Lui le sposta il braccio che ha davanti al petto e le sfiora il seno, lei scappa: condannato

Episodio ricostruito grazie alle parole della vittima, di appena 14 anni, e confermato dalle parole di alcuni testimoni, che hanno parlato addirittura di palpeggiamenti. Chiara la lettura dei gesti compiuti dall’uomo, e invasivi della sfera sessuale della ragazza.

Approccio ‘strano’ con una ragazzina di appena 14 anni. Lui la cinge al collo, senza violenza , la abbraccia e, soprattutto, sposta il braccio che ella teneva conserto al seno . Consequenziale la condanna per il reato di tentata violenza sessuale . Irrilevante il fatto che proprio la ragazza abbia ‘rivalutato’ l’episodio, definendo esagerata” la propria reazione Cass., sentenza n. 39132/2015, Quarta Sezione Penale, depositata il 25 settembre scorso . Violenza. Nessun dubbio hanno manifestato i giudici di merito per loro i gesti compiuti dall’uomo – e ricostruiti alla luce delle parole della ragazza presa di mira – sono, senza ombra di dubbio, valutabili come atti diretti a costringere la giovane con violenza a subire atti sessuali . All’uomo, però, viene contestata solo la tentata violenza sessuale , perché la vittima, con una pronta reazione , è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi immediatamente . Inevitabile la condanna per l’uomo, con pena fissata in nove mesi di reclusione . Sfera sessuale. Secondo il legale dell’uomo, però, è viziata tutta la ricostruzione della vicenda , poiché frutto della irrazionale e sproporzionata paura manifestata dalla ragazza, che, aggiunge il legale, non a caso nel dibattimento di primo grado aveva ammesso la propria esagerata reazione emotiva . Chiaro l’obiettivo, in Cassazione, dell’avvocato ridimensionare i comportamenti addebitati all’uomo. Tutto inutile, però. Perché i giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono, seguendo la linea tracciata in Appello, la piena attendibilità della vittima – anche tenendo presente che quest’ultima ha definito esagerata la propria reazione –, da un lato, e la chiara valenza sessuale del comportamento dell’uomo, dall’altro. Su quest’ultimo fronte, in particolare, la ragazza ha reputato i gesti compiuti dall’uomo come lesivi della propria sfera sessuale , e tale valutazione è condivisa dai giudici, i quali richiamano anche il fatto che testi estranei hanno addirittura riferito di aver avuto l’impressione di veri e propri palpeggiamenti, esclusi, invece, dalla ragazza . Lapalissiano che l’uomo abbia tentato di toccare il seno della giovane, infastidendola ripetutamente allo scopo e accompagnando i gesti – come quello di spostare il braccio che la ragazza teneva conserto al seno – anche con parole . Logico, perciò, parlare di vero e proprio tentativo di atti sessuali . Consequenziale la conferma della condanna a nove mesi di reclusione nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 25 settembre 2015, n. 39132 Presidente Brusco – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2008 il Tribunale di Voghera dichiarava Z.F. responsabile dei reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 609 bis e 99 c.p. perché in data 2 ottobre 2014, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con violenza la quattordicenne G.L. a subire atti sessuali, non riuscendo nel suo intento per la pronta reazione della giovane che si allontanava immediatamente. Ritenendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis prevalente sulla contestata recidiva, il Tribunale di Voghera condannava lo Z. alla pena di 9 mesi di reclusione. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano, in riforma della suddetta sentenza, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto allo Z. per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge e la III sezione di questa Corte annullava la predetta sentenza. 3. Si procedeva pertanto a nuovo giudizio di appello definito con sentenza del 9.12.2014 di conferma di quella di primo grado. 4. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deduce due motivi. Con il primo eccepisce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostenendo che, come già sottolineato con l'appello, tutta la ricostruzione della vicenda appare il frutto della irrazionale e sproporzionata paura della vittima in presenza dell'imputato, peraltro dalla stessa ammessa avendo la giovane riconosciuto, sentita nel dibattimento di primo grado, la propria esagerata reazione emotiva e minimizzato l'episodio. Con un secondo motivo denuncia il difetto di motivazione sulla sussistenza stessa degli elementi essenziali di idoneità e univocità degli atti necessari a configurare il tentativo. Considerato in diritto 1.II ricorso è inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza dei motivi proposti, che, risultando strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Come eccepisce lo stesso ricorrente, la questione della attendibilità della persona offesa era stata già sollevata con i motivi di appello e al riguardo la sentenza ha dato atto della piena attendibilità della medesima e specialmente della chiara valenza sessuale del comportamento posto in essere dall'imputato anche e proprio in considerazione del fatto che la stessa persona offesa aveva riconosciuto la propria reazione emotiva al momento del fatto. La Corte ha richiamato e ribadito la valutazione del giudice di primo grado circa la pacatezza e la misura dei racconto con cui la giovane aveva ricostruito i fatti, riconoscendo la propria esagerata reazione, ma al contempo ribadendo che il ripetuto comportamento dell'imputato era stato lesivo della propria sfera sessuale nonostante la stessa avesse cercato di allontanarsi. D'altronde lo stesso ricorrente specifica nel ricorso i gesti compiuti spostando il braccio che la ragazza teneva conserto al seno, cingendola senza violenza al collo, e abbracciandola, atti che la difesa vorrebbe minimizzare ma che correttamente sono stati valutati lesivi della sfera sessuale della giovane come peraltro confermato dalle dichiarazioni dei testi estranei che addirittura hanno riferito di aver avuto l'impressione di veri e e propri palpeggiamenti, invece esclusi dalla ragazza. Su tali basi la Corte ha correttamente ritenuto integrati il tentativo di atti sessuali, avendo l'imputato tentato di toccare il senso della giovane infastidendola ripetutamente allo scopo e accompagnando i gesti con parole. Comportamento che integra il contestato reato sotto entrambi i profili della idoneità e univocità degli atti. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare in euro 1000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati come per legge.