Stalking: come si valuta lo stato d’ansia e di timore della persona offesa?

In tema di atti persecutori, la prova del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato d’ansia e di timore, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 45184, depositata l’11 settembre 2015. Il fatto. A seguito di sentenza di condanna a pena ritenuta di giustizia per il reato di atti persecutori ex art. 612- bis c.p., l’imputato ricorre in Cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612- bis c.p. ed, in definitiva ritenendo violato l’art. 192 c.p.p., essendo stata pronunciata condanna, nonostante l’assoluta inconsistenza delle prove a suo carico. Atti persecutori. Il Collegio intervenuto a dirimere la questione, prende le mosse dal tenore letterale della norma, dal quale si evince che il delitto di atti persecutori stalking , è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo . Ne consegue che, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato d’ansia e di timore per la proprio incolumità . L’accertamento dello stato d’ansia e di timore nella vittima. La giurisprudenza di legittimità, continuano i giudici, ha già chiarito che per intendere realizzato tale stato d’ansia e di timore non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiamo un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima . Un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 172/2014, ha sostenuto che gli eventi previsti dalla norma in questione, riguardando la sfera emotiva e psicologica, debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima . Per i giudici di legittimità, nel caso in esame non manca tale accurata osservazione. Ciò lo si può desumere dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle modalità di condotta poste in essere dall’agente. Infatti è principio ormai consolidato quello in base al quale in tema di atti persecutori, la prova del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato d’ansia e di timore, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata . Dall’esame del ricorso appare, dunque, che i giudici di merito abbiamo correttamente ed idoneamente valutato tutte le risultanze probatorie al fine di giungere alla pronuncia in esame. Queste le ragioni per cui la S.C. ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 giugno – 11 novembre 2015, n. 45184 Presidente Vessichelli – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di G.S.B. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti dei suo assistito, in data 22/11/2013, dal Gup dei Tribunale di Mantova. L'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., in ipotesi commesso in danno di Vanessa S., figlia di un uomo all'epoca deceduto che in precedenza aveva avuto una relazione extraconiugale con la moglie dello stesso ricorrente. Secondo la Corte territoriale, le argomentazioni che la difesa aveva sviluppato in sede di motivi di appello non potevano risultare decisive, in quanto - la circostanza che il S.B. si fosse trovato a transitare per soli motivi di lavoro sotto l'abitazione della persona offesa avrebbe potuto giustificare passaggi di mera routine, quando invece vari testimoni avevano riferito di un andirivieni ripetuto, con cadenza irregolare - in ogni caso, rimanevano inconfutabili le circostanze in cui l'imputato si era avvicinato alla ragazza presso la scuola da lei frequentata, tenendo conto che per la configurabilità del reato sarebbero stati sufficienti anche due soli episodi - sui fatti accaduti il 16/19/2012, l'imputato era stato smentito, quanto alla dedotta impossibilità di lasciare il proprio luogo di lavoro, dal rilievo che in pari dati si era recato comunque senza permesso presso la scuola dei figlio, per un colloquio con gli insegnanti - il fatto che la S. non fosse stata in grado di indicare eventuali persone presenti in occasione delle condotte moleste dell'uomo appariva comprensibile, visto l'allarme ed il timore in lei suscitato dalle iniziative dell'imputato e, dunque, la preponderante esigenza di sottrarsi a quei comportamenti - l'inesistenza di elementi di sorta a sostegno della tesi della calunniosità delle denunce sporte dalla giovane - la considerazione, desunta dalle risultanze istruttorie fra cui la relazione di uno psicoterapeuta, il quale non si era di certo limitato a prendere atto di quel che la ragazza gli aveva rappresentato, procedendo invece a valutazioni proprie di un grave e perdurante turbamento emotivo prodottosi nella S. in esito alle condotte in rubrica. Turbamento da intendersi come una condizione emotiva spiacevole accompagnata da senso di oppressione, grave e non passeggera, che può assumere rilevanza penale anche quando non si traduca in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica e che, dunque, prescinde dall'accertamento di uno stato patologico conclamato, essendo sufficiente un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima - l'irrilevanza, al contrario, di eventuali problematiche psicologiche pre esistenti in capo alla persona offesa anche a causa della prematura morte di entrambi i genitori , giacché, diversamente opinando, ne risulterebbe elisa la tutela penale proprio nei confronti dei soggetti più deboli, in quanto già sofferenti sotto il profilo psichico-emotivo . Con l'odierno ricorso, la difesa deduce innanzi tutto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen. in relazione al perdurante e grave stato di ansia e di paura indicato fra gli eventi che dovrebbero prodursi per ritenere ravvisabile il reato de quo, il difensore segnala che per soddisfare il requisito di determinatezza, la formula normativa non può che riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica. A tal fine si deve ritenere che il legislatore, con i termini di ansia e paura , abbia inteso richiamare un elemento normativo di carattere extragiuridico, il quale comporta che il parametro di riferimento diventi inevitabilmente incerto. L'incertezza viene limitata mediante il riferimento alla scienza medica, la quale sola sarà in grado di dare concretezza di significato ai termini impiegati [ ]. Un'interpretazione corretta, ed in linea con gli intenti dei legislatore, impone di considerare l'evento del grave disagio psichico vista la indeterminatezza della figura come una forma patologica contraddistinta dallo stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante . A riprova della correttezza delle proprie argomentazioni, il difensore dei S.B. invoca i rilievi formulati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 172/2014, in forza della quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 612-bis, proprio perché sarebbe