Mucca ‘a terra’, la obbligano a muoversi e la caricano a forza sul camion per il macello: condannati

Davvero spregevole l’elenco delle sevizie a cui il quadrupede, impossibilitato a deambulare, è stato sottoposto allevatori e autisti lo bastonano, lo colpiscono con scosse elettriche e infine lo spingono, con la pala di un trattore agricolo, nell’autocarro. Logico palare di maltrattamenti in piena regola.

Destino segnato per un bovino lo aspetta il macello A rendere complicata l’operazione, però, le precarie condizioni fisiche dell’animale, addirittura impossibilitato a deambulare. ‘A mali estremi, estremi rimedi ’ è l’adagio applicato dagli allevatori – di Cuneo –, che, però, superano ogni limite, obbligando con la forza la mucca a salire sulla pala di un trattore agricolo, per poi riuscire a caricarla sul camion adibito al trasporto verso il macello. Legittimo parlare di violenze in piena regola sul quadrupede. Consequenziale la condanna per il reato di maltrattamenti di animali”. Cassazione, sentenza numero 38789, terza sezione penale, depositata oggi . A terra. Ben sei le persone – tutti uomini – coinvolte nello spostamento dell’animale, una cosiddetta ‘mucca a terra’, in condizioni fisiche, cioè, così precarie da renderle impossibile il muovere pochi passi con le proprie zampe. A fronte di questo problema, ossia come riuscire a spostare il quadrupede sul camion che dovrà poi trasportarlo al macello, allevatori, addetti alla pulizia e trasportatori non trovano nulla di meglio che provare in tutti i modi – tutti bestiali! – a ‘forzare’ il movimento dell’animale. Qualche esempio? Lo bastonavano e lo sottoponevano a scosse elettriche, con apposito pungolo , e poi lo tiravano per la coda e per la testa , addirittura calpestandolo , e, infine, lo caricavano a forza sulla pala di un trattore agricolo, che lo sollevava e lo gettava all’interno del camion , destinazione macello, dove l’animale andava incontro al proprio destino. Quadro tristissimo e chiarissimo. E che, difatti, non lascia dubbi ai giudici di merito, i quali optano per la condanna delle sei persone sotto accusa evidente il reato di maltrattamenti di animali , realizzato sottoponendo la mucca ad inutili sevizie e vessazioni, produttive di gravi sofferenze . Sevizie. E la linea di pensiero animalista – si è costituita parte civile, non a caso, la ‘Lega antivivisezione’ – convince anche i giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni mosse dal gruppo – la cui condanna è definitiva – che ha seviziato la mucca. Irrilevante, soprattutto, il fatto che un medico veterinario abbia dichiarato che il bovino aveva superato la visita ante mortem e post mortem , con conseguente liberalizzazione delle carni macellate . Evidente, invece, il fatto che i sei uomini abbiano sottoposto a inutili sevizie una ‘vacca a terra’, ossia impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola, tirandola, calpestandola con la pala del trattore per poi, infine, gettarla all’interno dell’autocarro per il trasporto al macello . Come non fa, allora, a non parlare di maltrattamenti ? Domanda retorica, questa, a cui i giudici rispondono, indirettamente, ricordando che il reato previsto dal Codice Penale non richiede, per forza di cose, lesioni fisiche , ma ritiene sufficienti sofferenze capaci, come in questa triste vicenda, di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 giugno – 24 settembre, numero 38789 Presidente Franco – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2013 ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 3 novembre 2010, con la quale P.D., P. M., P. G., G. R., A. A. e A. D. sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 110, 544 ter c.p., perché, in concorso tra loro, per crudeltà e comunque senza necessità, anziché procedere come imposto dalle normative vigenti all'immediato abbattimento e macellazione di un capo bovino, contraddistinto con marchio auricolare indicato nel capo di imputazione, stante le sue compromesse condizioni di salute in quanto impossibilitato a deambulare, lo sottoponevano ad inutili sevizie e vessazioni produttive di gravi sofferenze, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche con apposito pungolo, tirandolo per la coda e per la testa, calpestandolo, caricandolo a forza sulla pala di un trattore agricolo che lo sollevava e gettava all'interno del camion adibito per il suo trasporto al macello Pasquetta di Carema, a dispetto delle loro qualifiche professionali di autisti abilitati al carico e trasporto di animali vivi. i due P., di allevatori di bestiame, il P. ed il G. e di addetti alla pulizia e disinfezione dell'area del mercato, i due A., fatti commessi in Cuneo, il 26 giugno 2006. La Corte di appello, rigettata l'eccezione di inutilizzabilità del supporto informatico prodotto agli atti dalla parte civile, ritenuta non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha confermato la colpevolezza degli imputati, considerata la sussistenza dei dolo generico, atteso che si trattava di condotta posta in essere senza necessità . 