Procura speciale conferita dal terzo interessato: quali requisiti?

Per la validità della procura ex art. 100 c.p.p., non è decisiva l’azione di rigorose formule sacramentali o l’espressione in forma incompleta ad esempio, nel caso di omessa indicazione dello specifico procedimento, magari indicato con il numero di ruolo , a patto che il tenore dei termini usati nella redazione della procura de qua e la sua collocazione appaiano di per sé suscettibili di escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte.

Il caso. Con la sentenza n. 46076/15, depositata il 20 novembre, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti che deve presentare la procura di cui all’art. 100, commi 1, 2 e 3, c.p.p., cioè la procura speciale conferita per un determinato procedimento. Necessaria la procura speciale per il terzo interveniente nel procedimento di prevenzione. Gli Ermellini, in primis , hanno ribadito che, per costante insegnamento del Supremo Collegio, il terzo interessato, interveniente nel procedimento di prevenzione quale portatore di interessi civilistici, deve munirsi di procura speciale, non potendo stare personalmente in giudizio cfr., ex multis , Cass. n. 17938/14 . La procura speciale ex art. 100 c.p.p. è quella conferita per un determinato procedimento. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, chiariscono poi i Giudici di Piazza Cavour, la procura di cui all’art. 100, commi 1, 2 e 3 c.p.p., è la procura espressamente conferita per un determinato procedimento , e si distingue da quella disciplinata dall’art. 122 concernente la procura speciale per determinati atti che la legge riserva al titolare del diritto e che tuttavia possono essere compiuti per mezzo di un procuratore speciale ed ovviamente dalla nomina di difensore cui procede la persona offesa ai sensi dell’art. 101 c.p.p. con le stesse forme previste dell’art. 96 c.p.p. per la nomina effettuata dall’imputato. Non è decisiva l’adozione di formule sacramentali. Il giudice, dunque, dovrà verificare se il mandato sia stato conferito specificamente per quel determinato ambito. A tal fine, non è decisiva l’azione di rigorose formule sacramentali o l’espressione in forma incompleta ad esempio, nel caso di omessa indicazione dello specifico procedimento, magari indicato con il numero di ruolo , a patto che il tenore dei termini usati nella redazione della procura de qua e la sua collocazione appaiano di per sé suscettibili di escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte. Sarà, invece, insufficiente allo scopo il conferimento di un mandato di contenuto intrinsecamente generico , contenuto in un documento distinto rispetto all’istanza o alla domanda e che a queste non faccia alcuno specifico riferimento, non consentendo in alcun modo quell’immediato e non equivoco collegamento costituente il proprium della procura speciale per il singolo procedimento .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 settembre – 20 novembre 2015, n. 46076 Presidente Conti – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, Sezione Misure di Prevenzione in qualità di giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dalla Banca Monte dei Paschi si Siena SpA di ammissione al credito ai sensi dell'art. 58 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011 e art. 1, comma 1999 I. n. 228 del 2012 rispetto a beni immobili oggetto di confisca in danno di L.M. nell'ambìto di procedimento di prevenzione a carico di quest'ultimo. Il Tribunale ha osservato che la Banca istante è da considerare terzo interessato nella pro cedura di confisca dei beni sottoposti a misura di prevenzione e richiamando la costante giuri sprudenza di legittimità ha rilevato che come tutti i portatori di interessi civilistici può parte cipare a detta procedura con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Con riferimento a quella versata in atti, il Tribunale ha ritenuto che essa sia costituita da un semplice mandato in calce all'istanza depositata ex lege n. 228 del 2012 con il quale uno dei procuratori delegati si limita a conferire il potere defensionale senza ulteriore indicazione, non soddisfacendo ai requisiti richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen. e non potendo, pertanto, essere apprezzato come procura speciale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la Banca istante, che deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 199 e 200 della legge n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e 58 d. Igs. n. 159 del 2011, sostenendo che la domanda presentata ai sensi della legge n. 228 del 2012 non richiede la necessaria apposizione, in calce o a margine del medesimo atto, della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen La ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge in relazione a detta ultima previsione, normativa evidenziando di avere agito non già in qualità di parte civile o di responsabile civile o quale persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, bensì esclusivamente di creditore terzo ex art. 52 d. Igs. n. 159 dei 2011, ribadendo sotto diverso profilo la precedente doglianza e sostenendo che la legge n. 228/ 12 non prevede la necessità di munirsi di procura speciale per le domande di ammissione al credito garantito da diritto reale. 3. Nelle note scritte, il Procuratore Generale ha richiamato la costante giurisprudenza di le gittimità in tema di terzo interessato nel procedimento di prevenzione ed onere di munirsi di procura speciale, sostenendo che nessuna deroga sul punto della legittimazione è stata intro dotta dalla legge n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 200 rinvia alle forme dell'art. 666, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 ed alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e deve essere accolto, ancorché per ragione diversa da quelle oggetto di doglianza. 