Nessuna sospensione del processo: per l’imputato contumace si applica la normativa previgente

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le previsioni di cui agli artt. 420 bis e quater c.p.p. , introdotte dalla l. n. 67/14, non trovano applicazione nei processi in corso in cui l’imputato sia stato già dichiarato contumace, dato che questi, ai sensi dell’art. 15 bis della suddetta legge, continuano a essere regolati dalle previsioni normative anteriori, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia e ai suoi effetti.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39257/15, depositata il 28 settembre. Il caso. Un imputato condannato per il delitto di lesioni personali deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 quater c.p.p. Sospensione del processo per assenza dell'imputato , alla luce delle modifiche apportate dalle leggi nn. 67/14 e 118 /14 e considerando che la pronuncia stessa risulta emessa posteriormente all’entrata in vigore delle leggi appena menzionate questo, secondo il difensore del ricorrente, in quanto il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo nei confronti dell’imputato assente, il quale non era mai stato dichiarato contumace. La nuova disciplina. Gli ermellini rammentano a proposito che l’art. 420 quater c.p.p., come modificato dalla l. n. 67/14, dispone che, al di fuori delle ipotesi in cui è concesso procedere in assenza, e qualora l’imputato non compaia, il giudice disponga il rinvio dell’udienza e la notificazione all’imputato stesso di apposito avviso, da eseguire personalmente da parte della polizia giudiziaria. Se ciò non è possibile, e non vi siano le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità , il giudice è tenuto a emettere ordinanza di sospensione del processo. Ambito di applicazione temporale. L’art. 15 bis della stessa legge, introdotto con la successiva l. n. 118/14, precisa che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, sempre che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Tuttavia, le norme anteriormente vigenti continuano a trovare applicazione nei procedimenti in corso quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità . Premesso ciò, nel caso di specie, risulta dai verbali che l’imputato venne dichiarato irreperibile nel 2011 e dichiarato contumace all’udienza nel 2012 e di conseguenza, dovrà applicarsi la disciplina previgente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 luglio – 28 settembre 2015, n. . 39257 Presidente Nappi – Relatore Micheli Ritenuto in fatto II difensore di N.D.M. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la sua condanna a pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali, in ipotesi commesso in danno di G.G.S Nell'interesse dei ricorrente si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., alla luce delle modifiche introdotte con le leggi nn. 67 e 118 del 2014, e tenendo conto della circostanza che la sentenza medesima risulta emessa in data posteriore all'entrata in vigore delle novelle anzidette ciò in quanto il giudicante avrebbe dovuto emettere ordinanza di sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente, il quale non era stato mai dichiarato contumace. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. L'art. 420-quater del codice di rito, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 67 del 2014, prevede che - fuori dei casi in cui è consentito procedere in assenza, e laddove l'imputato non compaia - il giudice disponga il rinvio dell'udienza e la notificazione all'imputato medesimo di avviso ad hoc, da eseguire personalmente ad opera della polizia giudiziaria qualora ciò non sia possibile, e non vi siano gli estremi per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice dovrà emettere ordinanza di sospensione del processo. Ai sensi dell'art. 15-bis della stessa legge n. 67, introdotto con la successiva legge n. 118/2014, le disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, purché non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado non di meno, le norme previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità . Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie il D.M. venne dichiarato irreperibile il 12/05/2011, e - contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso - dichiarato altresì contumace all'udienza del 26/03/2012, come risulta dai relativi verbali. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di sospensione dei processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti Cass., Sez. III, n. 23271 del 29/04/2015, Talarico, Rv 263652 . 2. II rigetto dei ricorso comporta la condanna del D.M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.