Udienza in data diversa da quella del decreto di comparizione: violato il diritto di difesa

La trattazione della causa in data diversa da quella stabilita nel decreto di comparizione equivale ad omessa citazione.

In questo senso, la sentenza n. 40128/15, depositata il 6 ottobre. Il caso. Il ricorso trae origine dal fatto che il giudizio presso la Corte d’Appello di Ancona si era svolto in data diversa da quella indicata nel decreto di citazione a giudizio. L’imputato lamentava, dunque, la nullità della sentenza emessa in tale sede. La Suprema Corte riconosce la fondatezza del ricorso. L’erronea indicazione della data di comparizione per il dibattimento, ribadiscono gli Ermellini, costituisce nullità assoluta, ai sensi degli articolo 601, commi 3 e 6, 429, comma 1, lettera f , 178, comma 1, lettera c e 179, comma 1, c.p.p la Suprema Corte, infatti ha sottolineato come la trattazione della causa in data diversa da quella indicata per la comparizione nel decreto di citazione frustri il diritto di difesa dell’imputato, impedendone l’intervento, equivalendo ad omessa citazione. Alla luce della ricostruzione sopra esposta, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 settembre – 6 ottobre 2015, n. 40128 Presidente Fiandanese – Relatore Rago Fatto e diritto 1. S. F., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14/07/2014 dalla Corte di Appello di Ancona, deducendone la nullità in quanto l'udienza si era tenuta il 14/07/2014 nonostante nel decreto di citazione a giudizio fosse stata indicata la data la data del 17/04/2014. Da un controllo degli atti processuali è emerso che la notifica fu effettuata dalla Cancelleria al difensore di fiducia dell'imputato, a mezzo di un fax composto da due fogli a il biglietto di cancelleria nel quale la data dell'udienza era indicata nel 14/07/2014 b il decreto di citazione nel quale la data dell'udienza era indicate nel 17/07/2014. L'udienza si tenne il 14/07/2014. Di conseguenza, poichè l'udienza si tenne prima di quella indicata nel decreto di citazione l'unico documento che fa fede , deve applicarsi quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f , 178 comma primo lett. c e 179 comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione Cass. 8794/1996 riv 205907 Cass. 3849/2014 riv 262676. La sentenza va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia essendosi la Corte di Ancona formata da un'unica sezione pronunciata nel merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.