possibile scongiurare il vizio di indeterminatezza della fattispecie e giungere invece ad individuare una chiara portata del precetto della norma attraverso una corretta intepretazione degli elementi extragiuridici ivi contemplati. Condizione che, ad avviso del ricorrente, non può dirsi rispettata nel caso oggi in esame, dove la relazione dello psicologo versata in atti riferisce soltanto i racconti della S., senza certificare alcuna patologia, ed attestando piuttosto che la giovane non si era più realmente ripresa dopo la scomparsa dei padre e della madre nulla, dunque, che si ponga in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, secondo cui gli eventi previsti dalla norma incriminatrice al di là di quello afferente le abitudini di vita , riguardando la sfera emotiva e psicologica, debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima . Inoltre, la difesa rappresenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove risultano non valorizzate le circostanze, documentate, della necessità dell'imputato di passare lungo la strada ove si trovava il domicilio della vittima al fine di recarsi al lavoro, come pure dell'inesistenza di annotazioni della polizia giudiziaria, a seguito dei servizi di osservazione che vennero disposti per ben 17 giorni, che attestassero la presenza del S.B. in prossimità della scuola della S. od alla fermata dell'autobus quando peraltro, già in occasione dei fatti che la ragazza aveva denunciato, non erano stati segnalati testimoni di sorta che vi avessero assistito, malgrado gli episodi si fossero verificati poco prima dell'inizio delle lezioni, appena fuori dall'istituto . Secondo il ricorrente, in definitiva, risulterebbe violato l'art. 192 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna nonostante l'assoluta inconsistenza delle prove a suo carico . Considerato in diritto 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come si evince già dalla chiara lettera normativa, il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, art. 612-bis cod. pen. è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità Cass., Sez. V, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv 250399 . Per poter intendere realizzato il suddetto stato di ansia e timore, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori[ ] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni art. 582 cod. pen. , il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica Cass., Sez. V, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv 250158 . Anche la Corte Costituzionale, nella pronuncia richiamata dal ricorrente, non si riferisce mai alla necessità di inquadrare in effettive categorie nosologiche gli eventi che afferiscono alla sfera emotiva del soggetto passivo, richiedendo la necessità di una accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima principi che, come appare evidente, costituiscono la conferma dell'elaborazione giurisprudenziale operata in sede di legittimità. Né può ritenersi che, nel caso di specie, manchi la accurata osservazione sopra evidenziata tale aspetto riguarda il tema della prova del reato, e certamente può desumersi dalle stesse dichiarazioni della persona offesa in ragione del grado di attendibilità che le si riconosca , come pure dalle stesse modalità della condotta posta in essere dall'autore. Infatti, si è già affermato che in tema di atti persecutori, la prova dell'evento dei delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, consideR. tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Cass., Sez. VI, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv 261535 v. anche, già in precedenza, Cass., Sez. V, n. 24135 del 09/05/2012, G., Rv 253764, secondo cui la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante . E' nello stesso corpo del ricorso, del resto, che si legge con osservazioni ricavate ancora una volta dalla motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale sopra ricordata che occorre una prova fondata su elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima dei reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo . Temi diffusamente trattati in entrambe le sentenze di merito, dove si riportano passi delle denunce della giovane, tanto più che - in un contesto affatto peculiare come quello vissuto dalla S., trovatasi a subire le iniziative soffocanti di un uomo la cui moglie aveva avuto una relazione con il padre della ragazza, e che dunque manifestava risentimento verso l'intera famiglia di costui, malgrado fosse già morto - ella si palesava oggettivamente come persona di particolare fragilità emotiva ne deriva che l'avvicinarla di continuo, sino a giungere a minacciarla e strattonarla, come pure l'utilizzo di frasi di disprezzo o chiaramente evocative del decesso del padre, costituivano condotte certamente capaci di produrre le conseguenze di cui la S. aveva parlato nel descrivere la propria condizione. Né può ragionevolmente ritenersi che il quadro descritto dallo psicologo che visitò la ragazza, al di là del taglio apparente di mera riproduzione di quanto riferito da costei, debba essere interpretato come privo di valutazioni sullo stato obiettivo della S., evidentemente corrispondente al suo narrato ed altrettanto ineccepibile risulta la considerazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza, al fine di escludere la ravvisabilità del reato in esame, di eventuali problemi pregressi della vittima sul piano delle condizioni psicologiche. Da un lato, un soggetto che versa in uno stato di sofferenza emotiva appare obiettivamente meritevole di maggiore tutela rispetto a condotte qualificabili ex art. 612-bis cod. pen. dove gli eventi indotti ben possono costituire aggravamenti di un'ansia od un timore pre-esistenti, ed altrimenti provocati dall'altro, è pacifico che nella fattispecie concreta il S.B. fosse pienamente consapevole dello stato in cui si trovava la persona offesa, visto che di certo gli erano note le vicende che avevano portato alla morte dei di lei genitori, quanto meno con riguardo al padre. Le censure relative alla omessa considerazione di alcune risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito costituiscono mera iterazione di doglianze già formulate dinanzi alla Corte di appello, e che - come si evince dalla sopra illustrata indicazione degli elementi in base ai quali la decisione di primo grado aveva trovato conferma - erano state già fondatamente disattese nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del S.B. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Considerata la natura dei reato in rubrica, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.