La nomina del difensore prova l’effettiva conoscenza del procedimento

La nomina di un difensore di fiducia è un evento di per sé idoneo e sufficiente a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, salvo che non risulti che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice che sia cessato ogni rapporto con il proprio cliente.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36933/15, depositata il 14 settembre. Il caso. Il Tribunale di Brindisi, in veste di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di un uomo di essere restituito nel termine per l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva a sua volta confermato la sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Brindisi per violazioni in materia edilizia compiute con un altro imputato. L’uomo propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale brindisino, sostenendo in particolare che il giudice dell’esecuzione avrebbe rilevato una presunzione di conoscenza del procedimento e del provvedimento, identificando erroneamente nel difensore un succedaneo dell’imputato senza tenere conto della distinzione dei ruoli. Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Gli ermellini ritengono che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza ha ribadito in più occasioni Cass., numero 32984/10 che l’art. 175, comma 2, c.p.p. Restituzione nel termine , come sostituito dal d.l. numero 17/05, convertito con modificazioni nella l. numero 60/05 riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, a meno che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia di sua volontà rinunciato a comparire o a proporre impugnazione o opposizione. Condizioni cumulative . È dunque indubbio che la mancata conoscenza del procedimento accompagnata da una mancata volontaria rinuncia a comparire, e la mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata da una mancata volontaria rinuncia a impugnare, rappresentano condizioni che devono sussistere cumulativamente al fine di ottenere la restituzione in termini. Quando vi è rinuncia inequivoca a comparire? Per accertare se via stata o no rinuncia inequivoca a comparire, è indispensabile verificare se l’imputato ha avuto conoscenza non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma anche dell’effettiva esistenza di un processo e del contenuto dell’accusa su cui era chiamato a difendersi in giudizio. Perché si possa ritenere che tale conoscenza sia effettiva, la giurisprudenza esige che la comunicazione del procedimento sia stata fornita tramite un atto giuridico contenente precise condizioni formali e sostanziali, tali da consentire all’imputato di esercitare concretamente i suoi diritti. Nomina di un difensore di fiducia. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato che l’estratto contumaciale era stato correttamente notificato all’imputato, ha ritenuto che sussistesse la prova della conoscenza del procedimento e del provvedimento, sulla base di una serie di argomentazioni, tra cui rileva in questa sede, l’esistenza di un rapporto fiduciario con il difensore, la ricezione da parte dello stesso di regolare notifica della sentenza di secondo grado, e la proposizione di appello tramite il difensore. Secondo la S.C., questa argomentazione è giuridicamente corretta. Più volte il giudice di legittimità ha infatti affermato che la nomina di un difensore di fiducia è un evento di per sé idoneo e sufficiente a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, salvo che non risulti e ciò non è avvenuto nel caso in esame che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice che sia cessato ogni rapporto con il proprio cliente Cass., numero 66/10 .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 luglio – 14 settembre 2015, n. 36933 Presidente Franco – Relatore Orilia Ritenuto di fatto 1. L.A. ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza dei Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, emessa in data 7.5.2014, con cui è stata respinta la sua istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce dei 10.12.2010, che aveva a sua volta confermato la pronuncia di colpevolezza emessa dal Tribunale di Brindisi sez. Ostuni per violazioni in materia edilizia commesse in concorso con altro imputato. Denunziando, ai sensi dell'art. 606 lett. c cpp, la violazione dell'art. 125 comma 3 e dell'art. 548 comma 3 cpp nonché, ai sensi dell'art. 606 lett. e , il vizio di motivazione illogica e apparente, il L. critica il Tribunale per avere ravvisato nel caso di specie una presunzione di conoscenza del procedimento e dei provvedimento identificando erroneamente nel difensore un succedaneo dell'imputato senza invece considerare l'assoluta distinzione dei ruoli. Altro errore, ad avviso dei ricorrente, sta nell'avere considerato l'errore sul cognome dell'imputato di cui alla sentenza notificata un mero errore materiale, mentre invece si trattava di una ragionata scelta perché nell'intestazione della sentenza, ove compariva il nome L. con una sola L è stata aggiunta a penna un'altra L . Rileva che nel caso di specie non è stata disposta neppure la correzione dell'errore materiale e che pertanto sussisteva il dubbio sulla conoscenza considerato che nel paese in cui egli risiede esistono persone che si chiamano L.A 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto II ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come ripetutamente affermato in giurisprudenza v. Sez. 1, Sentenza n. 32984 del 15/06/2010 cc. dep. 08/09/2010 Rv. 248008 Sez. 1^, 30.3.2010, Matrone, in sostanziale adesione, tra molte, a Sez. 2^, n. 9104 del 21/02/2006, Colonna Sez. 2^, n. 8410 del 24/01/2006, Pisaturo , l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. La norma è confezionata in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza dei procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento dunque rinunzia a partecipare o al provvedimento conclusivo dunque rinunzia ad impugnare . Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza di conoscenza dei procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza dei provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere cumulativamente per ottenere la restituzione in termini. Ad impedire l'attivazione del rimedio è perciò all'opposto sufficiente che manchi una soltanto di tali condizioni. Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e dei contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva Somogyi c. Italia del 18.4.04, par. 75 che la comunicazione dei procedimento sia stata cioè veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all'imputato l'esercizio concreto dei suoi diritti. Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver rilevato che l'estratto contumaciale era stato notificato all'imputato con le forme della compiuta giacenza, ha ritenuto sussistente la prova della conoscenza del procedimento e del provvedimento in base alle seguenti argomentazioni - che L. G. aveva partecipato al giudizio di primo grado e che entrambi gli imputati hanno proposto regolare e rituale appello con unico atto e a mezzo dei medesimo difensore - che detto difensore ha ricevuto regolare notifica della sentenza di secondo grado - che ai fini della effettività della conoscenza occorreva considerare il rapporto fiduciario col difensore sulla scorta di quanto stabilito dalla legge n. 60/2005 - che la doppia L nel cognome era un errore materiale ripetutosi sin dall'origine del procedimento in tutti gli atti e anche nello stesso atto di appello, che, a rigore, volendo accedere alla tesi del ricorrente, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile perché proveniente da soggetti non legittimati . Un tale percorso argomentativo appare del tutto corretto in diritto come infatti già affermato da questa Corte in altre pronunce cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 5169 dei 16/01/2014 Cc. dep. 03/02/2014 Rv. 258775 Sez. 6, Sentenza n. 5332 del 21/01/2011 Cc. dep. 11/02/2011 Rv. 249466 Sez. 6, Sentenza n. 785 del 12/12/2006 Ud. dep. 16/01/2007 Rv. 236000 Sez. 6, Sentenza n. 66 del 02/12/2009 Cc. dep. 07/01/2010 Rv. 245343 la nomina di un difensore di fiducia costituisce un evento di per sè idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza dei procedimento o dei provvedimento con decorrenza del corrispondente termine , a meno che non risulti - e ciò non è qui avvenuto - che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito Cass. pen. sez. 6^, 66/2010 Rv. 245343 . In altre parole, cfr. sul punto Cass. pen. sez. 6^, ultima citata , quando si realizza un tale contesto, connotato da una difesa fiduciaria in atto ed assenza di comunicazione alcuna sull'avvenuta interruzione dei rapporti con l'assistito, viene a mancare quella sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza dei procedimento da parte dell'imputato, che caratterizza la disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale dopo la L. n. 60 del 2005 cfr. anche Sez. 6^, sent, 2718/2009 in proc. Holczer . Conclusione questa sostenibile, perché si è in presenza di un fatto concreto e specifico , dato dalla pendenza del rapporto di difesa fiduciaria senza comunicazione di interruzione alcuna , fatto di per sè idoneo a provare la conoscenza dell'imputato, secondo regola di comune consolidata esperienza. La difesa fiduciaria infatti fisiologicamente si caratterizza per la costanza del contatto informato tra difensore ed assistito sicché essa, in assenza di rigorosa prova contraria, costituisce fatto idoneo a comprovare una mutua informazione in atto che esclude l'utile ricorso all'istituto in questione r.v. 245343 citata . Tornando al caso di specie, un ulteriore elemento considerato dal Tribunale è dato dal fatto che la doppia L nel cognome di cui all'estratto contumaciale della sentenza non è un caso isolato, ma ricorre in vari atti del processo e addirittura nell'atto di appello pure esaminato dei tutto logicamente, quindi, tale imprecisione è stata ritenuta il frutto di un mero errore materiale, privo di conseguenze di rilievo sull'identificazione dell'imputato. Del resto, anche se come sostiene il ricorrente in paese vi fosse qualche altra persona che si chiama L.A. non risulta però dimostrato - e neppure dedotto - che a tale nominativo corrispondesse anche il luogo, la data di nascita e la residenza dell'imputato per cui è davvero impossibile ipotizzare il rischio di confusione. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.