Associazione finalizzata al narcotraffico: gli Ermellini ribadiscono i requisiti

Nuove conferme dalla Corte di Cassazione relativamente ai requisiti per la configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico.

Il caso. Con la sentenza n. 46614/15, depositata il 24 novembre, il Supremo Collegio - chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’imputato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per spaccio di sostanze stupefacenti – ha ribadito alcuni consolidati arresti giurisprudenziali in tema di associazione finalizzata al narcotraffico. Quali requisiti per la configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico? Gli Ermellini hanno in particolare ricordato che ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo sorto anche in modo informale e non contestuale avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo Cass. n. 7387/14 . Serve la prova della stabile adesione al sodalizio. Da Piazza Cavour, poi, hanno ribadito che la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell’agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è necessaria, cioè, la prova della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 settembre – 24 novembre 2015, n. 46614 Presidente Agrò – Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1.G. R. ricorre contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno quale giudice dei riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere per ì delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per spaccio di sostanze stupefacenti. A fronte delle deduzioni della difesa volte a censurare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, il giudice del riesame rileva che le convergenti dichiarazioni di C. e P. P., attendibili e prive di ogni intento calunnioso, danno la prova dell'inserimento di R. nell'ambito di un organizzazione volta al traffico dì stupefacenti. Altri elementi emergono dalle conversazioni intercettate tra R. e M., non spiegabili altrimenti se non in relazione a contatti di forniture di stupefacenti. Significative anche le intercettazioni ambientali relative alle discussioni tra M. e B Quanto al profilo delle esigenze, nonostante il giudice per le indagini preliminari abbia escluso l'aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991, ad avviso di giudice dei riesame, opera la presunzione relativa per il delitto associativo, per la quale, oltre al tempo decorso dalla commissione dei reati, può essere superata da comportamenti positivi che nel caso concreto non vi sono, pertanto la custodia in carcere appare dei tutto giustificata. 2.La difesa deduce - vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. Quanto alla partecipazione dell'indagato all'associazione, si rileva che il quadro indiziario non dà alcuna elemento specifico e concreto che possa confermare la sussistenza di tale ulteriore ipotesi di reato, la quale oltre a richiedere un quid pluris rispetto ali' ipotesi di concorso, rende necessaria la consapevolezza di condividere i mezzi e i profitti con associati e per le finalità dei gruppo mentre non è possibile considerare una serie di episodi privi di significato sotto tale profilo. Non può che esservi l'elemento del vincolo tendenzialmente permanente, dell'indeterminatezza del programma e dell'esistenza di un gruppo organizzato. Gli elementi emersi che caratterizzano il ruolo di R. non possono essere quelli di un tossicodipendente, tra l'atro, iscritto al Sert di Salerno e condizionato dal terrore di dover far fronte ai pagamenti delle forniture di stupefacente il cui quantitativo veniva da loro imposto. Ulteriore profilo è quello delle esigenze cautelari, la cui motivazione è contraddittoria, poiché prima si pone i rilievo che R. è incensurato o poi si ritiene che la presunzione di pericolosità sussiste per l'assenza di elementi significativi, quali l'allontanamento dall organizzazione. Mentre, nel provvedimento impugnato non sono stati considerati gli elementi di concretezza e attualità del pericolo su cui la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata nel senso che è necessario formulare una prognosi che debba mettere in concreto pericolo l'esigenza da tutelare. In concreto tale pericolo, per la difesa non vi è, e può essere applicata una misura meno afflittiva anche attraverso l'utilizzo di braccialetti elettronici. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al delitto associativo, nel senso che gli indizi descritti potrebbero, allo stato, essere più compatibili con un'ipotesi di concorso. Questa Corte si é più volte espressa nel senso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario a che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo sorto anche in modo informale e non contestuale avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali b che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo c che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali dei sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo Sez.VI, 3 dicembre 2013,dep. 17 febbraio 2014, n. n. 7387 . Del resto, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui ali' articolo 74 d. P. R. n. 309 dei 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Altro tema da considerare - tenuto conto che le condotte di cessione risalgono agli anni 2009/2011 - è quello relativo alle esigenze cautelari e, in particolare, per condotte e risalenti nel tempo in tal caso, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è essenzialmente qualificata unicamente dai reati fine e non dalla mera qualità dì associato. Ne discende che l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai punti dianzi indicata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1 e rinvia per nuovo esame sul detto capo al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1 disp. att. c.p.p