Camorra dietro il flusso di droga dalla Spagna all’Italia. Tre acquisti cospicui, però, non bastano per considerare l’uomo parte del gruppo criminale

A gestire importazione e smercio è un’associazione per delinquere legata a un clan camorristico. A finire sotto accusa è, però, anche un uomo, ritenuto responsabile di tre acquisti. Egli è considerato componente stabile del gruppo. Tale visione viene messa in discussione, assieme all’applicazione della custodia in carcere.

Flusso costante e corposo di droga dalla Spagna. A gestire l’‘importazione’ prima e lo smercio poi è un clan camorristico. E a finire sotto accusa non solo i due esponenti di spicco del gruppo criminale, ma anche una persona che, nel periodo febbraio-maggio 2010, ha realizzato l’acquisto di ben tre grossi quantitativi di cocaina dalla penisola iberica. Tali operazioni, però, non sono sufficienti per ritenere l’uomo parte integrante della associazione a delinquere. Messa in discussione, di conseguenza, la legittimità della custodia in carcere. Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza n. 37382/15 depositata oggi Import. Chiarissima l’accusa l’uomo, coinvolto in tre transazioni riguardanti l’acquisto di cocaina dalla Spagna, tra febbraio e maggio 2010 , è considerato componente, in qualità di stabile acquirente , del gruppo associativo – affiliato a un clan camorristico – che gestisce l’importazione e lo smercio della droga. Ciò è sufficiente, per il gip prima e per i giudici del tribunale poi, per ritenere solida l’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata all’importazione di stupefacenti , e, di conseguenza, legittima la misura cautelare della custodia in carcere . Compratore. Per il legale dell’uomo, però, mancano concreti indizi di colpevolezza . Piuttosto fragile, a suo dire, il ragionamento seguito in tribunale, dove si è desunto il vincolo associativo dalla mera ripetizione di condotte – cioè i tre acquisti di ingenti quantitativi di cocaina –, mancando, invece, l’ esistenza di un accordo . Consequenziale la linea difensiva proposta in Cassazione analizzando con attenzione le singole operazioni di compravendita , non vi sono elementi , secondo il legale, utili a disvelare l’esistenza di un accordo complessivo tale da costituire un elemento della complessiva struttura che gestisce l’intera operazione. Ebbene, tale obiezione viene valutata come sensata dai Giudici del Palazzaccio, i quali considerano non corretto il ragionamento delineato tra primo e secondo grado, laddove si è ritenuto che tre acquisti di partite di cocaina possano integrare quella costante disponibilità all’acquisto di sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico , senza, però, approfondire coscienza e volontà dell’autore di far parte dell’associazione criminale e di contribuire al suo mantenimento . Errore evidente, quindi, per i giudici di terzo grado, quello compiuto in tribunale non si possono considerare i tre acquisti di cocaina, mediante anticipazione di denaro – anche per conto di terze persone, che non avevano saldato – come ‘certificazione’ della partecipazione all’associazione operativa sul fronte dell’importazione di sostanze stupefacenti, e, peraltro, espressione diretta di un clan di stampo camorristico . Appare assai fragile, quindi, il materiale indiziario nei confronti dell’uomo ciò comporta il riaffidamento della vicenda ai giudici del Tribunale, i quali dovranno realizzare un approfondimento ad hoc per esprimersi sulla legittimità della custodia in carcere .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 3 marzo – 16 settembre 2015, n. 37382 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Con ordinanza 17.11.2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di L.C.P. contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine a reato di associazione a delinquere finalizzata all'importazione di stupefacenti dalla Spagna artt. 74 e 73 DPR n. 309/1990 . Il Tribunale, dopo avere proceduto alla ricostruzione della vicenda richiamando il contenuto delle intercettazioni, ha ritenuto che l'indagato, coinvolto in tre transazioni riguardanti l'acquisto di cocaina dalla Spagna tra febbraio e maggio 2010 capi K,M, N dell'imputazione provvisoria , ricopriva il ruolo di stabile acquirente all'interno del gruppo associativo affiliato al clan Contini e che annoverava tra gli esponenti apicali il C.L. e il M. L 2 II difensore ricorre per cassazione denunziando due motivi. 