Tombino in condizioni precarie, piede in fallo per il cittadino: condannato il dirigente del Comune

Brutta avventura per un uomo, che affonda letteralmente nel tombino e poi cade a terra, riportando alcune lesioni fisiche. Sotto accusa, ovviamente, l’ente pubblico, ma a essere ritenuto responsabile è il dirigente del dipartimento a cui è stato affidato anche il compito di monitorare la rete delle opere per la raccolta delle acque piovane.

‘Trappola’ da marciapiede per un cittadino quest’ultimo, passeggiando tranquillamente, affonda letteralmente nel tombino, a causa di una rottura nella copertura. Consequenziale la caduta, e inevitabili le lesioni fisiche. A finire sotto accusa è il comune, ma a pagare, penalmente, è un dirigente, alla guida del dipartimento cui è affidata anche la manutenzione della rete dei tombini. Il dipendente dell’ente pubblico è condannato per le lesioni personali lievi subite dal cittadino. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36242/15 depositata oggi Tombino. Pieno centro, a pochi passi dal mare, in una città siciliana. Contesto davvero affascinante, ma che si rivela essere una distrazione decisiva per un uomo Quest’ultimo, difatti, affonda, con il piede destro nella rottura della copertura di un tombino di raccolta delle acque piovane . Inevitabile il capitombolo. Altrettanto logico che nel mirino venga messo il Comune ma, a sorpresa, viene ritenuto responsabile un dirigente, a causa della sua condotta colposa, consistita nell’omettere la manutenzione del tombino, nonostante al dipartimento da lui diretto fosse stata attribuita anche la sicurezza della cosiddetta ‘Rete acque meteoriche’. Controllo. A fronte delle valutazioni compiute dal gdp e dai giudici del tribunale, però, il dipendente comunale ribadisce, in Cassazione, la propria non colpevolezza, richiamando, da un lato, il comportamento negligente della persona vittima della disavventura, e, dall’altro, la mancanza di adeguate risorse economiche per lo svolgimento delle funzioni assegnategli dal comune. Ogni obiezione si rivela, però, inutile. Innanzitutto perché, evidenziano i Giudici del Palazzaccio, anche la eventuale negligenza del cittadino affondato nel tombino non può comunque togliere rilevanza causale alla condotta del dirigente comunale. Eppoi, non è affatto dimostrata la impossibilità del dirigente di adempiere ai compiti a lui affidati impossibilità che, peraltro, avrebbe dovuto verificarsi non già in relazione ad interventi manutentivi ma solo rispetto al controllo delle condizioni di sicurezza , controllo che avrebbe richiesto, come in questa vicenda, l’apposizione di segnali di pericolo ad hoc . Ma neanche quest’ultimo intervento è stato messo in atto Logica, quindi, la conferma della condanna del dirigente del Comune.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 maggio – 8 settembre 2015, n. 36242 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto l. Con la sentenza indicata in epigrafe II Tribunale di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Messina con la quale Amato Antonio é stato giudicato colpevole di aver cagionato a S.T.T. lesioni personali lievi, con condotta colposa consistita nell'omettere - in qualità di dirigente comunale preposto al competente servizio - di manutenere un tombino di raccolta delle acque piovane posizionato su un marciapiede di via Cesare Battisti, in Messina, nel quale, a causa di una rottura della copertura, il T. affondava con il piede destro, cadendo quindi al suolo. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. G.S 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 187, co. 1 e 192, co. i e 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Rileva il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento negligente della persona offesa e non ha accertato l'esistenza di una oggettiva insidia non potendosi spingere la difesa degli interessi degli utenti della strada sino al punto di escludere il principio di auto-responsabilità della vittima. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto l'attendibilità della persona offesa senza rilevare che la medesima si é costituita parte civile e che quindi le sue dichiarazioni necessitavano di riscontri riscontri che non possono essere colti né nel verbale di accertamento dei vigili urbani né nella affermata compatibilità delle lesioni riportate dal T 2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 40, co. 2, 45 cod. pen. in relazione all'art. 169 d.lgs. n. 67 dei 18.8.2000 nonché mancanza di motivazione. Il Tribunale é pervenuto alla decisione senza verificare la possibilità giuridica dell'imputato di provvedere all'adozione delle opportune cautele, in relazione alla titolarità delle necessarie risorse economiche per lo svolgimento delle funzioni assegnategli. