Udienza a partecipazione facoltativa? L’avvocato ha comunque diritto ad astenersi

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c , c.p.c., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45158/15, depositata l’11 novembre. Il caso. Il ricorrente si rivolge ai Giudici di legittimità lamentando il mancato rinvio del processo da parte della Corte di merito, nonostante il difensore avesse fatto pervenire l’adesione all’astensione dall’udienza proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali. La mancata concessione del rinvio determina una nullità. Gli Ermellini hanno ricordato che, secondo le Sezioni Unite del Supremo Collegio Cass. n. 15232/15 , in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c , c.p.c., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi . Nessuna distinzione tra le udienze a partecipazione obbligatoria o facoltativa. L’art. 3 comma 1, sopra richiamato, infatti – chiariscono i Giudici di Piazza Cavour -, fa espresso riferimento alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, quand’anche non obbligatoria è quindi evidente, secondo la Corte di legittimità, che tale disposizione non faccia alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria e udienze cui deve partecipare in via facoltativa. Ne deriva che il fatto che in alcuni procedimenti non sia obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione – esercizio che, alle condizioni previste dalla legge, dà diritto al rinvio dell’udienza sul mero presupposto della comunicazione da parte del difensore nelle forme previste dalla legge della volontà dell’astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa . Diversamente, concludono dal Palazzaccio, il diritto di astensione subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito. Per quanto sopra esposto, quindi, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 11 novembre 2015, n. 45158 Presidente Gentile – Relatore Rago Fatto e diritto 1. P.M.P. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata, in camera di consiglio, in data 20/09/2013 dalla Corte di Appello di Milano, deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e cioè per non avere la Corte rinviato il processo nonostante il difensore avesse fatto pervenire l'adesione all'astensione dall'udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali dal 16 al 20 settembre 2013. 2. Il ricorso, è fondato per le ragioni di seguito indicate. In data 05/09/2013, l'avv.to Romualdi, difensore del P. , fece pervenire presso la Cancelleria della terza sezione della Corte di Appello di Milano la dichiarazione di adesione all'astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per le giornate del 16-17-18-19-20 settembre 2013. Il Presidente della terza sezione penale, con ordinanza del 20/09/2013, respinse la richiesta di rinvio, in quanto al processo camerale del giudizio abbreviato in appello non si applica la regola dettata dall'art. 420 ter, comma 5 cod. proc. pen. che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore”, ordinanza, poi, reiterata dallo stesso Collegio giudicante. La suddetta decisione, peraltro, all'epoca in linea con l'opinione di una parte della stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è stata, però, superata dalle SSUU con la sentenza n. 15232/2015 riv 263021 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c , cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi”. In motivazione p.8 , infatti, le SSUU hanno chiarito che l'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce esplicitamente alla mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria. Esso dunque non opera, evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di conseguenza, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l'esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, da diritto al rinvio dell'udienza, purché il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa. La norma si riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore, ancorché non obbligatoria, e quindi non solo - come nella specie - ai giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione artt. 409 e 410 cod. proc. pen. ma anche a tutti gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le medesime caratteristiche come i giudizi di appello nei procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato . D'altra parte, la norma si fonda su una evidente giustificazione logica, perché se così non fosse il diritto di astensione del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l'esercizio del proprio diritto e l'esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito”. È, quindi, sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di astensione, perché l'udienza sia rinviata, in quanto con la suddetta comunicazione il difensore, sia pure implicitamente, manifesta anche la sua volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa”. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e la sentenza annullata senza rinvio. P.Q.M. ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.