Associazione per delinquere, reato transnazionale e aggravante della transnazionalità: tutti per uno o uno per tutti?

Il gruppo criminale organizzato, elemento costitutivo della transnazionalità del delitto, è un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dalla associazione a delinquere di cui all’art 416 c.p. che richiede un’articolata organizzazione strutturale - seppure in forma minima od elementare - tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata reati perché può trattarsi di un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un’organizzazione autonoma e distinta da quella alla quale è riferibile il reato, impegnata in attività illecite in più di uno Stato, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea.

Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza della Cassazione n. 45935/15, depositata il 19 novembre. Il caso di specie. Nell’ambito di un coacervo di contestazioni elevate prima dalla Procura della Repubblica di Napoli poi da quella di Modena nell’inchiesta che ha colpito i vertici della società CPL Concordia e che spaziano dalla associazione per delinquere, alla corruzione nazionale e internazionale, in concorso viene anche contestata la qualifica della transnazionalità dei delitti in oggetto con applicabilità, altresì, della circostanza aggravante di cui all’art. 4 l. n. 146/2006. Nel corso della articolata vicenda cautelare, migrata a seguito di incompetenza per territorio dal Tribunale del Riesame di Napoli a quello di Bologna, fra le numerose doglianza portate dalla difesa del ricorrente sino alla Suprema Corte di Cassazione vi è pertanto anche quella relativa alla insussistenza di detta circostanza aggravante, non essendo, nella ordinanza impositiva della misura e neppure nella successiva ordinanza del Tribunale del Riesame, delineati tutti gli elementi costitutivi della qualità della transnazionalità previsti appunto dall’art. 4 l. n. 146/2006. La qualifica della transnazionalità. Come ricorda la Cassazione nella pronuncia in commento, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma una qualità riferibile a qualsiasi delitto, purché sia punito con la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, attribuibile ad un gruppo criminale organizzato operante anche solo in ambito nazionale a condizione che ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni a sia commesso in più di uno Stato b sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato c sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato d sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in altro Stato. É opportuno precisare che la qualifica della transnazionalità non importa di per sé l’aumento di pena, bensì gli effetti sostanziali e processuali previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 della stessa legge 146/2006. La circostanza aggravante della transnazionalità. La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 l. n. 146/2006, nota come aggravante della transnazionalità, opera allorché si tratti di reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Risulta, dunque, confermato l’orientamento secondo cui l'aggravante ad effetto speciale ex art. 4 esige, oltre all'elemento della previsione di una determinata pena edittale, che alla commissione del reato abbia fornito il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delinquenziali in diversi Stati, laddove la condizione sub c di cui all'art. 3 prevede, con differenziazione terminologica verosimilmente non casuale, la semplice implicazione di un gruppo con le stesse caratteristiche Cass. n. 26596/14 . Va inoltre precisato, come rammenta anche la pronuncia in commento, che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento sia l’art. 3 che l’art. 4 l. n. 146/2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a e c della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 c.d. Convenzione di Palermo , in presenza dei seguenti elementi a stabilità di rapporti fra gli adepti b minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli c non occasionalità o estemporaneità della stessa d costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. Associazione per delinquere, delitto transnazionale e aggravante ex art. 4. Chiariti gli aspetti distintivi tra la qualifica del delitto transnazionale di cui all’art. 3 e la circostanza aggravante di cui all’art. 4 l. 146/2006, la sentenza in commento si preoccupa di verificare i rapporti di dette due figure normative con il delitto associativo di cui all’articolo 416 c.p. Sul punto, occorre prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18374/13 , secondo cui la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 l. n. 146/2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere. Investita della specifica questione della