Cambia la composizione del collegio rispetto all’udienza camerale: nullo il provvedimento

Va considerato affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunciato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, salvo che, mutata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo dinanzi al collegio decidente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36363/15, depositata il 9 settembre. Il caso. Un uomo ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà aveva parzialmente annullato, il decreto, confermato nel resto, con il quale il gip del tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area con opere abusive. Il ricorrente lamenta che, violando il principio di immutabilità del giudice, il collegio decidente aveva cambiato la propria composizione tra la data dell'udienza e quella successiva in cui veniva depositata la ordinanza oggetto del presente gravame. L’uomo, inoltre, sostiene che il tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente il fumus delicti sul presupposto che l'intervento realizzato non integrasse una mera demolizione e ricostruzione dei rudere preesistente, essendo diversa la sagoma orizzontale e verticale, nonché l'area di sedime. In particolare, il tribunale avrebbe erroneamente definito l'intervento edilizio come di nuova costruzione anziché di ristrutturazione. Il principio dell’immutabilità del giudice si applica anche ai giudizi di impugnazione camerale. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, restandone assorbito il secondo. I Giudici di Piazza Cavour hanno innanzitutto precisato che la natura processuale della doglianza del ricorrente abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti processuali atti dai quali emerge una diversa composizione dei giudici cautelare che hanno partecipato al giudizio rispetto a quelli che hanno assunto la decisione. Il Supremo Collegio ha poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte, come nella specie, con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p Ne deriva pertanto, osserva la Corte, che il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare. Va pertanto considerato affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunciato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, salvo che, mutata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo dinanzi al collegio decidente. Nel caso di specie dal contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento deriva il dubbio che uno dei magistrati che hanno partecipato alla deliberazione non fosse stato presente all'udienza camerale. Per tali ragioni, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti per nuova deliberazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 maggio – 9 settembre 2015, n. 36363 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. A.P. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Messina ha annullato, limitatamente al capo C , il decreto, confermato nel resto, con il quale il gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto il sequestro preventivo di un'area con opere abusive nel comune di Malfa. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 525 codice di procedura penale articolo 606, comma 1, lettera c , codice di procedura penale . Assume il ricorrente come, in aperta violazione del principio di immutabilità del giudice, il collegio decidente cambiava la propria composizione tra la data dell'udienza e quella successiva in cui veniva depositata la ordinanza oggetto del presente gravame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge derivante dalla inosservanza delle norme di cui agli articoli 110 codice e 44, comma 1, lettera c d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 nonché violazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 e dell'articolo 3, comma 1, lettera d del d.p.r. 380 dei 2001 così come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013. Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto il fumus delicti sul presupposto che l'intervento realizzato non integri una mera demolizione e ricostruzione dei rudere preesistente, essendo diversa la sagoma orizzontale impronta planimetrica e verticale altezza dei vani , nonché l'area di sedime. In particolare, il tribunale avrebbe erroneamente definito l'intervento edilizio come di nuova costruzione anziché di ristrutturazione. Il tribunale avrebbe anche errato laddove ha ritenuto non applicabile al caso di specie la disposizione dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 1995 della regione Sicilia, sulla scorta dell'osservazione che la circolare n. 2 del 1992 dell'assessorato regionale territorio e all'ambiente della regione Sicilia, interpretativa dell'articolo 36, ultimo comma, della legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985, impone che il fabbricato agricolo oggetto di demolizione e ricostruzione abbia un rapporto di strumentalità diretta con la attività relativa all'agricoltura. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe il secondo. 2. La natura processuale della sollevata doglianza abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti processuali dai quali emerge una diversa composizione dei giudici cautelare che hanno partecipato al giudizio rispetto a quelli che hanno assunto la decisione. Infatti dalla lettura del verbale dell'udienza camerale tenutasi in data 10 gennaio 2015 risulta che hanno partecipato al giudizio i giudici N. F. G., A.S. e L.S. mentre dal provvedimento impugnato risulta componente del collegio il giudice G.M. al posto del giudice A.S Posta la natura fidecefacente dei verbale di udienza, dalla lettura degli atti processuali trasmessi non è stato possibile stabilire se l'intestazione dei provvedimento impugnato sia o meno frutto di un errore materiale. Questa Corte ha affermato il principio, che va condiviso, secondo il quale il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte, come nella specie, con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369 Sez. 4, n. 38122 dei 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405 . Ne consegue che il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare Sez. 3, n. 43803 del 29/10/2008, Marcucci ed altri, Rv. 241501 . E' pertanto affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo dinanzi al collegio decidente Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, cit. . Nel caso di specie il contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, col conseguente dubbio che uno dei magistrati che hanno proceduto alla deliberazione non fosse stato presente all'udienza camerale, comporta necessariamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti per nuova deliberazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al tribunale di Messina.