2. In via preliminare, reputa il Collegio di dovere ribadire la costante giurisprudenza di que sta Corte di Cassazione in ordine alla necessità per il terzo interessato, interveniente nel pro cedimento di prevenzione quale portatore di interessi civilistici, di munirsi di procura speciale, non potendo stare personalmente in giudizio Sez. 6, sent. n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873 Sez. 1, sent. n. 10398 del 29/02/2012, Lucà e altri, Rv. 252925 Sez. 2, sent. n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404 Sez. 6, sent. n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256264 Sez. 6, sent. n. 17938 del 12/02/2014, Stifani e altri, Rv. 259000 , ribadita con riferimento al ricorso per cassazione e all'impossibilità di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. da Sez. U, sent. n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894. Non v'è nessuna ragione, infatti, di discostarsi dai condivisibili approdi interpretativi conte nuti nelle citate pronunce e non può in alcun modo sostenersi, come propugna la ricorrente, che l'art. 1, commi 199-200 della legge n. 228 del 2012 abbia innovato sul punto, limitandosi la novella legislativa a riconoscere la legittimazione dei creditori assisiti da particolari garanzie a proporre domanda di ammissione al credito, entro termini perentori e nelle forme previste dall'art. 58, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011, al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che abbia disposto la confisca definitiva di prevenzione, senza nulla statuire riguardo alle modalità di stare in giudizio. 3. Va, tuttavia, rilevato come la procura a suo tempo conferita dalla ricorrente in atti per azionare la pretesa creditoria e dal Tribunale di Bari ritenuta insufficiente allo scopo, appare in realtà conforme alle necessità e per le finalità stabilite dall'art. 100 cod. proc. pen. In primo luogo, vale osservare che essa è stata apposta non già in calce, bensì in margine all'istanza di ammissione al credito ex art. 1, comma 199 I. n. 228 del 2012, consistendo in un mandato alle liti conferito dalla Banca istante al proprio difensore a rappresentarla e difenderla nella procedura de qua con tutti i poteri di cui all'art. 84 cod. proc. pen. Il Tribunale di Bari ha ritenuto che il mandato, privo di indicazioni ulteriori rispetto a quelle ora ricordate, non possa essere apprezzato come procura speciale, ma è proprio questo il punto della decisione impugnata che merita di essere censurato. Come ancora la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, la procura di cui all'art. 100 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., il cui modello ricalca esattamente quello di cui all'art. 83 cod. proc. civ., è la procura espressamente conferita per un determinato procedimento, distinguendosi da quella disciplinata dall'art. 122 e richiamata anche dal comma 4 dello stesso art. 100 cod. proc. pen. concernente la procura speciale per determinati atti che la legge riserva al titolare del diritto e che tuttavia possono essere compiuti per mezzo di un procuratore speciale ex pluribus v. Sez. 6 n. 35240/2013 e Sez. U n. 47239/2014 citt. ed ovviamente dalla mera nomina di difensore cui procede la persona offesa ai sensi dell'art. 101 cod. proc. pen. con le stesse forme previste dell'art. 96 cod. proc. pen. per la nomina effettuata dall'imputato. La stretta correlazione che deve sussistere con il procedimento o con la procedura di riferi mento implica che è compito del giudice verificare se il mandato sia stato conferito specifica mente per quel determinato ambito, rilevando in primo luogo la volontà del conferente di voler essere rappresentato e difeso in quella sede. Né è decisiva l'adozione di rigorose formule sacramentali o l'espressione in forma incomple ta come nel caso di omessa indicazione dello specifico procedimento, magari indicato con il numero di ruolo , dal momento che il tenore dei termini usati nella redazione della procura de qua e la sua collocazione appaiono di per sé suscettibili di escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte Sez. U, sent. n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894 Sez. 3, sent. n. 4676 del 22/10/2014, M., Rv. 262473 Sez. 2, sent. n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595 . Detto altrimenti, ciò che rileva è che per la posizione in margine o in calce, secondo le previsioni di cui all'art. 100 cod. proc. pen. rispetto all'atto introduttivo della domanda, non possano sorgere dubbi che essa si riferisca esattamente ed unicamente a quel determinato procedimento o a quella determinata procedura. Risulterà, invece, insufficiente allo scopo il conferimento di un mandato di contenuto intrinse camente generico, affidato ad un documento distinto e separato rispetto all'istanza o alla do manda e che a queste non faccia alcuno specifico riferimento, così da non consentire in alcun modo quell'immediato e non equivoco collegamento costituente il proprium della 'procura spe ciale per il singolo procedimento' disciplinata dall'art. 100, commi 1, 2 3 cod. proc. pen. e dall'art. 83 cod. proc. civ. Le superiori considerazioni valgono evidentemente anche per il procedimento di prevenzio ne, attesa l'applicabilità, in quanto compatibili, delle previsioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione art. 7, commi 8 e 9 d. Igs. n. 159 del 2011 e di quelle a sua volta esplicitamente o implicitamente richiamate dall'art. 666 cod. proc. pen. 4. Per tutto quanto esposto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.