Offende la ex moglie, ma il fallimento del rapporto familiare e l’uso di espressioni generali lo ‘salvano’

In tema di tutela penale dell’onore, per accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla norma che prevede e punisce il reato di ingiuria, occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, rapportandosi alle personalità dell’offeso e dell’offensore, al contesto in cui l’espressione viene pronunciata ed alla coscienza sociale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44401/15, depositata il 3 novembre. Il caso. Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di ingiuria, che gli era stato contestato in conseguenza di una missiva inviata alla ex moglie, con la quale ne offendeva l’onore. Avverso tale pronuncia, viene proposto ricorso per cassazione nell’interesse della parte civile. Si deve fare riferimento ad un criterio di media convenzionale . Con la pronuncia in commento gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che in tema di tutela penale dell’onore, per accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 594 c.p. Ingiuria , occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale , rapportandosi alle personalità dell’offeso e dell’offensore, al contesto in cui l’espressione viene pronunciata ed alla coscienza sociale. Punto focale della motivazione della sentenza impugnata, secondo i Giudici di Piazza Cavour, è proprio la circostanza che le frasi pronunciate dall’imputato si collocano nel contesto di un rapporto familiare fallito con la persona offesa, ed esprimono, secondo la sua soggettiva percezione, una irrisolta amarezza per tale esito e una valutazione critica della condotta serbata dalla destinataria della comunicazione . A fronte di tale prospettiva, secondo il Supremo Collegio si può comprendere il rilievo assegnato dal giudicante alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nel quadro di un persistente conflitto legato alla rottura del rapporto matrimoniale , dal momento che il giudice d’appello ha accertato che le espressioni utilizzate – peraltro di carattere generale - non travalicano i limiti insuperabili dettati dall’art. 2 Cost. a tutela della dignità umana. Per tutte le ragioni illustrate, quindi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso esaminato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 giugno – 3 novembre 2015, n. 44401 Presidente Vessichelli – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 15/05/2014 il Tribunale di Sulmona, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto F.D. dal reato di cui all'art. 594 cod. pen., contestatogli, per avere inviato il 12/06/2012 a F.A.C., una missiva, con la quale ne offendeva l'onore attraverso le seguenti frasi sposando me hai acquistato stima e considerazione che non avevi e che ora hai riperso. Per averla devi andare fuori R. dove nessuno ti conosce o conosce i tuoi precedenti. A R. ti conoscono molto bene, anzi troppo e nessuno vuole avere rapporti di amicizia con te. Ti ho dato la possibilità di restaurare la casa che altrimenti tu non avresti potuto fare, facendoti bella di fronte ai tuoi parenti che ritenevano, a giusto parere, povera ed impossibilitata a poter fare tutto ciò che hai fatto. Ti sei voluta disfare di me per avere la tua vita da single ed essere libera di fare ciò che vuoi con il risultato che oggi sei sola e che per avere compagnia devi sfruttare la pietà altrui o fare ricorso a ricompense immediate e tu sai a che cosa mi riferisco o future. Mi hai negato una vita sessuale regolare cui ogni marito o moglie aspirano, gettando io al vento la mia florida gioventù a te questo non è mai importato perché tanto sapevi dove andare . Il giudice d'appello, richiamato il rilievo interpretativo scaturente dalle indicazioni della l. n. 67 del 2014, ha rilevato a che nella sentenza di primo grado non si rinveniva alcun riferimento testuale ai beni dell'onore e del decoro e comunque non si coglieva l'individuazione di adeguati riscontri in ordine all'astratta idoneità lesiva e alla concreta lesione provocata dalle frasi di cui al capo di imputazione, né in ordine alla coscienza e volontà della lesione b che il giudice di pace non aveva operato una contestualizzazione della missiva, che, nel quadro di un rapporto coniugale fallito, con strascichi giudiziari di vario genere, poteva rappresentare il bilancio che un uomo fa della propria vita c che significativo del carente accertamento dei dolo era il riferimento, nella sentenza di primo grado, ad un dato inconferente e comunque non oggettivamente fondato, quale la relazione extraconiugale intrapresa in costanza di matrimonio dall'imputato d che, del resto, neppure la sentenza impugnata aveva indicato a quale tra le frasi indicate nel capo di imputazione potesse ricondursi l'addebito alla donna di facili costumi, di pessima fama e di disprezzo nel paese e che il riferimento del giudice di pace al momento in cui la missiva era stata inviata, ossia in epoca successiva al rigetto del ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, oltre a non essere fondato su alcuna risultanza processuale, era contraddittorio, in quanto l'insorgenza di un evento percepito come sgradevole o negativo viene normalmente valutato a favore e non a sfavore dell'agente f che anche il riferimento alla volontà dell'imputato di toccare argomenti a lui noti come idonei a colpire la sensibilità della destinataria non considerava che la sensibilità è bene diverso dall'onore g che, oltre a dover considerare l'evoluzione nei costumi comunicativi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della deposizione di un collega dell'imputato, che aveva riferito appunto dell'assenza di rapporti intimi di quest'ultimo con la moglie e del fatto che un giorno si era presentato a lui con dei graffi sul volto, asseritamente provocati dalla donna. 