Stalking nei confronti di più soggetti ma solo uno presenta querela: non si applica il principio di indivisibilità

In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all’art. 122 c.p. – secondo cui il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse – non è applicabile laddove una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale ledendo distinti soggetti, dal momento che tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sull’autonomia dei singoli reati.

È quanto riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 44392/15, depositata il 3 novembre. Il caso. L’imputato, condannato per i reati di atti persecutori e danneggiamento, ricorre per cassazione lamentando che nel caso di specie non poteva operare l’effetto estensivo previsto dall’art. 122 c.p., che trova applicazione soltanto laddove vi sia un reato unitario e non un’ipotesi di concorso formale di reati in danno di più persone in relazione agli aventi di cui all’art. 612 bis c.p., infatti, il ricorrente sottolinea che una stessa condotta potrebbe ingenerare stato d’ansia o indurre modificazioni alle abitudini di vita per un soggetto passivo, ma non per un altro. L’art. 122 c.p. non si applica se una stessa azione viola più volte la stessa disposizione ledendo soggetti diversi. Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all’art. 122 c.p. – in forza della quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse – non è applicabile laddove una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale ledendo distinti soggetti, dal momento che tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum , cioè la rappresentazione unitaria, è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sull’autonomia dei singoli reati , di talché, in tali ipotesi, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa. Nel caso di specie, evidenziano i Giudici di Piazza Cavour, uno dei soggetti passivi del reato non ha proposto querela inoltre, sottolineano dal Palazzaccio, la peculiarità degli eventi dannosi contemplati dall’art. 612 bis c.p. rende del tutto plausibile l’evenienza che essi si producano nei confronti di un soggetto passivo e non nei riguardi di un altro. La censura, pertanto, secondo il Supremo Collegio, merita accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, numero 44392 Presidente Nappi – Relatore Micheli Ritenuto in fatto G.V.D. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma solo in punto di entità del trattamento sanzionatorio della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tortona, in data 11/12/2012. L'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di atti persecutori e danneggiamento posti in essere in danno delle sorelle P. e F.L., nonché dei coniugi M.M. e L.R. il primo gruppo di vicende afferisce a questioni di vicinato, mentre il secondo deriva dalla pubblicazione di articoli di stampa sulle traversie giudiziarie del D., avvenuta su un periodico locale di cui il M. era direttore e la R. redattrice. Con l'odierno ricorso, l'imputato deduce - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 122 cod. penumero , nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata Il D. fa presente che a sporgere querela era stata soltanto P. L., mentre la sorella di costei non aveva mai avanzato istanze punitive. In vero, sia i fatti di stalking che quelli di danneggiamento non risultavano procedibili ex officio, visto che già il Tribunale aveva correttamente escluso l'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, numero 1 cod. penumero ne deriva l'erroneità delle statuizioni di condanna, anche civilistiche, relativamente ai fatti per cui può intendersi persona offesa F.L In particolare, non può operare l'effetto estensivo previsto dall'art. 122 cod. penumero , che trova applicazione soltanto laddove vi sia un reato unitario, e non già una ipotesi di concorso formale di reati in danno di più persone il ricorrente fa osservare, quanto agli eventi previsti dall'art. 612-bís cod. penumero , che una stessa condotta potrebbe ingenerare stato d'ansia o indurre modificazioni alle abitudini di vita per un soggetto passivo, ma non per un altro quanto ai danneggiamenti, non è provato che i beni che ne furono oggetto materiale appartengano in comproprietà ad entrambe le sorelle contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di cui ai capi C e D , nonché travisamento delle prove e violazione degli artt. 192 e 533 del codice di rito Per gli episodi che si assumono commessi in danno dei due giornalisti, la colpevolezza del D. non risultava dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio il M., la cui deposizione era stata connotata da incertezze e ricordi confusi, aveva sostenuto di non aver mai visto l'autore dei lanci di pietre contro le finestre della propria abitazione. I Carabinieri escussi avevano indicato il ricorrente come responsabile dei fatti de quibus senza procedere ad una visione dei relativi filmati comunque, non nel corso del dibattimento e l'eventuale esame diretto di quelle riprese da parte dei giudice in camera di consiglio non avrebbe potuto portare a risultati dirimenti, tant'è che nella sentenza di primo grado si fa riferimento all'immagine di un soggetto pelato non corrispondente alle sembianze dell'imputato - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di cui ai capi A e B , nonché travisamento delle prove e violazione degli artt. 192 e 533 del codice di rito Le persone offese dai suddetti reati, in particolare P. L., avevano reso dichiarazioni contraddittorie ed intrinsecamente non attendibili, su cui il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero operato alcun vaglio fra l'altro, la denunciante era contrapposta al D. in una pluralità di contenziosi civili, ed aveva sostanzialmente ammesso di dare per scontato che l'autore delle molestie e dei danneggiamenti dovesse identificarsi giocoforza nel suo vicino - difetto di motivazione sul motivo di appello afferente l'applicazione della recidiva, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. penumero La Corte di appello, malgrado fosse stato spiegato uno specifico motivo di gravame circa la non obbligatorietà dell'applicazione della recidiva, risulta averne del tutto omesso la trattazione Considerato in diritto 1. II ricorso è parzialmente fondato. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che in tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 cod. penumero - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa Cass., Sez. V, numero 2712 dei 30/11/2005, Ruzzi, Rv 233051 . E' pacifico che, nel caso di specie, F.L. non abbia proposto istanze punitive la peculiarità degli eventi dannosi contemplati dal precetto normativo ex art. 612-bis cod. penumero rende peraltro più che plausibile l'evenienza - a riprova della alterità dei fatti criminosi in ipotesi realizzati nei confronti di due persone offese distinte, pure a mezzo di condotte unitarie - che questi si producano soltanto nei confronti di un soggetto passivo. Quanto al reato di danneggiamento, comunque, il capo d'imputazione sub B indica P. L. come unica persona cui riferire la proprietà dei beni ivi indicati, e deve ritenersi che la condanna sia intervenuta solamente nei limiti della rubrica. 1.2 Gli ulteriori profili di doglianza non possono invece trovare accoglimento, risolvendosi in mere sollecitazioni al giudice di legittimità affinché proceda ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Va considerato peraltro che - i testi di polizia giudiziaria ben poterono esprimere le loro considerazioni sulla riferibilità al D. delle immagini che ritraevano l'autore di lanci di pietre o di intemperanze in genere, senza la necessità di visionare un intero filmato a ciò bastando semplici fotogrammi estratti dalle riprese, cui viene fatto espresso riferimento nella sentenza impugnata, come pure alla circostanza che i militari escussi conoscevano l'imputato da moltissimi anni - non vi è alcuna singolarità nel constatare la strabiliante consapevolezza giuridica della L. come lamenta il ricorrente , nel senso che ella, mentre procedeva a registrare e visionare le immagini, si preoccupava di verificare se fosse entrata in vigore la normativa sullo stalking. In ciò non vi è nulla di strano, dal momento che quella novella era, per fatto notorio, oggetto di dibattiti e commenti da tempo, ed è del tutto logico che chi già all'epoca subiva condotte persecutorie, o riteneva di subirne, attendesse di poter finalmente disporre di più validi strumenti di tutela - in ordine alla impossibilità di escludere l'applicazione della recidiva, sia pure con stringata motivazione, la Corte territoriale evidenzia che il trattamento sanzionatorio deve computarsi tenendo anche conto della pesantezza e specificità dei precedenti penali dell'imputato . 2. II parziale accoglimento dei ricorso, nei termini anzidetti, può comportare per il giudice di legittimità la diretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio, senza la necessità di un annullamento con rinvio al giudice di merito. Atteso che la pena base venne individuata nella misura di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo A , ritenuto più grave, è evidente che la sanzione de qua tenesse conto anche delle condotte in pregiudizio di F. L. per ragioni di favor rei, peraltro considerando che quella pena base era già stata fissata in prossimità dei minimo edittale, il nuovo computo potrà dunque muovere da mesi 6 di reclusione. L'aumento per la recidiva che il giudice di primo grado indicò in due terzi, con riferimento al diverso computo va conseguentemente quantificato in mesi 4 l'ulteriore aumento dovuto all'aggravante ex art. 61 numero 5 cod. penumero va determinato in mesi 1, come già disposto dal Tribunale. Per effetto del cumulo giuridico ex art. 81 cpv. cod. penumero , dovranno operarsi ancora aumenti, e sempre nelle misure già quantificate all'esito del giudizio di primo grado - di mesi 1 di reclusione per il secondo addebito di atti persecutori - di giorni 5 di reclusione per ognuno dei fatti di danneggiamento sub B e D complessivamente se ne contano 9, per un totale di mesi 1 e giorni 15. La pena finale deve pertanto indicarsi nella misura di cui al dispositivo. 3. Stante la natura dei reati in rubrica, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui all'art. 612-bis cod. penumero in danno di L. F., perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza di querela. Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione la pena residua. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.