Istanza di impedimento assoluto via fax: alla parte l’onere di verificarne la tempestiva trasmissione

Non è invalida l’istanza di impedimento assoluto trasmessa via fax, ma la parte che si duole del mancato esame della stessa deve verificare che sia giunta a destinazione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41498/15, depositata il 15 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona condannava il ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c , cod. strada guida sotto l'influenza dell'alcool . Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando il mancato rinvio dell’udienza di trattazione nonostante l’impedimento assoluto, attestato attraverso certificazione medica inviata alla cancelleria tramite fax, del proprio avvocato difensore. Il ricorrente contestava, inoltre, di non essere stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un legale , prima di essere sottoposto al test strumentale per la verifica del tasso alcolemico. L’istanza di impedimento assoluto del difensore a presenziare all’udienza può essere trasmessa via fax. La Suprema Corte ha rilevato come un orientamento interpretativo restrittivo reputi inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza di trattazione per legittimo impedimento, quando sia inoltrata a mezzo fax ciò in virtù del disposto dell’art. 121 c.p.p. che impone l’obbligo di deposito in cancelleria alle parti che vogliano rivolgere delle richieste al giudice o presentare delle memorie. La Cassazione ha ritenuto di aderire ad un orientamento meno restrittivo e più recente, secondo cui la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, inviata via fax, non è invalida e deve essere esaminata. Tale modalità irregolare di comunicazione, però, comporta l’onere, per la parte che voglia impugnare e far valere l’omesso esame di tale richiesta, di accertarsi che il fax sia giunto regolarmente a destinazione o che sia stato inoltrato al giudice tempestivamente. Gli Ermellini hanno precisato che nel caso di specie la Corte d’Appello ha adempiuto al dovere di esaminare la richiesta, rigettando l’istanza con motivazione non illogica e non sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto infondato, infine, anche il secondo motivo di doglianza sottoposto alla sua attenzione, concernente l’omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere dal legale, da parte degli operanti. In primis , la Suprema Corte ha rilevato che, dal verbale, emerge che al ricorrente era stato dato preavviso della facoltà di cui sopra in secondo luogo, gli Ermellini hanno precisato che l’eventuale nullità conseguente al mancato avviso al conducente della possibilità di farsi assistere può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 15 ottobre 2015, n. 41498 Presidente Zecca – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. C.D. , a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 9.01.2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in data 20.07.2012, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c , cod. strada. Dopo avere richiamato i motivi di censura affidati all'atto di appello che era stato proposto avverso la sentenza di primo grado, la parte deduce le seguenti doglianze, che attingono la sentenza oggi impugnata il ricorrente si duole del mancato rinvio dell'udienza di trattazione del processo avanti alla Corte di Appello osserva di avere inviato a mezzo fax, presso la cancelleria, certificazione medica attestante l'impedimento assoluto dell'avvocato Ascani a presenziare all'udienza ed osserva che alla predetta udienza la Corte territoriale, stante la mancata comparizione del difensore di fiducia, procedette alla nomina di altro difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. L'esponente introduce poi la questione del mancato avviso alla parte di farsi assistere dal difensore, prima dell'effettuazione del test strumentale ribadisce il difetto di prova circa lo stato di ebbrezza, stante la mancata coincidenza delle due misurazioni osserva infine che il ricorso non può ritenersi tardivo. Il deducente ha depositato memoria, a chiarimento dei motivi affidati al ricorso originario. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame, tempestivamente proposto, impone le considerazioni che seguono. 2. Ci si sofferma, in primo luogo, sulla eccezione relativa al mancato rinvio dell'udienza fissata per la celebrazione del processo avanti alla Corte di Appello, a fronte della richiesta di rinvio per impedimento del difensore, inviata in cancelleria a mezzo fax. Secondo un restrittivo orientamento interpretativo, deve ritenersi inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria ciò in quanto l'utilizzo del telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11787 del 19/11/2010, dep. 24/03/2011, Rv. 249829 . Giova peraltro rilevare che la Corte regolatrice ha recentemente espresso un diverso orientamento, in base al quale la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile con la precisazione che l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9030 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 258526 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47427 del 07/11/2014, dep. 18/11/2014, Rv. 260963 . Secondo tale indirizzo interpretativo, al quale il Collegio si conforma per condivise ragioni, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ancorché l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione esponga il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 16/10/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262835 . E bene, nel caso di specie, dalla lettura del verbale di udienza cui la Suprema Corte procede direttamente, in ragione della natura processuale dell'eccezione in esame, emerge che la Corte di Appello si è espressamente soffermata sulla richiesta difensiva. Infatti, con ordinanza in data 9.01.2014, il Collegio ha ritenuto che dalla documentazione medica fatta pervenire non emergesse l'impossibilità assoluta a presenziare ed ha rigettato la richiesta di rinvio ad altra udienza. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità, posto che il certificato versato in atti non fa riferimento a condizioni conducenti alla impossibilità a comparire. 2. La censura relativa alla ritualità della procedura adottata dai verbalizzanti al momento in cui ebbero ad effettuare il controllo nei confronti dell'odierno esponente, per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, è manifestamente infondata. Invero, dal verbale redatto dal personale operante risulta che al C. venne dato il previsto avviso. E, come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, l'ordinamento non prevede l'effettuazione di una terza prova strumentale, con la presenza del difensore eventualmente nominato. È poi appena il caso di considerare, per completezza argomentativa, che, nel caso di specie, non assumono rilievo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice, afferenti alla diversa questione, rispetto alla quale era emerso un contrasto, relativa alla individuazione del termine per la deducibilità della eccezione relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, prima della effettuazione del test etilometrico Cass. Sez. U, sentenza n. 5396, del 29.01.2015, dep. 5.02.2015, 263023 . In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado . 3. In tali termini si introduce l'esame delle ulteriori doglianze, che si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all'art. 186 del codice della strada e all'art. 379 del relativo regolamento - come nel caso di specie - costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324 . E si è pure affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendo la parte limitarsi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117 . Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno specificamente esaminato la questione relativa alla affidabilità del test strumentale, in riferimento alle specifiche condizioni cliniche del C. , osservando, alla luce della espletata perizia medico-legale, che la patologia gastrica di cui ha sofferto l'imputato non aumentava affatto il livello di alcolemia. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.