Truffa con oggetto titolo di credito: se non c’è riscossione è tentativo

La fattispecie di truffa si perfeziona con la deminutio patrimonii della persona offesa, a seguito della condotta posta in essere dall’agente ove l’oggetto del reato sia costituito da un titolo di credito, la consumazione dell’illecito deve ricondursi al momento della riscossione o utilizzazione dello stesso.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44649/2015, depositata il 6 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Torino condannava, confermando la decisione del giudice di prime cure, un’imputata per il reato di cui all’art. 640 c.p. truffa . La condannata ricorreva per cassazione, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p. in particolare, la ricorrente rilevava come la condotta realizzata dovesse essere qualificata come tentativo di truffa e non come il corrispondente delitto consumato, dal momento che l’assegno consegnatole dalla parte offesa non era stato posto all’incasso. Solo con la riscossione o l’utilizzazione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale per l’autore dell’illecito. La Suprema Corte ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui l’illecito di cui all’art. 640 c.p. ha natura istantanea ed è reato di danno. La fattispecie, pertanto, si perfeziona con la deminutio patrimonii della persona offesa, a seguito della condotta posta in essere dall’agente. Gli Ermellini hanno evidenziato come all’impoverimento del soggetto passivo della fattispecie, debba seguire l’arricchimento di quello attivo, con la conseguenza che, ove l’oggetto del reato sia costituito da un titolo di credito, la consumazione dell’illecito deve ricondursi al momento della riscossione o utilizzazione dello stesso. Solo con la riscossione o l’utilizzazione della valuta, ha precisato la Corte di legittimità, si realizza il vantaggio patrimoniale dell’autore dell’illecito e si concretizza in via definitiva il danno patrimoniale alla persona offesa. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato in punto di qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi come tentativo di truffa, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per la determinazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 settembre – 6 novembre 2015, numero 44649 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. Con sentenza in data 13.02.2014, la Corte di appello di Torino , confermava la sentenza del Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra , in data 10.10.2012 , che aveva condannato C. alla pena di giustizia per il reato di seguito indicato del delitto p. e p. dall'art. 640 cod. penumero perché con artifizi e raggiri consistiti nel far credere a G.M. che costui nel circolare con la propria autovettura aveva urtato lo specchietto retrovisore della macchina dell'imputata rompendolo e provocando un danno all'alzavetri elettrico nonché nel rappresentargli le conseguenze a cui sarebbe andato incontro ove la stessa indagata avesse denunciato il sinistro, cosa che si sarebbe astenuta dal fare ove il danno fosse stato risarcito nell'immediatezza induceva in errore la p.o. che si determinava per tal motivo ad emettere ed a consegnare alla C. un assegno per € 3.300 con conseguente ingiusto profitto per quest'ultima e danno per la p.o.In Bra il 14/9/2008. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l'imputata ,chiedendo l'annullamento della sentenza, e deducendo, come unico motivo di gravame la violazione dell'art. 606 comma I lett. b c.p.p. per erronea e/o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 640 c.p Lamenta la ricorrente che la qualificazione dei fatti non è corretta perché, non essendo stato l'assegno posto all'incasso , non vi era stato nei fatti, né profitto per l'imputata né danno per G., ed essendo l'incasso il momento consumativo della truffa , i fatti andavano qualificati come tentativo. Il ricorso è fondato. Le Sezioni unite penali di questa Corte sentenza del 21.6.2000, ric. Franzo, rv 216429 , sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, hanno affermato che la truffa è reato istantaneo e di danno , che si perfeziono, nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente ne consegue che qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'agente, della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'autore del reato e nel contempo diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa. SSUU numero 18 del 2000 rv 216429 numero 45836 del 2009 rv 245601 numero 5428 del 2010 rv 246443 La sentenza va pertanto annullata in punto di qualificazione giuridica del fatto che va ritenuto tentativo di truffa .L'annullamento comporta il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena . fa presente pronuncia comporta l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità. P.Q.M. Qualificato il fatto come truffa tentata, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilita'.