coincidenza fra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato, da valutare al fine della sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 4, gli Ermellini precisano che il concetto di gruppo criminale organizzato, individuato dalla l. n. 146/2006 si diversifica dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata reati perché può trattarsi di un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un’organizzazione autonoma e distinta da quella alla quale è riferibile il reato, impegnata in attività illecite in più di uno Stato, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea. Il precipitato di tali principi è che la Cassazione, nel caso in esame, pur ritenendo sussistente la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del delitto associativo ex art. 416 c.p., finisce, con impostazione assolutamente condivisibile, per negare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 4 l. n. 146/2006, non potendosi ritenere integrata la stessa sulla base della mera affermazione della esistenza del contributo di un gruppo criminale organizzato operante in più stati, senza identificarlo e darne contezza in concreto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 ottobre – 19 novembre 2015, numero 45935 Presidente Carcano – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Il 26/3/2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti anche di R.M. nell'ambito di procedimento nel quale le imputazioni provvisorie riguardano i reati di associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione e fiscali con la finalità di costituirsi dei c.d. fondi neri , corruzione di funzionari esteri, evasione fiscale. Il Tribunale del Riesame di Napoli il 13-14/4/2015, decidendo su richiesta ex articolo 309 cod.proc.penumero nel dispositivo ha indicato nella Procura della Repubblica di Bologna l'ufficio al quale trasmettere gli atti per competenza territoriale e funzionale. Ma il 15/4/2015 ha rettificato l'errore materiale dichiarando la competenza della Procura presso il Tribunale di Modena. Su richiesta della Procura di Modena del 22-23/4/2015 riqualificando ex articolo 318 e non già 319 cod.penumero il reato indicato nel capo B delle imputazioni provvisorie il 2/5/2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Modena ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere dopo l'interrogatorio di garanzia, sostituita con gli arresti domiciliari. Con ordinanza numero 525 del 21/5/2015 il Tribunale per il Riesame di Bologna ha confermato la predetta ordinanza. 2. Nell'interesse di R.M. sono stati presentati due ricorsi. 2.1. Con il primo viene chiesto l'annullamento della ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna assumendo che l'ordinanza emessa del Tribunale per il Riesame di Napoli sarebbe inefficace per non avere rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 309, cod.proc.penumero e da questa sua inefficacia deriverebbe anche quella dell'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bologna. 2.2. Con il secondo ricorso viene chiesto l'annullamento della ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bologna per vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di R.M. relativamente ai diversi reati a lui imputati, assumendo quanto segue. 2.2.1. L'ordinanza non descriverebbe le attività di R. all'interno della associazione a delinquere articolo 416 cod.penumero . 2.2.2. L'ordinanza non indicherebbe gli elementi che dimostrerebbero l'esistenza e la durata della associazione stessa e la sussistenza dell'aggravante ex articolo 4 l.numero 146/2006. 2.2.3. Dai contenuti delle conversazioni intercettate richiamate nel provvedimento cautelare, non sarebbe desumibile la contestata c.d. corruzione internazionale capo c delle imputazioni provvisorie articolo 319, 321, 322bis.2, 81.2 e 110 cod.penumero , ma una corruzione propria nazionale articolo 318, 321 e 322 cod.penumero - reato comune commesso da italiano all'estero punibile solo previa richiesta di procedimento ex articolo 9, comma 2, cod.penumero da parte del Ministro per la Giustizia - e che, in ogni caso, avrebbe dovuto accertarsi in base alla legge tunisina la sussistenza della qualifica di pubblici ufficiali in capo ai funzionari tunisini coinvolti. 