Per proporre riesame basta il mandato per il singolo giudizio

La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio ne deriva che è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. Essa, inoltre, non richiede l’adozione di formule sacramentali.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36696/15, depositata il 10 settembre. Il caso. Il tribunale del riesame dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da una donna avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale avente ad oggetto un conto corrente bancario a lei intestato ma ritenuto riconducibile ai promotori di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L’inammissibilità conseguiva al fatto cheil difensore della donna – terza rispetto alla vicenda processuale pur se iscritta nel registro degli indagati – non era munito di procura speciale. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la donna, lamentando che, essendo pacifica la sua condizione di indagata nel medesimo procedimento, la procura speciale al difensore non era da ritenersi necessaria. La procura speciale va intesa come mandato per il singolo giudizio. Il Supremo Collegio ritiene fondato il ricorso. Innanzitutto, osservano gli Ermellini, lo stesso tribunale dà atto che la ricorrente è indagata nel medesimo procedimento, per cui la procura al difensore deve essere conferita ai sensi dell’art. 96 c.p.p Inoltre, lo stesso tribunale non mette in discussione l’esistenza della procura. L’ordinanza impugnata, infatti, appare fare riferimento ad una procura speciale rispetto al singolo atto e non, invece, alla carenza di una procura riferita al procedimento. I Giudici di Piazza Cavour, in merito, hanno ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 c.p.p. riguardante il compimento di singoli atti, ma deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio ne deriva che è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. Non servono formule sacramentali. La procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato per proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, inoltre, non richiede l’adozione di formule sacramentali, essendo sufficiente che da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedure. Pertanto, alla luce di quanto ritenuto in fatto dalla stessa ordinanza impugnata che non appare dubitare dell’esistenza di una procura al difensore, salvo mancare un espresso conferimento dell’incarico di proporre riesame, il ricorso come presentato era ammissibile sia per il ruolo di indagata nel medesimo procedimento della ricorrente che per l’adeguatezza formale della procura conferita per il dato procedimento, pur a ritenere la donna terza interessata non indagata. Per tali motivi, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 giugno – 10 settembre 2015, n. 36696 Presidente Paoloni – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 3 marzo 2015 dichiarava la inammissibilità della richiesta di riesame proposta da M.N. avverso il decreto di sequestro preventivo dei gip del Tribunale di Napoli del 7 gennaio 2015, avente ad oggetto un conto corrente bancario intestato alla M. ma ritenuto, in realtà, riconducibile alla famiglia P., promotrice di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Tale inammissibilità era disposta in quanto, essendo la M. era terza rispetto a tale vicenda processuale, pur se iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 648 bis cod. pen., il suo difensore non era munito di procura speciale. Contro tale ordinanza M.N. propone ricorso a mezzo del proprio difensore osservando che, essendo pacifico la propria condizione di indagata medesimo procedimento, la procura speciale al difensore non era necessaria . Il ricorso è fondato per due ragioni. Innanzitutto lo stesso Tribunale dà atto che la ricorrente è indagata nel medesimo procedimento, per cui la procura al difensore deve essere conferita ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen Dell'esistenza della procura il tribunale non discute. Poi, l'ordinanza appare far riferimento ad una procura speciale rispetto al singolo atto e non, invece, alla carenza di una procura riferita al procedimento. Va allora rammentato che la procura speciale di cui deve essere munito il terzo interessato è quella di cui all'art. 100 cod. proc. pen. e non quella, per i singoli atti, di cui all'art. 122 cod. proc. pen. La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione dei procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. Conf. N. 2901/14, non mass. Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 - dep. 22/01/2014, Scino, Rv. 258332 La procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato per proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non richiede l'adozione di formule sacramentali, purchè da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013 - dep. 14/01/2014, Scino, Rv. 259019 Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 - dep. 02/02/2015, M, Rv. 262473 . Quindi, alla stregua di quanto ritenuto in fatto nella stessa ordinanza impugnata che non appare dubitare della esistenza di una procura al difensore, salvo mancare un espresso conferimento dell'incarico di proporre riesame, il ricorso come presentato era ammissibile sia per il ruolo di indagata nel medesimo procedimento della M. che per la adeguatezza formale della procura conferita per il dato procedimento pur a ritenere la M. terza interessata non indagato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per il giudizio di riesame.