2. Gli imputati, tramite i propri difensori, con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza. - P.D., P. M., P. G. e G. R., hanno lamentato 1 Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria per sentire i testi veterinari e per la perizia tecnica, atteso che i maltrattamenti avrebbero prodotto segni sulle carni tanto da non consentirne il consumo, cosa non verificatasi, e a tale proposito allegavano la sentenza dei Tribunale di Ivrea che aveva assolto il medico veterinario dal reato di falso ideologico, per avere dichiarato che il capo bovino in oggetto aveva superato la visita ante-mortem e post-mortem, con conseguente liberalizzazione delle carni macellate 2 Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 544 ter c.1 c.p., nonché vizio di motivazione, posto che il giudice di primo grado, ritenendo che le disposizioni normative di settore fossero in conferenti, aveva fatto riferimento alla disposizione senza tenere conto dei Regolamenti CE che disciplinano la macellazione d'urgenza, la acellazione differita e quella speciale d'urgenza, come recepita dal D.lgs 286/94 inoltre nel 2007 una circolare della Regione Piemonte ha dettato regole procedurali di dettaglio analoghe a quelle seguite nel caso di specie di conseguenza, non doveva essere applicata la norma del codice penale, ma l'art. 15 del d.lgs numero 333 del 1998, in vigore al momento dei fatti, norma speciale 3 Violazione ex art. 606 lett. e c.p.p., atteso che la condotta posta in essere dagli imputati integra l'art. 727 c.p., non essendovi la prova di sevizie poste in essere, non essendo previsto da nessuna normativa di legge l'abbattimento immediato dell'animale 4 Estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione in data 25 giugno 2012 5 Violazione ex art. 606, lett. b ed e c.p.p. con riferimento al trattamento sanzionatorio degli imputati ed alla liquidazione delle spese alla parte civile. Il giudice di primo grado non ha riconosciuto al P. M. le circostanze attenuanti generiche. Si censura inoltre che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato al pagamento della provvisionale. - A. A. e A. D. hanno sollevato motivi identici ai nnumero 1, 2, 4 e 5 di quelli appena descritti, sollevati dagli altri imputati inoltre hanno eccepito 1 Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p. in relazione alla reiezione dell'eccezione di inutilizzabilità dei DVD allegato dalla parte civile 2 Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p. e violazione di legge ex art. 606, lett. b c.p.p., riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 544 ter c.p., in quanto gli stessi non essendo né allevatori, né commercianti di bestiame, non erano a conoscenza della normativa vigente sulla macellazione dei bovini. 3. La LAV, Lega antivivisezione Onlus, già costituita parte civile, ha presentato memoria, chiedendo la conferma della sentenza, ed evidenziando che tutti i motivi proposti risultano inammissibili, compresa l'invocata derubricazione, richiesta per la prima volta in cassazione. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, è necessario ricordare che in tema di rinnovazione del dibattimento in appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il giudice di secondo grado ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dei dibattimento solo nel caso in cui la accolga, mentre se ritiene che debba essere respinta, potrebbe anche motivarne il rigetto in via implicita, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato cfr. Sez. 3, numero 24294 del 25/6/2010, D. S. B., Rv. 247872 sottolinea il carattere eccezionale dell'istituto anche Sez. 5, numero 15320 del 21/4/2010, Pacini, Rv. 246859 . Inoltre, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, l'eventuale rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello si sottrae al sindacato del giudice di legittimità Sez. 6, numero 40496 del 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009 . 2. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno chiarito la non assoluta necessità di procedere all'incombente istruttorio, ritenendo integrata la fattispecie oggettiva del reato, che non richiede che vengano provocate lesioni fisiche, ma è integrata dalle sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capace di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti , di fatti è stato precisato che nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva in tal senso, si veda sez. 3, numero 32837 del 27/6/2013, Prota e altro, . 3. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, nonostante si lamenti l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 544 ter c.p., vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre una diversa lettura - più favorevole agli imputati - delle risultanze processuali, non ammissibile in sede di legittimità, affermando un principio di specialità insussistente con la normativa sanzionatoria prevista nel d.lgs numero 333 del 1998. Tale censura è inammissibile non essendo stata proposta in appello e, comunque, risulta manifestamente infondata. Va infatti chiarito che il decreto legislativo 20 ottobre 1998, numero 388, recante Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non prevede alcuna disciplina sanzionatoria, ma si limita ad emendare il decreto legislativo 20 dicembre 1992 numero 532, recante attuazione della Direttiva 91/628/CE avente lo stesso oggetto, applicabili ratione temporis, il cui art. 3 dispone che vengano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo 1 gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili ed in deroga a tale disposto, il comma 2 consente il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti 4. Del resto già il giudice di primo grado aveva rilevato come il regolamento CE numero 1 del 2005, fosse entrato in vigore il 5 gennaio 2007 e quindi in epoca successiva ai fatti e comunque aveva evidenziato, con motivazione esaustiva ed in linea con i principi di diritto, che un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto, risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 544 ter c.p., introdotta dalla legge numero 189 del 2004. La ricostruzione fattuale del giudice di prime cure ha evidenziato come il fatto addebitato consiste nell'aver sottoposto ad inutili sevizie una vacca a terra , ossia impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola col pungolo elettrico, tirandola, calpestandola con la pala dei trattore per gettarla all'interno dell'autocarro per il trasporto al macello. 5. II maltrattamento di animali, disciplinato in precedenza come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è infatti tipizzato quale delitto, mentre la vigente norma contravvenzionale contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre della L. 1 agosto 2004, numero 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l'abbandono di animali da ciò consegue che anche la censura di cui al punto numero 3 dei motivi di ricorso presentati dagli imputati P.D., P. M., P. G. e G. R., con la quale si chiede la derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 727 c.p., risulta manifestamente infondata cfr. Sez. 3, 5/12/2005, numero 46784 e sez. 3,. 26/4/2005, numero 21744 . 6. Anche il quarto motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, risulta manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo dei motivi di appello ai nnumero 3 e 4, ai quali la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta e lo stesso deve dirsi in relazione al primo motivo di ricorso proposto dagli imputati A. A. e A. D 7. Per quanto attiene all'altro motivo di ricorso proposto dai predetti A., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità. Per cui a nulla rileva la piena conoscenza o meno da parte degli A. della disciplina di settore afferente la macellazione dei bovini, atteso che, come detto, tale disciplina risulta estranea al fatto storico come ricostruito nel corso dei giudici di merito, né può essere invocata l'erronea conoscenza della disposizione penale quanto alla sua inapplicabilità nei confronti di animali destinati ad una futura macellazione. 8. Pertanto i ricorsi risultano inammissibili e a tale pronuncia consegue, in forza dei disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro duemila, oltre spese generali e accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese dei grado in favore della parte civile che liquida in euro duemila oltre spese generali e accessori di legge.