2.2.4. Mancherebbe nella condotta di R. - che pure ha ammesso di avere concorso nel reato di falsa fatturazione - il dolo specifico al fine di consentire ai terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto richiesto dall'articolo 8 d.lgs.numero 74/2000. Considerato in diritto 1. In relazione alla supposta tardività dell'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli emessa nel procedimento numero 524/2015 RG Libertà, numero 1141/2005 RGNR Trib. Modena e 2323/2015 Rg.Gip Trib. Modena , deve rilevarsi che il provvedimento emesso il 15/4/2015 è espressamente qualificato come correzione di mero errore materiale del provvedimento tempestivamente emesso il giorno prima e l'oggetto stesso della correzione dove è scritto Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bologna si intenda scritto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena indica che questa è la sua effettiva natura. In ogni caso, un eventuale vizio del provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli non varrebbe a ledere in concreto la posizione processuale del ricorrente perché non si propagherebbe al provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna. Infatti, il provvedimento cautelare adottato dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata dal giudice competente il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 27 cod.proc.penumero , costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente a riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, stante la completa autonomia di quest'ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali lo status libertatis dell'imputato trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente Cass.penumero S.U. numero 15/1993, Rv.194315 Sez.2, numero 4045 del 10/01/2013, Rv. 254306 Sez. 6, numero 45909 del 26/09/2011, Rv. 251180 . 2. Per quel che riguarda i motivi di ricorso concernenti il contenuto del provvedimento impugnato, si osserva quel che segue. 2.1. La condotta di partecipazione a una associazione a delinquere implica - a differenza del mero con corso - l'esistenza del pactum sceleris e della consapevolezza del soggetto di inserirsi nella associazione Cass. penumero , Sez. 2, numero 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105 , ma può essere riconosciuta, anche sulla base della partecipazione a un solo reato-fine, se il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Questo si verifica, ad esempio, quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei Cass. penumero Sez. 5, numero 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 262662 Sez. 1, numero 6308 del 20/01/2010, Rv. 246115 . Nella fattispecie in esame, sono due le condotte illecite contestate a R. nelle imputazioni provvisorie dazione di somme di denaro ai funzionari tunisini e rilascio di fatture relative a prestazioni inesistenti . Il Tribunale del Riesame -nella linea di quanto già argomentato dal G.i.p. - ha specificato il ruolo di R. nel funzionamento del meccanismo illecito attuato dal c.d. gruppo Concordia al fine di procurarsi fondi neri. Egli, quale presidente del consiglio di amministrazione della CPL Distribuzione s.r.l., società controllata dalla CPL Concordia e già per vari anni direttore amministrativo della CPL Concordia, avrebbe preso personalmente dichiarazioni del coimputato S.F. , agendo in sintonia con C.R. presidente della Concordia cooperativa , la somma di 45000 Euro porzione di compenso derivante dalla stipula di un contratto di consulenza fittizia a favore della società Tunita da parte S.F. per 180000 Euro annui portata dalla Tunisia in Italia per farla confluire nei fondi neri della cooperativa secondo quanto concordato con S.F. . In particolare, il contenuto dell'intercettazione ambientale di una conversazione del 19/2/2014 prog.7179 , inserita in una serie di conversazioni ordinate cronologicamente e logicamente nelle pagine 72-116 dell'ordinanza del G.i.p. di Modena , fra C. e R. negli uffici della CPL Concordia delinea i connotati dell'azione delittuosa. Ulteriori plurimi elementi indiziari costituiti da contenuti di intercettazioni e di interrogatori, perquisizioni, sequestri di fatture, sono richiamati nelle pagine 12-13 dell'ordinanza oggetto del ricorso a riprova della realizzazione - mediante la corruzione di pubblici funzionari esteri - di una osmosi fra le casse della società tunisina Tunita gestita da S. e quelle della società italiana. Pertanto le attività di R. all'interno della associazione a delinquere risultano compiutamente descritte. 2.2. Diversa conclusione vale circa la sussistenza dell'aggravante ex articolo 4 l.numero 146/2006 c.d. transnazionalità del delitto . La transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma una qualità riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni a il reato sia commesso in più di uno Stato b il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato c il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato d il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Di per sé il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge numero 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13. La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'articolo 4 della legge numero 146/2006 per i reati transnazionali è applicabile anche al delitto di associazione per delinquere