Pericolo di reiterazione: serve la certezza o elevata probabilità dell’occasione per delinquere

Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini o imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente, o con elevato grado di probabilità, continuerà a delinquere o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lettera c , c.p.p., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36919/15, depositata il 14 settembre. Il caso. Un uomo ricorre per la cassazione dell’ordinanza con la quale Il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pm, applicava nei confronti di un uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope . Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che il tribunale del riesame si sarebbe limitato a riprendere stralci della richiesta di misura cautelare del pm, senza valutare autonomamente gli elementi di gravità indiziaria ivi indicati, pur ritenuti contraddittori dal gip il tribunale, inoltre, avrebbe motivato in modo generico la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Pericolo di reiterazione? Solo se è sicura o molto probabile l’occasione del delitto. Il Supremo Collegio ha ritenuto la prima censura mossa dal ricorrente manifestamente infondata. L’ordinanza impugnata, infatti, ha analizzato in modo specifico e puntuale gli elementi sui quali i giudici del riesame hanno fondato il proprio convincimento. Fondato, invece, risulta il secondo rilievo esposto dal ricorrente. Gli Ermellini, infatti, hanno ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice deve motivare la valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, dal momento che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto rende più pressanti i requisiti di concorrenza e specificità degli elementi sui quali si basa il giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari. A tali fine, secondo i Giudici di Piazza Cavour, sarebbe stato necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato, verificandosene l’occasione, potrà commettere reati della stessa specie e non basta a tale scopo una motivazione che valorizza il tempo trascorso esclusivamente per scegliere una misura cautelare meno afflittiva. Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, infatti, il Supremo Collegio ha precisato che non è sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini o imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente, o con elevato grado di probabilità, continuerà a delinquere o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lettera c , c.p.p., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Per tutte le considerazioni, sovraesposte, la Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 maggio – 14 settembre 2015, n. 36919 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. S.D. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 08/10/2014 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in essere, tra il OMISSIS , varie condotte di cessione di sostanza stupefacente di natura e quantità imprecisate in favore di C.A. fatti del OMISSIS e di acquisto, in concorso con questi e con M.R. ed a fine di spaccio, di 20 grammi di cocaina fatto del OMISSIS . 1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e deduce, al riguardo, che il Tribunale del riesame si è limitato a riprendere stralci della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero senza procedere ad un'autonoma valutazione degli elementi di gravità indiziaria ivi indicati esclusivamente conversazioni telefoniche già ritenuti contraddittori dal Giudice per le indagini preliminari. Lamenta inoltre che il Tribunale ha motivato in modo generico la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio attingendo a vacue formule di stile. Considerato in diritto 2.Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 3.Il primo motivo è assolutamente generico e comunque manifestamente infondato. 3.1.L'accusa si alimenta dell'apporto significativo delle intercettazioni telefoniche nel corso delle quali viene utilizzato un linguaggio giudicato convenzionale fili della play station, dvx, bottiglie di olio volto a dissimulare il vero oggetto delle conversazioni. 3.2.L'ordinanza, in particolare, specifica e analizza le singole conversazioni intercorse tra il ricorrente e C.A. e, prima ancora, tra quest'ultimo e una tossicodipendente e M.R. , dalle quali i Giudici del riesame hanno tratto il convincimento che la richiesta di sostanza fosse stata soddisfatta grazie al S. capo 13 , quelle successivamente intercorse tra questi e P.G.G. e tal L.C. Ca. ed ancora con il C. ritenute significativamente probanti in considerazione anche del variegato linguaggio criptico utilizzato delle cessioni provvisoriamente ipotizzate ai capi 16 e 23 della rubrica, nonché le ulteriori conversazioni intercorse con il M. ed il C. prima e dopo un controllo di Polizia dalle quali il Tribunale ha dedotto che il ricorrente ed il M. si erano disfatti di 20 grammi di cocaina, successivamente recuperati dal C. per conto del quale la stavano trasportando capo26 . 3.3.Costituisce principio consolidato che quando il G.i.p., come nel caso di specie, rigetti la richiesta di misura cautelare per la sola insussistenza delle esigenze cautelari il profilo relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia fatto ricorso in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, Rv. 202979 Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Rv. 205237 Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, Rv. 207556 . 3.4. A tal fine il Tribunale deve prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292, cod. proc. pen., e pertanto deve motivare adeguatamente anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, questione della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare cfr., sul punto, Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476, con successive pronunce conformi . 3.5.Nel caso in esame il Tribunale, come detto, assolve al proprio onere motivazionale in tema di gravità indiziaria, richiamano espressamente i capi di imputazione contestati al ricorrente, indicando le conversazioni che ad essi specificamente si riferiscono ed il contesto in cui tali vicende si calano, motivando in modo chiaro e preciso, e certamente senza far ricorso a vacue formule di stile come eccepito dal ricorrente , le ragioni per cui ha ritenuto fondata, certamente a livello gravemente indiziario, la provvisoria contestazione. 3.6.Il S. omette del tutto di confrontarsi con gli specifici argomenti di prova utilizzati dal Tribunale, dei quali nemmeno denunzia il decisivo travisamento, limitandosi a stigmatizzare il giudizio di elevata probabilità e verosimiglianza dell'accusa, dimenticando che tale giudizio ben si confà alla sede cautelare in cui è espresso e che la possibile lettura alternativa delle medesime finti di prova non può essere dedotta in questa sede se a sua volta non fondata su fatti eventualmente offerti all'attenzione del Tribunale ed in ipotesi totalmente negletti il che non è nemmeno dedotto . 3.7.Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso in parte qua . 4.Quanto alle esigenze cautelari special-preventive, il Tribunale ne ha desunto la sussistenza in base alle disinvolte e ripetute modalità della condotta . 4.1.Il ricorrente eccepisce la genericità della motivazione. 4.2.Il rilievo è fondato. 4.3.Questa Corte ha già affermato che il riferimento in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c , cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 . 4.4.Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto scolpisce con più rigore la già necessaria concretezza e specificità degli elementi che innervano il giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari nel caso in esame, special-preventive . 4.5.A tal fine era necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosene l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227 Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911 Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829 Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864 Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857 . 4.6.Non assolve a tale scopo una motivazione che valorizza il tempo trascorso esclusivamente per scegliere una misura cautelare meno afflittiva. 4.7.Ne consegue che l'ordinanza impugnata si mostra generica sul punto e deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo il quale, in sede di nuovo esame, dovrà necessariamente tener conto delle modifiche nel frattempo introdotte dall'art. 2, legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha previsto anche il requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen 4.8.Occorre a tal fine considerare che, secondo l'indirizzo precedente le modifiche introdotte all'art. 292, cod. proc. pen., dall'art. 9, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332, il requisito della concretezza del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della attualità del pericolo stesso, derivante, cioè, dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati concretezza del pericolo non equivaleva e non equivale alla sua attualità . Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto e dunque sussistente preconizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l'occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall'art. 274, lett. c , cod. proc. pen. Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651 . 4.9.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227 Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911 Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829 Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864 Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857 . 4.10.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c , cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di attualità il significato che gli è stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici. 4.11.Ne consegue che per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente o con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c , cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto , ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere . 4.12.L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che nel riesaminare le esigenze cautelari si atterrà al principio di diritto sopra indicato. 4.13.Nel resto il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alle esigenze cautelari. Rigetta, nel resto, il ricorso.