Radiazione dell’avvocato di fiducia: l’esecutività è immediata

Il professionista incolpato dispone di trenta giorni di tempo per proporre ricorso in Cassazione ma, se la Corte non sospende l’esecuzione su istanza del ricorrente, la decisione è immediatamente esecutiva.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45670/15, depositata il 17 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze condannava un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, confermando la pronuncia emessa dal giudice di prime cure in sede di giudizio abbreviato. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni processuali, con riferimento al fatto che la Corte territoriale aveva ignorato l’intervenuta radiazione del legale di fiducia del ricorrente e non aveva nominato un difensore d’ufficio, né predisposto una nuova notificazione per l’udienza d’appello. Le sanzioni inflitte al professionista iniziano a produrre effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF. La suprema Corte ha precisato che, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio Nazionale Forense, le sanzioni inflitte dallo stesso iniziano a produrre effetti dalla data di notificazione della decisione al professionista. L’incolpato ha, come chiarito dagli Ermellini, trenta giorni di tempo per proporre ricorso in Cassazione ma, se la Corte non ne sospende l’esecuzione su istanza del ricorrente, la decisione è ex lege immediatamente esecutiva art. 56 r.d.l. n. 1578/1933 . La Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, nonostante l’esecutività del provvedimento di radiazione, non si è proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio in favore del ricorrente, né in fase preliminare al giudizio, né successivamente. La radiazione del legale di fiducia, ha infine chiarito il Collegio, perfezionatasi prima dello svolgimento del giudizio di appello, ha privato l’imputato della necessaria assistenza tecnica di un difensore. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando alla Corte d’Appello competente per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 settembre – 17 novembre 2015, n. 45670 Presidente Nappi – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata in data 25/10/2013, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 09/03/2010 con la quale, all'esito dei giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Pistoia aveva dichiarato F.M. colpevole dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale allo stesso ascritti e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione F.M., attraverso il difensore avv. L. Magni, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza di norme processuali in relazione all'intervenuta radiazione dei difensore di fiducia. La Corte di appello ha erroneamente ignorato che, con decisione del 15/07/2011, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia aveva deliberato la radiazione dei difensore di F. avv. Alice P.N. la decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, che, con sentenza del 12/07/2012 depositata il 15/10/2012, confermava la decisione del Consiglio di Pistoia il provvedimento veniva notificato all'avv. P.N. il 14/11/2012, come da attestazione della segreteria dei Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il 02/01/2013 all'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che, nell'adunanza dei 07/01/2013, deliberava la radiazione della professionista. In forza dell'art. 40 R.D.L. n. 1578 dei 1933 i provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli degli avvocati e procuratori della Repubblica e alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio all'odierno ricorrente ed effettuare allo stesso una nuova notificazione per l'udienza di appello. Considerato in diritto II ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. In premessa, deve rilevarsi che, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notificazione dei decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 25/10/2013 è stata effettuata il 25/10/2012 a mezzo fax indirizzato al numero dell'avv. P.N L'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia dei 23/09/2014 allegata al ricorso documenta, inoltre, che la sentenza dei Consiglio Nazionale Forense fu notificata all'avv. Pucci il 14/11/2012, sicché è da tale data che la sanzione inflitta è divenuta esecutiva tanto più che non risulta che tale sentenza sia stata impugnata con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ex art. 56 ord. for., in allora vigente . Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza dei Consiglio Nazionale Forense, l'art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578 prevede che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense siano notificate all'incolpato il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, può proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ove quest'ultima, su istanza dei ricorrente, non ne sospenda la esecuzione, il ricorso non ha effetto sospensivo e dunque la decisione è ex lege immediatamente esecutiva il che comporta, secondo la uniforme giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, che la sanzione inflitta inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista, senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto ex multis Cons. Naz. Forense 30.12.2008 n. 242, Cons. Naz. Forense 22.12.2007 n. 227 Cons. Naz. Forense n. 31 del 02/03/2012 . Da ciò consegue, che l'esecutività del provvedimento di radiazione è intervenuta il 14/11/2012 come, dei resto, è confermato dalla scheda dell'avv. Alice Pucci acquisita, ai fini degli avvisi per il presente giudizio, dalla Cancelleria di questa Corte, scheda dalla quale risulta la comunicazione in data 21/01/2013 da parte del Foro di Pistoia della radiazione del legale a partire, appunto, dal 14/11/2012 . Né nella fase preliminare al giudizio, né all'udienza del 25/10/2013 si è proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, con la conseguenza che il giudizio di appello si è svolto senza che l'imputato risultasse assistito da un difensore. Infatti, la radiazione del difensore di fiducia perfezionatasi prima dello svolgimento dei giudizio di appello ha privato l'imputato dell'assistenza che, come questa Corte ha già affermato, per il suo carattere tecnico, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato radiato dall'albo medesimo Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000 - dep. 15/09/2000, Venditto A, Rv. 217664 , sicché la radiazione dell'avvocato nominato difensore di fiducia e la mancata nomina del difensore d'ufficio integrano la nullità del giudizio di appello che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, altra sezione.