‘Roba’ per movimentare la cena. Un partecipante inchioda l’amico fornitore: era cocaina

Condanna per l’uomo che si premurava di portare a tavola la sostanza capace di rendere più interessante la serata. Le parole di uno dei componenti della comitiva sono inequivocabili esse permettono di affermare che quella ‘roba’ era cocaina.

Cene stupefacenti tra amici. Condanna per l’uomo che ha messo a disposizione della propria comitiva la sostanza capace di ‘rallegrare’ la serata. Dalla testimonianza di un membro del gruppo, difatti, è stato facile dedurre che a tavola, in quelle occasioni, ci fosse cocaina. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 46372/15 depositata il 23 novembre Effetti. Riflettori puntati su un periodo non breve. Diverse le cene realizzate tra la fine dell’anno 2008 e giugno 2009 . In quelle occasioni le serate erano ‘movimentate’ dalla sostanza messa a disposizione a titolo gratuito da uno della comitiva. Di cosa si tratta? A far chiarezza è uno dei partecipanti a quelle cene. Lui racconta della sensazione di ebbrezza, energia e contentezza immediata provata una volta assunta la sostanza fornita dall’amico. Effetti tipici della cocaina , annotano i giudici. E inequivocabili sono altri due dati forniti dal teste il colore bianco e le modalità di assunzione che avveniva sniffando . Nessun dubbio, quindi, sulla natura della ‘roba’ utilizzata dal gruppo. Per i giudici di merito e per quelli di Cassazione è inevitabile parlare di cocaina . E ciò rende inevitabile la condanna nei confronti dell’‘animatore’ di quelle cene ‘stupefacenti’.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 ottobre – 23 novembre 2015, n. 46372 Presidente Romis – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5.11.2014, ha confermato la condanna di F.R.G. alla pena di otto mesi e venti giorni di reclusione e 2200,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, co. 5 dpr 309/90, per cessione continuata di cocaina, fatto avvenuto tra la fine dell'anno 2008 e giugno 2009. 2 Ricorre per cassazione I' imputato lamentando con un primo motivo travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità. La condanna riguardava la cessione a titolo gratuito di cocaina che l'imputato poneva a disposizione nel corso di cene con amici e conoscenti nell'atto di appello si era rappresentato che da tutte le testimonianze assunte erano emersi notevoli e fondati dubbi sulla natura della sostanza stupefacente tanto da determinare assoluta incertezza al riguardo la Corte di appello ha dato valore, in contrario, alle dichiarazioni dei testi Z. e M. laddove costui, secondo il ricorrente che riporta la risposta fornita dallo Z. al giudice nel corso dell'udienza del 15/3/2011, aveva espresso - al pari di tutti gli altri testi - notevoli dubbi al riguardo. Con un secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della fattispecie dell'art. 73, co. 5, dpr 309/90 come sostituito dapprima con il decreto legge 146/2013 convertito ire legge 10/2014 e successivamente con decreto legge 36/2014 convertito in~79/2014 entrata in vigore il 21 maggio 2014, con i quali è stata affermata la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90 e sono state diminuite le pene. Considerato in diritto 1. II ricorso non merita accoglimento. Il primo motivo è inammissibile. La questione della mancanza di certezza circa la natura stupefacente della sostanza è stata oggetto del giudizio fin dal primo grado e con la sentenza qui impugnata la Corte di appello ha disatteso la doglianza rilevando che in particolare ,il teste M. aveva riferito la sensazione di ebbrezza, energia' e contentezza immediata che faceva seguito all'assunzione della sostanza fornita dal F.R., effetti tipici dell'assunzione di cocaina ha osservato inoltre che il colore bianco della sostanza e le modalità di assunzione, sniffando, ne confermavano la natura. E' evidente come il vizio di travisamento della prova sia impropriamente evocato atteso che esso si riferisce alle dichiarazioni di Z., laddove la Corte di appello attribuisce invece valore decisivo alle dichiarazioni dei teste M.o. Neppure il secondo motivo può essere accolto non essendo stato formulato con il proposto appello e neppure essendo stata sollevata in sede dibattimentale alcuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio, nonostante che all'epoca di celebrazione dello stesso la nuova normativa fosse già entrata in vigore e dovendosi in ogni caso ritenere che la Corte di appello abbia, sia pure senza espressa motivazione al riguardo, valutato la congruità della pena irrogata in primo grado in relazione ai sopravvenuti limiti edittal , ritenendola conforme alla gravità dei fatto e alla personalità dell'imputato, restando di conseguenza esclusa ogni ipotesi di pena illegale. 2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.