2.1. Col primo motivo denunzia il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza quale partecipe all'associazione in veste di stabile acquirente il Tribunale ha desunto il vincolo associativo dalla mera ripetizione di condotte, mancando invece l'esistenza di un accordo. Evidenzia che il M. era animato solo dall'intento di vendere la sostanza, disinteressandosi della sua destinazione finale ed essendo interessato solo all'immediato pagamento da parte del ricorrente. Insomma, secondo il ricorrente, al di la delle singole operazioni di compravendita, non emergono elementi idonei a disvelare l'esistenza di un accordo complessivo tale da costituire un elemento della complessa struttura. Inoltre, il tribunale avrebbe trasformato una richiesta di prestito avanzata dal M. per telefono in una richiesta di adempimento. 2.2. Con altro motivo, sviluppato in una plurima articolazione, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati fine contestati ai capi K, M, N .Osserva la riguardo che il solo versamento di somme fatto dall'indagato a favore dei M. non può da solo assurgere a grave indizio di colpevolezza. Si duole inoltre della contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione ai capi K ed N nonché dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è fondato. In linea di principio, va premesso che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18190 del 04/04/2012 Cc. dep. 14/05/2012 Rv. 253006 Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645 cfr. altresì cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440 . Nel caso che ci occupa, per affermare la sussistenza di gravi indizi della partecipazione dei ricorrente all'associazione dedita al traffico internazionale di cocaina dalla Spagna i cui esponenti di spicco sarebbero C.L. e M. L. , il Tribunale di Napoli ha valorizzato gli esiti del compendio indiziario rappresentato dalle intercettazioni riguardanti l'acquisto di tre partite di ingenti quantità di cocaina, avvenuto dal 20 al 24 febbraio 2010 capo K della contestazione provvisoria , dal 6 aprile al 2 maggio 2010 capo M e dal 4 al 16 maggio 2010 capo N ha quindi desunto li ruolo di partecipante, quale stabile acquirente di cocaina, dal fatto che il L.C. era disponibile ad anticipare danaro al M. anche per conto di terzi che non avevano ancora saldato. Tale disponibilità è stata dunque ritenuta un sintomo inequivoco della partecipazione alla associazione, estrinsecandosi in un efficace apporto alla vita della stessa v. pag. 13 ordinanza . Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento tra le varie, Cass. sez. 6 n. 456 del 21/09/2012, Cena ed altri, Rv. 254225 sez. 6 n. 1147 dei 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403 sez. 6 n. 41717 del 6/11/2006, Geraci, Rv. 235589 ed altre più recenti . Deve, pertanto, affermarsi che non costituisce corretta applicazione di tale principio il ritenere che tre acquisti di partite di cocaina possano integrare quella costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico senza che si approfondisca la coscienza e volontà dell'autore di far parte della associazione e di contribuire al suo mantenimento nulla infatti, il Tribunale ha argomentato in proposito ed anzi ha finito per sminuire il ruolo degli acquirenti laddove ha evidenziato la priorità riservata ai fornitori spagnoli rispetto alla posizione dei primi, che, in caso di sequestro, sarebbero stati soddisfatti con sostanza meno pura, perché ottenuta tagliando quella futura per farvi rientrare anche quella venduta e persa Il ragionamento seguito dal Tribunale è dunque affetto da un indebito sillogismo cioè si è ritenuto che la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai tre acquisti di cocaina mediante anticipazione di danaro dimostri ipso facto la partecipazione dell'indagato all'associazione di cui all'art. 74 legge stupefacenti, a sua volta costituente espressione diretta del sodalizio di stàmpo camorristico denominato clan Contini. S'impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza in relazione al capo B della contestazione provvisoria ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, cui spetterà di indicare se sussistono ulteriori elementi indiziari, diversi da quelli connessi ai citati acquisti di stupefacente, della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'annullamento sulla gravità indiziaria in ordine al reato associativo che costituisce il nucleo centrale del provvedimento cautelare assorbe logicamente l'esame delle altre censure. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att cpp .