se alla commissione del reato ha contribuito, in tutto o in parte, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, configurabile - secondo le indicazioni dell'articolo 2, punti a e c , della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15/11/2000 c.d. Convenzione di Palermo - in presenza dei seguenti elementi a stabilità di rapporti fra gli adepti b minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli c non occasionalità o estemporaneità della stessa d costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale Cass.penumero ,Sez.3, numero 27413 del 26/06/2012, Rv. 253146 . Il gruppo criminale organizzato è un quid pluris un rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 cod. penumero che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati perché può trattarsi di un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma e distinta da quella alla quale è riferibile il reato, impegnata in attività illecite in più di uno Stato, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea Cass.penumero , Sez.Unumero numero 18374 del 31/1/2013, Rv 255034 Sez.5, numero 500 del 06/11/2014 dep.2015, Rv.262217 Sez.3, numero 2458 del 02/12/2014 dep.2015, Rv.61958 Sez.6, numero 31972 del 02/07/2013, Rv.255887 Sez. 6, numero 7470 del 21/01/2009 Rv. 243038 . Nel caso in esame, nella imputazione provvisoria capo a viene soltanto genericamente affermato che il fatto sarebbe stato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato . Quanto ai soggetti stranieri menzionati in altra imputazione provvisoria capo c e coinvolti nella vicenda, non viene indicato che essi facciano parte di una struttura unitaria identificabile come gruppo criminale. Né sono stati addotti e tantomeno emergono dati specifici che consentano di ritenere che essi avessero tra loro rapporti che consentano di presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite Cass.penumero Sez.5, numero 8892 del 22/12/2014 dep.2015, Rv. 263420 . Da quanto precede deriva l'annullamento dell'ordinanza relativamente alla applicazione dell'articolo 4 L.numero 146 del 2000. 2.3. Il ricorrente in ordine alla applicabilità dell'articolo 322bis.2 cod.penumero alla fattispecie lamenta la mancanza di prova circa la natura corruttiva nei confronti dei funzionati tunisini delle condotte oggetto di indagine, ossia della non comprovata natura illecita - secondo le leggi tunisine delle attività - richieste ai predetti funzionari. Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Questo principio discende dall'articolo 14 L. 31 maggio 1995, numero 218, che, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento rilevante in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero Cass.penumero , Sez.6, numero 49532 del 5/11/2009, Rv. 245339 . Per questo accertamento il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia o interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Deve registrarsi che il Tribunale per il Riesame non ha accertato il contenuto della legge tunisina, ma ha argomentato che circa la natura illecita della condotta dei funzionari tunisini sussisterebbero quantomeno i gravi indizi richiesti dalla legge, evidenziando che nella già menzionata conversazione del 19/4/2014 S. riferisce a R. di avere il direttore della Banca tunisina a libro paga perché possa fare una certa operazione e di dovere accontentare il capo della dogana e, per queste ragioni, chiede per sé per la sua attività di trasferimento illecito di denaro in Italia un maggiore pagamento 5% necessario a dare denaro ai funzionari tunisini per atti che devono pertanto ritenersi comunque formati nell'interesse di chi dava loro somme di denaro. I dati sopra richiamati rendono del tutto plausibile l'ipotesi che R. ritenesse di interagire con soggetti che stavano compiendo attività illecite. Tuttavia, l'esistenza e il contenuto di un dato normativo non può essere presunta sulla scorta dell'opinione di un agente, ma va specificamente accertata secondo i percorsi indicati dall'articolo 14 della legge numero 218/1995. Da quanto precede deriva l'annullamento dell'ordinanza relativamente alla applicazione dell'articolo 322bis.2 cod.penumero . 2.4. Per quel che riguarda il motivo di ricorso relativo al capo 'd' delle imputazioni, deve osservarsi che l'avere R. concorso nella falsa fatturazione comporta l'esistenza in re ipsa del dolo specifico al fine di consentire ai terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto richiesto dall'articolo 8 d.lvo.numero 74/2000 giacché la falsa fatturazione è intrinsecamente funzionale alla evasione fiscale. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'articolo 4 L.numero 146 del 2006 e all'articolo 322-bis, comma 2, cod.penumero e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame rigetta nel resto il ricorso.