitta mento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso Sez. 2, numero 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517 Sez.S, numero 7314 del 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745 Sez. 5, numero 11079 del 22/12/2009, dep. 2010, Bonucci, Rv. 246888 Sez. 4, numero 42672 del 10/05/2007, Aspa, Rv. 238296 Sez. 5, numero 44018 del 10/10/2005, Fazio, Rv. 232811 . 2.2. Alla luce di questi principi, pur dando atto di un divergente orientamento interpretativo secondo il quale l'aggravante della destrezza sussiste anche quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro Sez. 2, numero 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517 Sez. 5, numero 7314 del 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745 Sez. 5, numero 640 del 30/10/2013, dep. 2014, Rainart, Rv. 257948 Sez.6, numero 23108 dei 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886 Sez.S, numero 16276 dei 16/03/2010, Carelli, Rv. 247262 , secondo il Collegio nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell`aggravante in esame. 2.3. Dal tenore delle pronunce di merito emerge, infatti, che i giudici hanno accertato che la persona offesa aveva nascosto il suo marsupio nei pressi di uno scoglio, mentre raccoglieva frutti di mare in acqua. L'agente non ha utilizzato una particolare abilità per impossessarsi della cosa, perché si è limitato a sopraggiungere a bordo di uno scooter e prendere l'oggetto ne' ha utilizzato condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare l'attenzione della persona offesa, che non era proprio presente Sez. 5, numero 19344 del 11/02/2013, T., Rv. 255380 . Tale condotta è caratterizzata, piuttosto che dalla particolare abilità dell'agente nell'eludere la vigilanza sulla cosa, dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controlli Sez. 5, numero 12473 del 18/02/2014, Rapposelli, Rv. 259877 . Deve dunque escludersi, secondo l'orientamento interpretativo che non ritiene sussumibile nell'ipotesi aggravata in esame il mero approfittamento da parte dell'agente di una condizione di assenza di vigilanza della cosa da parte del suo possessore Sez. 5, numero 19344 del 11/02/2013, T., Rv. 255380 , che nel caso concreto sia configurabile l'aggravante della destrezza. 3. Dovendosi escludere la sussumibilità dei fatto nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 625 numero 4 cod. penumero , deve rilevarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, rinvenendosi in atti una denuncia presentata dalla persona offesa in data 12 luglio 2008 priva della manifestazione di qualsivoglia istanza di punizione e contenente la mera descrizione del fatto Sez. 6, numero 12799 del 21/01/2010, Pandolfi, Rv. 246683 Sez. 6, numero 28851 del 14/05/2002, D'Uggento, Rv. 222745 . 3.1. Il terzo motivo di ricorso è, conseguentemente, assorbito. 3.2. Conclusivamente, esclusa la configurabilità dell'aggravante contestata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata, in difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante contestata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.