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. L'intero sviluppo delle argomentazioni dei ricorrente appare attraversato da un limite intrinseco, quello dell'astrattezza, nel senso della posizione di asserzioni che, pur valevoli in linea di principio, appaiono prescindere dal concreto contenuto della sentenza impugnata e dalle circostanze in essa affermate. Sembra opportuno prendere le mosse dalla censura che si indirizza al giudizio di attendibilità della persona offesa. E' certamente vero che quando questa si costituisce parte civile mostra di avere specifico interesse all'affermazione di responsabilità dell'imputato e che tanto si riflette in un onere rafforzato di prudente valutazione da parte del giudice. Ma nel caso di specie tale accorta ponderazione é stata compiuta dal Tribunale, il quale ha evidenziato che non risultano elementi che mettano in discussione l'attendibilità del T. che la querela esponeva i fatti con linearità e precisione che dal verbale della Polizia Municipale si evinceva la presenza sul marciapiede dei tombino con una parte di piastrelle mancante lì dove lo aveva segnalato il T. che anche le lesioni patite risultavano, siccome compatibili con la dinamica narrata, elemento di conforto alla versione dell'accusa. li Tribunale, quindi, ha operato la prescritta analisi dei materiali e, con motivazione né mancante né manifestamente illogica, ha spiegato le ragioni per le quali la persona offesa potesse essere assunta come primaria fonte di conoscenza dei fatti. 3.2. A fronte di ciò l'esponente, in definitiva, lascia intendere che il T. possa essersi inventato di sana pianta l'accadimento, al fine di lucrare un indebito risarcimento e perciò, si intuisce, si ritiene non valevole quale riscontro il verbale dei VV.UU. . Ma tale sospetto può valere quale motore di una acuminata difesa, che porti in emersione specifiche circostanze in grado di sostanziare il sospetto sino a dargli la corporeità di una evidenza probatoria. Nulla di ciò si riscontra nel caso di specie di qui quel connotato di astrattezza che si é sopra menzionato. Certo non é dirimente il rilievo che indica una diversità nella descrizione dell'accaduto nel trascorrere dalla querela al verbale della P.M. perché il rovinare al suolo non nega lo sprofondare con un piede nel tombino, potendo quest'ultimo essere antecedente causale del primo. 3.2. Quanto alla necessità, ai fini dell'addebito per colpa, che si dia l'esistenza di una insidia, si tratta di un assunto fondato. Il ricorrente richiama, attraverso la massima redatta dal CED, la giurisprudenza di questa Corte per la quale, in tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta Sez. 4, n. 34154 del 13/06/2012 - dep. 06/09/2012, Di Carro, Rv. 253520 . Si tratta, tuttavia, di un principio che non si attaglia al caso di specie. Nella vicenda oggetto della sentenza in causa Di Carro si discuteva della incidenza causale di un dislivello del piano stradale che aveva determinato una sterzata del conducente dei veicolo che, impattando altro veicolo, aveva procurato la morte del conducente di questo secondo veicolo. Si trattava, quindi, di verificare se il dislivello avesse avuto esclusiva efficienza causale. La Corte lo ha negato, evidenziando che si sarebbe dovuto ritenere diversamente se avesse costituito una insidia o un trabocchetto, come tale non percepibile con l'ordinaria diligenza dall'utente della strada mentre nel caso all'esame il dislivello sarebbe stato percepibile all'imputato se avesse usato l'ordinaria diligenza. In tale contesto si é quindi concluso che la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta. Nella vicenda oggetto del presente processo, per contro, viene in considerazione il comportamento della persona offesa dal reato la cui eventuale negligenza nulla toglie alla rilevanza causale della condotta ascritta all'imputato, eventualmente concorrendo con questa aspetto non attinto dalle censure del ricorrente . 3.3. Infine, a riguardo della pretesa mancata verifica della sussistenza della posizione di garanzia in capo all'Amato alla data del fatto e della effettiva titolarità delle necessarie risorse economiche, evidenziato che non é in alcun modo contestato che l'Amato rivestisse il ruolo dirigenziale che gli é stato attribuito dai giudici di merito, va registrato come - diversamente da quanto opinato dal ricorrente - la Corte di Appello abbia preso in esame il profilo della impossibilità di adempiere all'obbligo gravante sull'Amato, da un canto evidenziando come tale impossibilità non fosse in alcun modo emersa e dall'altro puntualizzando che essa avrebbe dovuto verificarsi non già in relazione ad interventi manutentivi ma solo rispetto al controllo delle condizioni di sicurezza per gli utenti, con l'apposizione di segnali di pericolo per il caso che quel controllo avesse fatto emergere fonti di pericolo. Rispetto a tali corrette osservazioni il ricorrente non formula alcuna specifica censura. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.