Le comunicazioni via radio tra le forze di polizia sono tutelate dall’art. 617 bis. c.p.

Perché possa considerarsi integrato il reato ex art. 617 bis, occorre fare riferimento alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si intende consumato anche se gli apparecchi installati, salvo casi di loro assoluta inidoneità, non abbiano funzionato o non siano stati utilizzati.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37557, depositata il 16 settembre 2015. Il caso. A un uomo viene addebitato di aver installato presso la propria abitazione una ricetrasmittente scanner, volta a intercettare comunicazioni radio, che l’uomo sintonizzava sulle frequenze per comunicazioni di servizio dei Carabinieri e della Polizia di Stato. La Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione del Tribunale di Brindisi, modificava l’originaria qualificazione ex art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche in quella ai sensi dell’art. 617 bis c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche . A fondamento della sue decisione, la Corte territoriale affermava che le comunicazioni via radio tra le forze di polizia, effettuandosi mediante onde elettroniche, rientravano nelle trasmissioni a distanza di suoni, immagini e altri dati che sono tutelate dall’art. 617 bis c.p., che punisce l’installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle varia forze di polizia. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato. Configurazione del reato con la sola attività di installazione. La S.C. condivide l’argomentazione del giudice di seconde cure, poiché conforme all’indirizzo giurisprudenziale Cass., n. 37710/08 secondo cui il reato ex art. 617 bis c.p., anticipa la tutela della riservatezza e della liberta delle comunicazioni tramite l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero si semplici parti di essi, usati per intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche. Di conseguenza, perché possa considerarsi integrato il reato ex art. 617 bis c.p., occorre fare riferimento alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come scopo della condotta, con la conseguenza che il reato si intende consumato anche se gli apparecchi installati, salvo casi di loro assoluta inidoneità, non abbiano funzionato o non siano stati utilizzati Cass., n. 5299/08 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 maggio – 16 settembre 2015, numero 37557 Presidente Lombardi – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 18.6.2014 la corte di appello di Lecce in riforma della sentenza 14.12.2011 del tribunale di Brindisi, modificata l'originaria qualificazione ex art. 617 quinquies c.p del fatto contestato a S. A in quella ex art. 617 bis c.p. , ha confermato la pena nella misura di 4 mesi di reclusione. Nell'interesse del S. è stato presentato ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 617 bis c.p. l'esegesi della disposizione consente di inquadrare il fatto contestato nella categoria dei cosiddetti reati di pericolo, ma nel caso di specie l'imputato non è stato colto nell'atto di illecita captazione di comunicazione di terzi, per cui la scelta sanzionatoria si risolve nella repressione del pericolo di un pericolo , con inammissibile anticipazione della soglia di punibilità e di una violazione del principio di offensività. Il ricorso non merita accoglimento. Al S. è stato contestato di aver installato presso la propria abitazione una ricetrasmittente scanner , atta a intercettare comunicazioni radio, che sintonizzava sulle frequenze per comunicazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri e della polizia di Stato. Secondo il giudice di appello , l'art. 617 quinquies sanziona l'abusiva installazione di apparecchiature atte e intercettare ,impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi tali non sono le comunicazioni via radio tra le forze di polizia. Queste comunicazioni , effettuandosi mediante onde elettriche, rientrano nelle trasmissioni a distanza di suoni,immagini ed altri dati , che, a seguito della modifica apportata dalla legge numero 547/1993 all'art. 623 bis c.p. , sono tutelati dall'ari 617 bis c.p. , che punisce l'installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle varie forze di polizia. Tale argomentazione logico-giuridica è convincentemente conforme all'orientamento giurisprudenziale sez.2,numero 37710 del 24/09/2008, Rv. 241456 secondo cui il reato previsto dall'art. 617-bis cod. penumero anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati conf. Sez. 5,numero . 5299 del 15/01/2008, Rv. 239115 . Nel caso in esame va comunque rilevato che l'apparecchio, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare , era perfettamente funzionante e , aveva in memoria le frequenze utilizzate dai carabinieri e dalla questura di Brindisi e quindi era in grado di captare le comunicazioni via radio delle forze di polizia, determinando così la lesione del bene giuridico tutelato. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.