2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta che il giudice di appello, prima di riformare la decisione di primo grado, non abbia disposto l'audizione dei testi già sentiti in primo grado, in quanto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria non può essere limitato ai soli casi di rivalutazione dell'attendibilità, ma opera in ogni caso in cui la testimonianza muti il suo valore sotto il profilo dimostrativo e sia in grado di capovolgere l'esito del precedente grado di giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, sottolineando a che l'abrogazione del reato di ingiuria è un evento incerto, talché dalla delega legislativa non può trarsi alcuna indicazione interpretativa b che il mancato testuale riferimento all'onore e al decorso era del tutto irrilevante, in quanto il giudice di pace aveva motivato sulla natura ingiuriosa delle espressioni contestate c che priva di fondamento era la distinzione tra offesa all'onore della persona e offesa generica alla persona d che l'argomento secondo il quale la missiva esprimeva un bilancio dell'esperienza coniugale non considerava che la pronuncia di separazione risaliva a circa dieci anni prima e che, in ogni caso, proprio l'individuazione di siffatto movente contrastava con la ritenuta sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine al dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice f che del tutto infondata era poi la considerazione che aveva escluso il rilievo determinante della relazione extraconiugale del Delillo in ordine alla separazione dei coniugi, che, infatti, era stata a lui addebitata g che il giudice di pace aveva dato conto della testimonianza menzionata dal Tribunale, ma l'aveva ritenuta irrilevante ai fini del decidere. 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, rilevando che contraddittoriamente il giudice d'appello sembra valorizzare in un primo momento la scriminante dell'esercizio del diritto di manifestazione dei pensiero, per poi concentrarsi sulla necessità di accertare la sussistenza del dolo e, quindi, giungere a sostenere che le espressioni non dovrebbero essere considerate offensive per essere di uso ormai comune. Considerato in diritto 1. II primo motivo è infondato. Questa Corte ha in un'occasione ritenuto che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante sul giudice d'appello qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 05/07/2011, nel caso Dan c/Moldavia , costituisce espressione di un generale principio di immediatezza e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071, la quale ha, altresì, precisato in motivazione che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile . Cionondimeno, anche tale lettura dei sistema normativo presuppone che il giudice modifichi l'esito della decisione di primo grado esprimendo una diversa valutazione di attendibilità dei testimoni e non anche quando, impregiudicata quest'ultima, apprezzi diversamente la rilevanza della deposizione. Ciò è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, in quanto dopo le - peraltro in sé determinanti - considerazioni relative al significato attribuito alle espressioni adoperate, nel particolare contesto del rapporto personale dei due protagonisti, il Tribunale ha ritenuto di dover anche valorizzare una deposizione che il giudice di pace, come lo stesso ricorrente ammette, aveva semplicemente ritenuto priva di rilievo. 2. II secondo motivo è infondato. In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale l'espressione è pronunciata ed alla coscienza sociale Sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014, Toraldo, Rv. 261031 . Ora, al di là dell'improprio riferimento alla I. n. 67 del 2014, che, in effetti, non determina alcun vincolo giuridico quanto all'an dell'intervento abrogativo per il Governo e, pertanto, in sé considerata, non ha mutato, neanche a livello interpretativo, il quadro normativo in materia di tutela penale dell'onore, il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata ruota attorno alla considerazione che le frasi utilizzate dall'imputato, nel quadro di un rapporto familiare fallito con la persona offesa, esprimono, nella sua soggettiva percezione, una irrisolta amarezza per tale esito e una valutazione critica della condotta serbata dalla destinataria della comunicazione, quali che siano e .valutaziorji relative all'addebitabilità della separazione. In questa prospettiva si coglie il rilievo assegnato dal giudicante alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nel quadro un persistente conflitto legato alla rottura del rapporto matrimoniale è la stessa ricorrente a dedurre che l'invio della missiva si collocava a ridosso di una decisione con la quale era stata rigettata una richiesta di modifica delle condizioni di separazione avanzata dall'imputato , una volta accertato - e il punto non è oggetto di alcuna specifica confutazione nel ricorso - che le generalissime espressioni X adoperate non varcano quei limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost. a tutela della dignità umana, il cui superamento, per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che alle prime può accompagnarsi, rende queste ultime offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto siano pronunciate Sez. 5, n. 19070 dei 27/03/2015, Foti, Rv. 263711 . 3. II terzo motivo è infondato, in quanto l'articolata valutazione del Tribunale coglie diversi profili idonei ad escludere la configurabilità del reato contestato, sottolineando, per quanto sopra detto, sia l'evoluzione dei costumi con riferimento alle modalità comunicative adottate, sìa, anche con riguardo alla prospettiva soggettiva dell'imputato, il particolare contesto nel quale le espressioni contestate si inseriscono si vedano, ad es., i principi affermati da Sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014 cit. . 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dei d. Igs. n. 196 del 2003.